CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21403 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON TT, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LL, che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento alla contestata aggravante della mafiosità, con conseguente annullamento con rinvio e deposita memoria scritta;
sentiti i difensori dell'indagata, Avvocate Sabrina Mannarino e Aurelia Ferrari, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21403 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal locale Gip con la quale a ON TT sono stati applicati gli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di cui all'art. 132 del d.lgs. n. 385 del 1993 (indebita erogazione di prestiti e finanziamenti), aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto posto in essere avvalendosi del metodo mafioso e allo scopo di agevolare una cosca di sndrangheta. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagata ha presentato, per il tramite dei propri difensori, due ricorsi - di analogo conTEuto - nei quali si deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riTEuta sussisTEza della gravità indiziaria riferita alla fattispecie di cui all'art. 132 d.lgs. n. 135 del 1993. Ciò in quanto tutti gli elementi posti a fondamento della conferma dell'ordinanza genetica sono generici e non dimostrativi della partecipazione della ON alla supposta attività finanziaria abusiva. 2.1. Al riguardo si evidenzia: a) la circostanza che somme di denaro individuate come rimborsi dei prestiti effettuati dal marito dell'indagata siano confluite su due Poste pay intestate alla predetta non è indicativa di una sua attiva condotta concorsuale e, comunque, al più dimostrerebbero un intervento nella fase restitutoria e non anche in quella di erogazione dei prestiti;
b) i dati riscontrati nell'agenda sequestrata nell'abitazione dell'indagata ove è presente l'indicazione "AU Tot.", con una serie di date, nominativi e numeri, non rappresentano - anche a voler riTEere che tale agenda sia in effetti della ON - elementi idonei a dimostrare la partecipazione all'illecita attività in quanto anche tali dati possono, al più, concernere la fase della restituzione (successiva al momento consumativo del reato); c) neppure le due conversazioni intercettate (una tra il D'RO, marito dell'indagata, e tale BO ES;
l'altra tra D'RO e la moglie) risultano indicative di una condotta concorsuale, in quanto, in ogni caso, non dimostrano in alcun modo la consapevolezza da parte dell'indagata in ordine all'illecita attività svolta dal marito. Sotto altro profilo, manca comunque l'aspetto della generalità dell'offerta al pubblico delle erogazioni finanziarie indebite, presupposto per la configurabilità del reato addebitato. 2.2. Con il secondo motivo i ricorsi censurano l'ordinanza impugnata in ordine alla riTEuta sussisTEza di gravità indiziaria relativamente alla circostanza aggravante della "mafiosità". In disparte alla dubbia configurabilità oggettiva di tale aggravante, non vi è alcun concreto elemento dal quale poter dedurre che la ON fosse a conoscenza né dell'utilizzo del "metodo mafioso" nelle erogazioni 2 dei prestiti né della circostanza che tale illecita attività fosse finalizzata a favorire la cosca 'ndranghetista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli stessi elementi indiziari indicati - e svalutati - nei ricorsi appaiono del tutto idonei a sorreggere l'addebito cautelare. L'ordinanza impugnata motiva in modo non illogico in ordine alle condotte poste in essere dalla ON che collabora attivamente con il marito nell'attività creditizia abusiva (i rimborsi confluiscono sulle sue carte Poste pay;
in una occasione getta dalla finestra al D'RO una somma di denaro oggetto di un prestito), tiene la "contabilità" dei prestiti illeciti;
viene indicata da un debitore come la persona che può "intercedere" in suo favore con il marito. 2.1. Rilevanti - in merito alla sussisTEza indiziaria a carico dell'indagata - appaiono altresì le due comunicazioni intercettate alle quali fa riferimento il Tribunale del riesame. Nella prima un debitore auspica un intervento della ON sul marito affinchè venga riTEuto giustificato il ritardo nel pagamento delle rate di restituzione del prestito ("Ho detto che caso mai mi attutisce il colpo, ho detto speriamo che viene pure la signora AU che almeno ..."). Nella seconda occasione D'RO dice alla moglie "Vedi dentro al giubbino ... prendimi duecento .. mettili ad una molletta e buttameli ... E poi ricordami questa sera che li devo segnare a Luigi", al che la ON risponde "va bene". Conversazioni riTEute, in modo non illogico, dal Tribunale tali da rafforzare gli elementi indiziari dimostrativi della piena entraneità dell'indagata nell'illecita attività di erogazione dei crediti condotta dal marito. 