Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice di appello, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato, accusato del reato previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Frosinone, 24/08/2023, (ud. 05/06/2023, dep. 24/08/2023), n.13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 29 ottobre 2018, depositata in data 8 novembre 2018, il Giudice di Pace di Frosinone ha condannato l'imputato Ca.Iv. per il reato di cui all'art. 612 c.p. a lui ascritto, con le conseguenti statuizioni in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, (…), ritenendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2010, n. 21601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21601 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1205
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 38391/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA;
nei confronti di:
1) PA AN N. IL 20/03/1979 C/;
avverso la sentenza n. 94/2006 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI, del 13/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
udito il P.G. in persona del Dott. D'Angelo G. che ha concluso per l'ann.to c.r.;
udito, per la parte civile, l'avv. Farzati B..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Agropoli assolveva GA NO dai reati di ingiuria e minaccia perché il fatto non sussiste, rispettivamente ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Proponeva appello il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, censurando la ritenuta genericità della minaccia e la pretesa insufficienza della prova in ordine all'ingiuria.
Il Tribunale rimetteva gli atti a questa Corte, previa qualificazione dell'appello come ricorso.
È pervenuta memoria dell'imputato, che lamenta violazioni del diritto di difesa nell'udienza fissata per il giudizio di appello e la qualificazione fatta della impugnazione proposta dalla Pubblica Accusa.
Ogni rilievo al riguardo è privo di fondamento, poiché il D.Lgs. n.274 del 2000, art. 36 prevede il solo ricorso per cassazione avverso le sentenza di proscioglimento rese dal giudice di pace. Fondate sono le censure mosse dal Procuratore della Repubblica. Nel reato di minaccia è essenziale la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere desunto dalla situazione contingente (Cass. 17.6.01, Tretter).
Nella specie il concitato contesto nel quale l'espressione "ve la faccio pagare" si accompagna, secondo quanto dedotto dall'ufficio ricorrente, dalla più colorita e veemente frase "vi faccio mangiare pesci fradici.." non sembra autorizzare l'esternazione del proposito, ben più contenuto e meno aggressivo, di far ricorso alle vie legali. Quanto al reato di ingiuria, il giudice si attesta sul mero contrasto fra le dichiarazioni della p.o. e quelle del teste Meola Costabile, quasi che le stesse possano neutralizzarsi con un calcolo aritmetico, senza effettuare il vaglio di attendibilità intrinseco ed estrinseco della querelante, con un'attenta valutazione delle ragioni del contrasto col GA.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Agropoli per nuovo esame.
Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto su enunciato in materia di minaccia e provvederà alle spese del grado in favore della p. civ., se del caso.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Agropoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2010 7 giugno 2010