Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM ES, IN LL, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA RE DI ROMA 52, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO ORDILE, difesi dall'avvocato GIUSEPPE PISTONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresenti sigg.ri Avv. Fabio Maniori, Vicedirettore Valter Trevisani, Vicedirettore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FILIPPI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 284/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione terza civile emessa il depositata il 14/1/2000, 15/02/00; RG. 1468/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 356 del 1997 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda di SC AT e CA MI, intervenuti in causa quali cessionari del credito della AD s.a.s. poi fallita, volta alla condanna delle Assicurazioni Generali s.p.a. al pagamento dell'indennizzo assicurativo (L. 200.000.000) di cui la AD aveva chiesto giudizialmente il pagamento per la perdita delle merci (a seguito di rapina da parte di ignoti, consumata il 20.12.1990, del relativo carico trasportato su autocarro) spedite dalla venditrice AD alla compratrice società Astra di Zagabria.
Ritenne il tribunale che la venditrice AD, con la consegna al vettore delle scarpe vendute e destinate all'acquirente Astra, ne aveva trasferito la proprietà e si era liberata dall'obbligo della consegna;
e che, inoltre, la polizza integrava un contratto di assicurazione per conto di chi spetta (sicché difettava sia la titolarità del diritto in astratto, sia la sussistenza di un danno in concreto).
2. Con sentenza n. 284 del 2000 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame dei cessionari, cui aveva resistito la società assicuratrice, confermando la sentenza del primo giudice e ritenendo che nessun rilievo probatorio potesse in contrario attribuirsi alla missiva del 7.12.1990, prodotta in fotocopia in appello, con la quale la società acquirente aveva confermato che la merce viaggiava a rischio del venditore.
3. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono congiuntamente l' AT ed il MI, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a. Assicurazioni Generali. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 1510, comma 2, c.c. e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte territoriale, pur dopo aver correttamente riconosciuto che le parti possono pattiziamente derogare alla prima delle disposizioni citate (secondo la quale il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere), dall'altro affermato che unico documento valido ai fini probatori era l'ordine di acquisto del compratore del 31.7.90, così immotivatamente ritenendo priva di valore la dichiarazione dell'acquirente Astra del 7.12.1990, con la quale era stato precisato che il rischio del trasporto gravava sul venditore.
1.2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e 216 c.p.c. in riferimento all'art. 2719 c.c., nonché per vizio di motivazione su punto decisivo, per avere il giudice d'appello eliso la valenza probatoria della dichiarazione del 7.12.90 in ragione delle irrilevanti circostanze che il documento era stato contestato dalla controparte, che era stato prodotto in fotocopia e che non aveva data certa.
1.3. Col terzo motivo di ricorso è denunciata omessa e insufficiente motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dagli appellanti in punto di data del predetto documento (dalla corte d'appello ritenuto privo di data certa) anche in riferimento all'art. 2704 c.c., avendo la corte di merito ritenuto superflua la prova senza dare spiegazioni sul punto.
1.4. Col quarto motivo è da ultimo dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1891 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che si vertesse in ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta benché la polizza coprisse tutti i rischi dei trasporti che la EN avrebbe effettuato nel corso di un anno: e, dunque, sia di quelli regolati dall'art. 1510, comma 2, c.c., sia di quelli disciplinati da patti in deroga alla norma citata, con la conseguente impossibilità di individuare a priori i titolari dei diritti derivanti dal contratto.
2.1. I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la connessione fra le questioni poste, sono infondati. La corte d'appello ha privilegiato la valenza probatoria dell'ordine della società Astra del 31.7.1990 rispetto a quella di un documento prodotto in fotocopia (e redatto, secondo quanto incontrastatamente affermato dalla controricorrente in lingua straniera, con traduzione curata dagli appellanti) prodotto solo in appello, in esito alla soccombenza dei cessionari del credito in primo grado, e privo di data certa. Si tratta di una niente affatto irragionevole valutazione di merito, in sè insindacabile in sede di legittimità, competendo esclusivamente al giudice del fatto la scelta, fra più elementi probatori di segno contrastante, di quelli da privilegiare ai fini della formazione del proprio convincimento.
Pacifico essendo poi che il documento era privo di data certa (il che significa che potrebbe essere stato predisposto anche dopo la sentenza di primo grado), è bensì vero che la data avrebbe potuto essere comunque accertata con qualsiasi mezzo di prova in relazione alla unilateralità della dichiarazione (art. 2704, comma 2, c.c.), ma sarebbe occorso che la prova fosse ammissibile e rilevante. Ora, non solo i ricorrenti non ne indicano il contenuto (e ciò in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), ma neppure contrastano l'affermazione della controricorrente secondo la quale la prova non avrebbe potuto essere ammessa per non essere stati indicati i testi che avrebbero dovuto testimoniare;
affermazione suffragata dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, che effettivamente non recano alcuna indicazione dei testi da escutere.
2.2. Il quarto motivo è assorbito, giacché quand'anche fosse in ipotesi da escludere che si vertesse in ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, l'indennizzabilità del sinistro sarebbe comunque preclusa dall'assenza di danno in capo alla contraente AD (il cui preteso credito i cessionari hanno fatto valere).
3. Il ricorso va in conclusione respinto con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente società.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in euro 3.100,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004