Ordinanza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2014, n. 23522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23522 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17859/2013 proposto da:
IR KI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. FAGGIANO MARIA ROSARIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PI NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 437/2012 del TRIBUNALE di LECCE - Sezione Distaccata di NARDO, depositata il 20/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce - sez. dist. di Nardo, n. 437 del 20.12.12, del seguente letterale tenore:
"1. - IR AK ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato accolto l'appello di TO IO avverso la reiezione della sua opposizione al precetto dalla prima intimatogli e relativo ad una liquidazione in favore di questa di compensi di c.t.u., ritenuta dal giudice di appello superata dalla pronuncia sulle spese a definizione del grado di lite. L'intimato non svolge attività difensiva in questa sede.
2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360 bis c.p.c. - parendo potervi essere accolto. 3. - La ricorrente si duole: col primo motivo, di falsa applicazione di norme di legge - art. 91 c.p.c., e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e segg.; col secondo motivo, di violazione di legge, art. 2909 c.c.; col terzo motivo, di violazione di legge: art. 339 c.p.c., comma 3; carenza di motivazione.
4. - Va esaminata per prima la questione posta coi primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente.
4.1. È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (da ultimo: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1023; Cass. 8 settembre 2005, n. 17953), sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di, tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 30 dicembre 2009, n. 28094;
Cass. 15 settembre 2008, n. 23586).
4.2. Pertanto, il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa:
- o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
- oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle.
4.3. Poiché, nella specie, è pacifico che non è stato espressamente modificato il provvedimento originario, erra il tribunale, quale giudice di appello, nel ritenere privato di validità ed efficacia quest'ultimo, anche nella parte in cui pone il pagamento a carico pure dell'originario intimato opponente: salvo, beninteso ed in forza della regolamentazione delle spese operata nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata, il diritto della parte vittoriosa, se beneficiaria anche di condanna alle spese, di ripetere i relativi esborsi, se ed in quanto anticipati in forza dell'esecuzione di quel provvedimento, dalla parte soccombente.
5. Deve quindi proporsi al Collegio l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con evidente assorbimento del terzo (che oltretutto avrebbe dovuto comportare la disamina approfondita della riconducibilità o meno, sulla base però di atti che non paiono in concreto idoneamente trascritti in ricorso, dei motivi dell'appello ad uno di quelli previsti dal testo dell'art. 339 c.p.c., applicabile ratione temporis) con possibilità di decidere anche nel merito l'opposizione originariamente dispiegata da TO IO, siccome manifestamente infondata".
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Non sono state presentate conclusioni scritte, ne' le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il difensore della ricorrente ha depositato memoria con nota spese e richiesta di distrazione delle medesime.
3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione. Il ricorso è pertanto fondato, perché alla specie andava applicato il seguente principio di diritto: il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa (salvi i rapporti interni con il soccombente), ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata. 4. - Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., del ricorso vanno accolti i primi due motivi, assorbito il terzo, con decisione nel merito e definitiva reiezione dell'opposizione dispiegata da TO IO avverso il precetto intimatogli da IR AK e condanna dell'opponente alle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità, con attribuzione all'avv. Maria Rosalia Faggiano per dichiarazione anticipo.
L'accoglimento del ricorso rende evidente che non vi sono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, cioè per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo ricorso, assorbito il terzo;
cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dispiegata, con atto di citazione a comparire dinanzi al giudice di pace di Nardo notificato da TO IO in opposizione al precetto notificatogli per Euro 557,70 (oltre spese di notifica e successive, nonché oltre interessi) da IR AK;
condanna TO IO alle spese di lite dell'intero giudizio, con attribuzione all'avv. Maria Rosaria Faggiano per dichiarazione anticipo, liquidate, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed oltre accessori nella misura di legge: per il primo grado, in Euro 705,00, di cui Euro 15,00 per esborsi;
per il secondo grado, in Euro 1.015,00, di cui Euro 25,00 per esborsi;
per il giudizio di legittimità, in Euro 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014