Sentenza 12 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 03 62 0 / 0 3 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill Sigg ri agist. ! Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 17326/0 Consigliere Cron. 8316 | Dott. Bruno BATTIMIELLO - Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO 1 Rep- Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ud.13/12/02Consigliere- Rel Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliaLo in ROMA C. So tempore, EMANUELE II 326, presso 10 studio VITTORIO ¡ dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta 'e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA LI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato I ROBERTA LA FORESTE rappresentato e difeso 2002 dall'avvocato PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
5490 controricorrente - -1- avverso la sentenza II. 2187/00 del Tribunale di R.G. N. 1846/99; AGRIGENTO, depositata il 26/06/00 udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, Sezione distaccata di Casteltermini. l'attuale resistente chiedeva che la società datrice di lavoro Italkali s.p.a. fosse condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato al 25.1.1995, data in cui era cessato il rapporto di lavoro, e al versamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Si costituiva l'Italkali deducendo che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fenmo produttivo" in cui versava l'azienda. La causa veniva decisa dal Pretore con sentenza di accoglimento della domanda. La società Italkali proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 c 6 Ir, síc. n.27/84, richiamati dall'art. 28 1.r. n.25/93, non avrebbero potuto disciplinare il caso di specic in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità esterna. mentre nella spccie si era solo verificata una temporanca sospensione dell'attività produttiva nel settore dei sali alcalini, regolamentata dalla 1.r. n.8/95, che attribuiva ai lavoratori sospesi un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non dimessisi volontariamente e nella prospettiva della ripresa della produzione della miniera e del rientro in servizio Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, nel senso che, in applicazione dell'art.22 della legge n.724/04. ha dichiarato dovuta, su quanto riconosciuto a titolo di TFK, la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e ha rigettato nel resto il proposto appello. La società talkali ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico complesso motivo. La parte intimata la resistito con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unica motivo la società ricorrente. deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle proleggi, della legge reg. n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e legge reg. n.27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod.civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanca dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge regionale n.8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo. attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordatu ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto, in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994, le cui argomentazioni sono state richiamate nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fer ati" debbano ritenersi cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività”. contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art.] legge reg. n.8 del 1995), implica, al contrario, l'attualità del rapporto (con la sola sospensione della prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indemnitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "csodati". ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione 4 del rapporto. D'altra parte. non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n.1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n.27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o T domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art.28 della legge reg. settembre 1993 n.25. degh stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità “una tamum 12 invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società alkali (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n.8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società halkali 'non riammessi nell'attività lavorativa a causa del " fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 (comma terzo-bis aggiunto all'art.28 dal cit. art. I fegge reg. n.8/1995), softintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavora, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto ད del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato fart. 28. terzo comma, legge reg. n 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro >> Il principio è stato poi ribadito con le sentenze n.17 del 2 gennaio 2002 e n.6753 del 10 maggio 2002, nelle quali, in risposta ad ulteriori rilievi svolti dalla difesa della società ricorrente, si è precisato che il riferimento ai dipendenti “non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo", contenuto nell'art.28, comma 3 bis, legge reg. n.25/1993, esprime solamente la volontà legislativa di limitare l'accesso zi benefici ivi previsti ai lavoratori in possesso del requisito suddetto, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche strutturali dei benefici stessi, per la cui identificazione occorre riferirsi come risulta incquivocamente dal rinvio operato dall'art.1 della legge n.8 del 1995 all'art.28 della legge n.25/1993, il quale a sua volta (con analogo rinvio) richiama gli artt. S c 6 della legge n.27 de! 1984 al contenuto di - queste ultime disposizioni, dalle quali emerge, altrettanto inequivocamente, che la loro attribuzione è subordinata alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. A questo principio il Collegio repula di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difese della società ricorrente, di argomenti diversi da quelli già confutati nelle pronunce sopra citate ed idonei ad indurre ad una modificazione dell'orientamento già espresso;
sicchè il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente Italkali s.p.a. al pagamente, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente Italkali s.p.a. al pagamento, in 2400 favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione. liquidate in curo: oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari. Così deciso in ] Presidentc ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Roma il 13 dicembre 2002 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-d-73 N. 533 Il Cons. estensore f CANCELLE Grin WEREAl p 7