Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
' Aula A Ò L 2 L -7 O -10 B 26 I 11 00 107 02 OGGETTO: D REPUBBLICA ITALIAN L E D A T 2 S 4 6 O IN NOME DEL PO P . .P IM D A B CORTE SUPRE DY CASSAZIONE l. D . al E b T ta N E 2 SEZIONE PRIMA CIVILE 2 R cart. F composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N.24594/00. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.27279 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore 1980 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Ud. 22.4.02. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere _ ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AM AE, titolare della Parrocchia di San Michele e San Giuseppe in Vibo Valentia, elet- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste, n.82, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso l'avv. Vincenzo Mazzei, che unitamente al- dal Sig. Sole per diritti € 155 l'avv. Carmelo Moricca lo rappresenta e difende per 10 LUG. 2002 procura a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente CANCELLESIA
contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del sinda- CO in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Severo, n. 73, presso l'avv. Mario Salerni, che unitamente all'avv. Aldo Paparo lo rap I 943 2002 presenta e difende per procura a margine del con- troricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catan- zaro n. 306 pubblicata in data 8 settembre 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Aldo PAPARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 novem- bre 1973 il sacerdote Raffaele MB, titolare del beneficio parrocchiale di San Michele in Vibo Valen tia, conveniva in giudizio dinanzi al locale tribu- nale il Comune per sentirlo condannare al risarci- mento dei danni derivanti dall'occupazione di un terreno edificatorio appartenente al beneficio par- rocchiale, destinato alla costruzione di una scuola di avviamento commerciale senza che all'occupazio- ne, avvenuta nel 1962, fosse mai seguito alcun prov vedimento di espropriazione. 2 ch Su richiesta del Comune di Vibo Valentia veni- va autorizzata la chiamata in causa di AO Spezia le, locatario del fondo e avente diritto alla somma di £.
1.500.000 a titolo di frutti pendenti, somma depositata su libretto di deposito a risparmio. Il processo veniva più volte interrotto e rias sunto e infine, con sentenza del 28 giugno 18 lu- - glio 1995, il Tribunale di Vibo Valentia condannava il Comune al pagamento della somma complessiva di £. 603.000.015 in favore dell'attore e di ulteriori £.
1.500.000 a favore degli eredi di AO Spezia- le. Su gravame del Comune di Vibo Valentia e della Parrocchia di San Michele e San Giuseppe la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 27 maggio 8 settembre 2000, rigettava la domanda accoglien- do l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune in base alla considerazione che durante l'occupazio ne del fondo si era verificata la realizzazione del l'opera pubblica, da ritenersi ultimata il 31 otto* bre 1968, e che alla data della citazione introdut- tiva del giudizio era perciò decorso il termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, che non era stato validamente interrotto da nessuno degli atti indicati a tal fine dall'appellante inci dentale. Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi don Raffaele MB, titolare della Par- rocchia di San Michele e San Giuseppe in Vibo Va- lentia. Resiste il Comune di Vibo Valentia con
contro
- ricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata espo- sizione dei fatti di causa sollevata dal controri- corrente. L'eccezione non può trovare accoglimento poi- ché ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione non è richiesto che l'esposizione dei fatti di causa costituisca premessa a sé stante dei moti- vi di impugnazione, essendo sufficiente che dallo svolgimento di essi possano desumersi con sufficien te chiarezza il contenuto e i limiti dell'impugna- zione, che nella specie sono chiaramente circoscrit ti e limitati alla contestazione in ordine all'esat ta individuazione del termine iniziale della pre- scrizione quinquennale posto a fondamento della sen tenza impugnata, Con i due motivi di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione logica sono suscettibili di trattazione congiunta, si denuncia il vizio di ca- renza di motivazione su un punto decisivo della con troversia e, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe acritica mente recepito la versione dei fatti posta a fonda- mento dell'eccezione di prescrizione, secondo cui l'ultimazione dell'opera pubblica si sarebbe verifi cata il 13 ottobre 1968, data di completamento del terzo lotto dei lavori, senza tener conto del fatto che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio risultava che i lavori di costruzione erano artico- lati in quattro lotti e che l'ultimo lotto era sta- to ultimato il 10 gennaio 1973, sicché il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato alla data della notificazione dell'atto introdutti- vo del giudizio. Le censure del ricorrente non possono trovare accoglimento poiché costituiscono mera riproposizio ne di un'eccezione già esaminata e motivatamente re spinta dalla sentenza impugnata, la quale afferma che l'irreversibile trasformazione del terreno del- la Parrocchia si era già verificata con la realizza 5 zione del terzo lotto di lavori, relativo al corpo uffici, dopo l'ultimazione dei primi due lotti in tre elevazioni, costituenti il corpo aule e il cor- po uffici, poiché non conservavano una propria au- tonomia né la superficie destinata ai lavori di completamento dell'opera pubblica realizzati con il quarto lotto, consistenti nella palestra e nell'au la magna, né la restante parte di terreno non edi- ficata. Tale motivazione si sottrae a qualsiasi censu- ONA ra di incongruenza e di illogicità, censure che il 109T129111 ricorrente ha del resto meramente enunciato senza illustrarne in alcun modo il contenuto. 456T In conclusione il ricorso non può trovare acco TOT. glimento e deve essere respinto. Lo svolgimento della vicenda induce a ravvisa- re giusti motivi per la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- pensazione totale delle spese giudiziali. 2 7 O - L 0 Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.- 1 L - 6 O 2 B L I E PRESIDE IL CONSIGLIERE EST. My Vitrone D D 8 4 A 6 T . X S . е O P . R D CORTE SURPEN SAZIONE ж R T . l l Price a A D CANCE 10 LOG 2002 iaDegre E T Antone il IL CANCELLIERE