Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato, rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, e non rinnovate ex art. 26 L. n. 63 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2009, n. 10099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10099 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/01/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - N. 155
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 46552/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI RO è stato condannato dal G.I.P. di Milano per più delitti di ricettazione, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 516,00 di multa. In data 15 giugno 2004 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, lo assolveva dall'imputazione di ricettazione delle parti di una moto Yamaha e diminuiva la sola pena pecuniaria ad Euro 500,00 di multa.
Contro la sentenza d'appello ricorre il DI, riproponendo anzitutto le eccezioni di nullità e inutilizzabilita che avevano già formato oggetto di motivi di gravame e che la Corte d'Appello aveva ritenuto non fondati.
Eccepisce dunque il ricorrente anzitutto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da IC AU alla polizia giudiziaria in data 9 febbraio 2000, in quanto egli avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini. Il IC si trovava alla guida di un furgone bianco che secondo le informazioni in possesso della polizia sarebbe stato usato per ritirare motociclette rubate da un box di proprietà di tale Lo SC.
Lo stesso IC era stato osservato mentre attendeva alle operazioni di carico e scarico e successivamente fermato dalla polizia. In quest'ultimo frangente egli collaborava e rendeva informazioni sui fatti accaduti poc'anzi, accompagnando gli agenti presso un box di proprietà del DI. Egli era quindi attinto da indizi di concorso in ricettazione prima ancora di essere fermato e le sue dichiarazioni rese senza assistenza del difensore non potevano essere utilizzate contro alcuno (art. 63 c.p., u.c.). Il ricorrente eccepisce inoltre la nullità dell'interrogatorio reso da Lo SC RO alla polizia giudiziaria in data 15 febbraio 2000, in quanto assunto senza la presenza del difensore. Da ultimo, si eccepisce l'inutilizzabilità nei confronti del DI delle dichiarazioni rese da Lo SC RO, in qualità di persona sottoposta ad indagine, nel corso dell'interrogatorio effettuato il 17 luglio 2000 innanzi al P.M..
Quell'interrogatorio non era stato preceduto dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), introdotto in epoca posteriore, con L. n. 63 del 2001. La citata legge, art. 26 ne stabiliva l'applicabilità anche ai procedimenti in corso, imponendo al pubblico ministero di rinnovare l'atto in tutti i casi in cui il procedimento si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari. Benché il procedimento contro il DI si trovasse ancora in fase d'indagini preliminari quando era sopravvenuta la L. n. 63 del 2001 (richiesta di rinvio a giudizio emessa il 29 maggio
2001), il P.M. non aveva rinnovato l'atto, il cui contenuto non poteva perciò essere usato contro il DI.
Con un ultimo motivo il ricorrente rilevava difetto di prova dell'elemento psicologico del reato contestato, non risultando dimostrata la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza furtiva della motocicletta.
Il ricorso non è fondato.
Relativamente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del IC, pur prescindendo dalle condivisibili osservazioni della sentenza impugnata in ordine al momento in cui si può divenire indiziati di ricettazione, si osserva che il ricorrente non specifica per quali vie la pretesa inutilizzabilità di quelle dichiarazioni potrebbe viziare la prova ritenuta in sentenza e conseguentemente determinarne l'annullamento. La motivazione della Corte d'Appello non consente di riconoscere a quanto verbalizzato dal IC alcuna efficacia causale nella determinazione del proprio convincimento di colpevolezza. L'unica menzione del IC si rinviene nella trattazione dell'elemento psicologico del DI, al solo fine precisare che esso risulta comunque evidenziato dalle dichiarazioni di Lo SC RO in data 15 febbraio 2000, le quali ultime vengono invece ben valutate e descritte. Il ricorso, pur descrivendo le fasi della collaborazione del IC nella giornata del 9 febbraio 2000, nulla aggiunge a quanto desumibile dalla sentenza, se non che il detto personaggio "accompagnava gli agenti di p.g. presso il box in uso al DI", laddove tale comportamento, semmai qualificabile ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 5, non può dare luogo ad alcun tipo di prova dichiarativa. In
ultima analisi, la questione viene posta in modo da risultare inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), in quanto non indica le gli elementi di fatto che la sorreggono. Il secondo motivo è a sua volta inammissibile, perché evidentemente replica un precedente motivo di gravame senza obiettare alcunché alle ragioni puntualmente e chiaramente esposte nella sentenza impugnata (presenza del P.M. e conseguente non necessità della presenza del difensore regolarmente avvisato e irrilevanza della questione alla luce della reiterazione delle medesime dichiarazioni da parte del Lo SC in successivi e perfettamente rituali interrogatori.
Il terzo motivo, attinente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lo SC per l'omesso avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), introdotto con L. n. 63 del 2001, non è fondato.
La L. n. 63 del 2001 stabiliva l'onere di rinnovazione degli atti pregressi relativamente ai soli procedimenti in corso - e quello del DI lo era - ma questa Corte si è già in precedenza espressa sulla stessa questione, stabilendo l'inapplicabilità del divieto di utilizzazione degli atti non rinnovati nell'ambito del rito abbreviato (cfr., da ultima, Cass. Sez. 1, sent. n. 1563 dep. il 19 gennaio 2007, secondo cui "sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, senza la necessità di una loro rinnovazione ex L. n. 63 del 2001, art. 26, quando si procede a giudizio abbreviato, laddove il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto non affetti da nullità assolute o inutilizzabilità patologiche, intrinsecamente ed irreversibilmente inficianti") . La razionalità di questo indirizzo è ben rispecchiata nelle osservazioni della Corte di merito sul punto, che evidenziano da un lato il carattere fisiologico e relativo dell'inutilizzabilità in questione, che è quindi rinunziabile dall'imputato che sceglie il rito abbreviato, sulla scorta della distinzione introdotta da Cass. Sez. Un., sent. n. 21 giugno 2000, Tamraaro;
e dall'altro l'estraneità al rito abbreviato, nel quale non vi può essere testimonianza, del divieto di assumere l'ufficio di testimone posto dall'art. 64 c.p., comma 3 bis nei confronti dell'indagato non ritualmente avvertito.
L'ultimo motivo, sul difetto del dolo, è inammissibile per la mancanza di qualsiasi indicazione delle ragione di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero accreditare la mera asserzione del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009