Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
E N O 6 I 8 9 Z I 1 A / . 4 R / N T 6 S 3 I L . G N E O E CUPREMA D A R L N D8 3 /ZIONE 13.U. I A . L IP E B D C A D IS T I E T S D 1 N 3 E SEZIONI UNITE CIVILI 1 A S I . R I E N A T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Oggetto AVVOCATI PROCEDIMENTO - Primo Presidente Dott. Andrea VELA - DISCIPLINARE Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - - Presidente e Relatore R.G.N. 3265/bis Dott. Alfio FINOCCHIARO - 2001 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO • Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 10205 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. - Consigliere - Ud. 09/03/2001 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - C. C. Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere - ORD INANZA sul ricorso proposto da: MANRICO M. COLAZZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO PEPEche lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
AVVOCATI DI ROMA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
2001 intimati . 32 avverso la decisione definitiva del Consiglio Nazionale 1 Forense di Roma n. 109/00 depositata il 7/10/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/03/2001 dal Presidente Relatore dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che le sezioni unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigettino la richiesta di sospensione della impugnata decisione. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che l'avvocato Manrico M. Colazza ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con la quale quest'ultimo ha rigettato il ricorso avverso il provve- dimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ro- ma, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare q della sospensione dall'esercizio dell'attività profes- sionale per la durata di mesi quattro;
considerato che
con lo stesso ricorso il Colazza ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della deci- sione impugnata;
- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, non emer- gono ragioni a conforto dell'istanza cautelare, nè sot- to il profilo del fumus boni iuris - anche in relazione 2 ai motivi addotti a sostegno del ricorso nè sotto il - profilo del periculum in mora non essendo prospettato alcunchè di concreto, a prescindere dalla ovvia conse- guenza della normale esecutività ex lege delle decisio- ni del Consiglio Nazionale Forense;
considerato che
va pertanto rigettata l'istanza di sospensiva;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta l'istanza di sospensione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio q delle Sezioni Unite civili, il giorno 9 marzo 2001. IL PRESIDENTE Andres Jela 1 Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, lì 30 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E 2 N . O 6 I N 8 Z 9 1 A E / I /4 A T 6 D L N L E A E E R D T B I A N A S E T N S E 1 S E A 3 I : 1 A R . E N T A M w