3. Per quanto riguarda le questioni giuridiche sollevate nei ricorsi in ordine alla configurabilità della fattispecie provvisoriamente addebitata alla ON, rileva il Collegio che «commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero poTEzialmente illimitato di persone» (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464), circostanza nella specie sussisTEte a livello indiziario. Inoltre, la condotta concorsuale della ON, lungi da costituire - come dedotto nei ricorsi - un post factum si colloca pienamente nella fase costitutiva del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che «ha natura eventualmente abituale, poTEdosi risolvere tanto in un'unica condotta 3 idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (così, Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020 - dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561). A tale riguardo sia il rinvenimento dell'agenda, ricondotta - in modo certamente non implausibile - alla ON, sia il conTEuto delle conversazioni intercettate sono stati, non illogicamente, riTEuti indicativi del coinvolgimento dell'indagata anche nella fase dell'erogazione dei crediti. 4. Fondato è, invece, il motivo con il quale la ricorrente censura l'ordinanza impugnata in riferimento all'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Invero, all'indagata non è contestata la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta. Dall'ordinanza non emerge con certezza che l'indebita erogazione dei prestiti avvenisse con "metodo mafioso". A pag. 14 si fa generico riferimento alla "carica intimidatoria proveniente dal D'RO tale da porre in essere una coartazione psicologica avente i caratteri propri dell'organizzazione criminale, vieppiù considerando il ruolo verticistico assunto dal D'RO in seno all'omonima articolazione di 'ndrangheta". Si tratta di argomentazione, peraltro non specificamente riferita all'addebito a carico della ON, che concerne l'indebita erogazione di prestiti, e non anche fattispecie di reato evidentemente espressive di intimidazione mafiosa, come, ad esempio, usura ed estorsione. 4.1. Quanto al profilo dell'agevolazione (che secondo l'ordinanza impugnata - sempre a pag. 14 - consisterebbe nel versamento di parte degli introiti di detta attività nella "bacinella comune" finalizzata far fronte alle necessità economiche del sodalizio), le Sezioni unite hanno precisato che «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (sent. n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Anche sotto tale aspetto, la motivazione del Tribunale del riesame non risulta idonea a dimostrare la sussisTEza in capo all'indagata di tale consapevolezza. 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata in riferimento alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro compeTEte ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il nsigliere S'TE re Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LL, che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento alla contestata aggravante della mafiosità, con conseguente annullamento con rinvio e deposita memoria scritta;
sentiti i difensori dell'indagata, Avvocate Sabrina Mannarino e Aurelia Ferrari, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21403 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal locale Gip con la quale a ON TT sono stati applicati gli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di cui all'art. 132 del d.lgs. n. 385 del 1993 (indebita erogazione di prestiti e finanziamenti), aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto posto in essere avvalendosi del metodo mafioso e allo scopo di agevolare una cosca di sndrangheta. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagata ha presentato, per il tramite dei propri difensori, due ricorsi - di analogo conTEuto - nei quali si deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riTEuta sussisTEza della gravità indiziaria riferita alla fattispecie di cui all'art. 132 d.lgs. n. 135 del 1993. Ciò in quanto tutti gli elementi posti a fondamento della conferma dell'ordinanza genetica sono generici e non dimostrativi della partecipazione della ON alla supposta attività finanziaria abusiva. 2.1. Al riguardo si evidenzia: a) la circostanza che somme di denaro individuate come rimborsi dei prestiti effettuati dal marito dell'indagata siano confluite su due Poste pay intestate alla predetta non è indicativa di una sua attiva condotta concorsuale e, comunque, al più dimostrerebbero un intervento nella fase restitutoria e non anche in quella di erogazione dei prestiti;
b) i dati riscontrati nell'agenda sequestrata nell'abitazione dell'indagata ove è presente l'indicazione "AU Tot.", con una serie di date, nominativi e numeri, non rappresentano - anche a voler riTEere che tale agenda sia in effetti della ON - elementi idonei a dimostrare la partecipazione all'illecita attività in quanto anche tali dati possono, al più, concernere la fase della restituzione (successiva al momento consumativo del reato); c) neppure le due conversazioni intercettate (una tra il D'RO, marito dell'indagata, e tale BO ES;
