Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2014, n. 23522
CASS
Ordinanza 5 novembre 2014

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In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/11/2014, n. 23522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23522
Data del deposito : 5 novembre 2014

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