CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Sospensione della patente come sanzione accessoria nel reato di omicidio stradale e applicazione della pena su richiesta delle partiLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 20 maggio 2026
Cass. pen., Sez. IV, 16 aprile 2026, n. 13997 LA MASSIMA «A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.88 del 17 aprile 2019, laddove essendo contestato il reato di cui all'art. 589-bis, primo comma c.p., venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e ss. del codice di procedura penale, il giudice deve applicare la diminuzione fino a un terzo della sanzione applicata, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dandone conto in motivazione. Nel determinare la durata della sospensione della patente, il giudice deve far …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13997 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Antonio COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13997 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza del 16 settembre 2025 in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a CA CC la pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione CA CC, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, della diminuzione fino a un terzo della sospensione della patente di guida, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e contraddittorietà rispetto alla parallela commisurazione della sanzione penale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto UC ODELLO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto nell’ipotesi in cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di "patteggiamento" non opera il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Melzani, «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante di tale principio è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico dell’istituto, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese nell'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490-01). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte costituzionale ha ritenuto che la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada. La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 4 dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue che, laddove (come nel caso in esame), essendo contestato il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice deve applicare la diminuzione fino a un terzo della sanzione applicata, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dandone conto in motivazione. Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Sez. 4, n. 18178 del 21/01/2025, Filippetto, non mass.; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490 - 01). Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del menzionato principio giurisprudenziale, in quanto ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine alla diminuzione fino a un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Bosio, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che 5 disponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01). La Corte di Cassazione, nel ribadire di recente che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ha precisato che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490-01; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393- 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). Il motivo di ricorso è, quindi, fondato laddove lamenta mancanza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, come detto, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ed invero, nel caso in esame, il Tribunale di Modena ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine ai parametri seguiti nell’esercizio del suo potere discrezionale sul punto. 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa. Così deciso il 16/01/2026. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT UC IG
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Antonio COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13997 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza del 16 settembre 2025 in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a CA CC la pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione CA CC, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, della diminuzione fino a un terzo della sospensione della patente di guida, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e contraddittorietà rispetto alla parallela commisurazione della sanzione penale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto UC ODELLO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto nell’ipotesi in cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di "patteggiamento" non opera il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Melzani, «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante di tale principio è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico dell’istituto, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese nell'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490-01). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte costituzionale ha ritenuto che la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada. La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 4 dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue che, laddove (come nel caso in esame), essendo contestato il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice deve applicare la diminuzione fino a un terzo della sanzione applicata, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dandone conto in motivazione. Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Sez. 4, n. 18178 del 21/01/2025, Filippetto, non mass.; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490 - 01). Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del menzionato principio giurisprudenziale, in quanto ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine alla diminuzione fino a un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Bosio, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che 5 disponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01). La Corte di Cassazione, nel ribadire di recente che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ha precisato che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De CA, Rv. 283490-01; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393- 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). Il motivo di ricorso è, quindi, fondato laddove lamenta mancanza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, come detto, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ed invero, nel caso in esame, il Tribunale di Modena ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine ai parametri seguiti nell’esercizio del suo potere discrezionale sul punto. 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa. Così deciso il 16/01/2026. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT UC IG