l'altra tra D'RO e la moglie) risultano indicative di una condotta concorsuale, in quanto, in ogni caso, non dimostrano in alcun modo la consapevolezza da parte dell'indagata in ordine all'illecita attività svolta dal marito. Sotto altro profilo, manca comunque l'aspetto della generalità dell'offerta al pubblico delle erogazioni finanziarie indebite, presupposto per la configurabilità del reato addebitato. 2.2. Con il secondo motivo i ricorsi censurano l'ordinanza impugnata in ordine alla riTEuta sussisTEza di gravità indiziaria relativamente alla circostanza aggravante della "mafiosità". In disparte alla dubbia configurabilità oggettiva di tale aggravante, non vi è alcun concreto elemento dal quale poter dedurre che la ON fosse a conoscenza né dell'utilizzo del "metodo mafioso" nelle erogazioni 2 dei prestiti né della circostanza che tale illecita attività fosse finalizzata a favorire la cosca 'ndranghetista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli stessi elementi indiziari indicati - e svalutati - nei ricorsi appaiono del tutto idonei a sorreggere l'addebito cautelare. L'ordinanza impugnata motiva in modo non illogico in ordine alle condotte poste in essere dalla ON che collabora attivamente con il marito nell'attività creditizia abusiva (i rimborsi confluiscono sulle sue carte Poste pay;
in una occasione getta dalla finestra al D'RO una somma di denaro oggetto di un prestito), tiene la "contabilità" dei prestiti illeciti;
viene indicata da un debitore come la persona che può "intercedere" in suo favore con il marito. 2.1. Rilevanti - in merito alla sussisTEza indiziaria a carico dell'indagata - appaiono altresì le due comunicazioni intercettate alle quali fa riferimento il Tribunale del riesame. Nella prima un debitore auspica un intervento della ON sul marito affinchè venga riTEuto giustificato il ritardo nel pagamento delle rate di restituzione del prestito ("Ho detto che caso mai mi attutisce il colpo, ho detto speriamo che viene pure la signora AU che almeno ..."). Nella seconda occasione D'RO dice alla moglie "Vedi dentro al giubbino ... prendimi duecento .. mettili ad una molletta e buttameli ... E poi ricordami questa sera che li devo segnare a Luigi", al che la ON risponde "va bene". Conversazioni riTEute, in modo non illogico, dal Tribunale tali da rafforzare gli elementi indiziari dimostrativi della piena entraneità dell'indagata nell'illecita attività di erogazione dei crediti condotta dal marito. 3. Per quanto riguarda le questioni giuridiche sollevate nei ricorsi in ordine alla configurabilità della fattispecie provvisoriamente addebitata alla ON, rileva il Collegio che «commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero poTEzialmente illimitato di persone» (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464), circostanza nella specie sussisTEte a livello indiziario. Inoltre, la condotta concorsuale della ON, lungi da costituire - come dedotto nei ricorsi - un post factum si colloca pienamente nella fase costitutiva del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che «ha natura eventualmente abituale, poTEdosi risolvere tanto in un'unica condotta 3 idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (così, Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020 - dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561). A tale riguardo sia il rinvenimento dell'agenda, ricondotta - in modo certamente non implausibile - alla ON, sia il conTEuto delle conversazioni intercettate sono stati, non illogicamente, riTEuti indicativi del coinvolgimento dell'indagata anche nella fase dell'erogazione dei crediti. 4. Fondato è, invece, il motivo con il quale la ricorrente censura l'ordinanza impugnata in riferimento all'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Invero, all'indagata non è contestata la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta. Dall'ordinanza non emerge con certezza che l'indebita erogazione dei prestiti avvenisse con "metodo mafioso". A pag. 14 si fa generico riferimento alla "carica intimidatoria proveniente dal D'RO tale da porre in essere una coartazione psicologica avente i caratteri propri dell'organizzazione criminale, vieppiù considerando il ruolo verticistico assunto dal D'RO in seno all'omonima articolazione di 'ndrangheta". Si tratta di argomentazione, peraltro non specificamente riferita all'addebito a carico della ON, che concerne l'indebita erogazione di prestiti, e non anche fattispecie di reato evidentemente espressive di intimidazione mafiosa, come, ad esempio, usura ed estorsione. 4.1. Quanto al profilo dell'agevolazione (che secondo l'ordinanza impugnata - sempre a pag. 14 - consisterebbe nel versamento di parte degli introiti di detta attività nella "bacinella comune" finalizzata far fronte alle necessità economiche del sodalizio), le Sezioni unite hanno precisato che «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (sent. n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Anche sotto tale aspetto, la motivazione del Tribunale del riesame non risulta idonea a dimostrare la sussisTEza in capo all'indagata di tale consapevolezza. 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata in riferimento alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro compeTEte ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il nsigliere S'TE re Il Presidente