Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
La misura di sicurezza della libertà vigilata è applicabile nei confronti del soggetto assolto per vizio totale di mente e ciò a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 cod. pen., ad opera della sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale.
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- 1. Art. 219 - Assegnazione a una casa di cura e di custodiahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 221 - Ubriachi abitualihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 39804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39804 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2343
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7006/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO MO N. IL 16/04/1984;
avverso l'ordinanza n. 1449/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 17/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 26/5/09 il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha applicato a RA SI la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di due anni in sostituzione della libertà vigilata che gli era stata applicata, con ordinanza del 31/3/09, in seguito ad assoluzione per totale incapacità di intendere e di volere da imputazione di furto aggravato.
Il reclamo (rectius appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p.) proposto dall'interessato contro questo provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza in data 17/11/09. Avverso questa pronuncia il difensore del RA ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando inosservanza dell'art. 232 c.p., comma 3 - secondo cui, se durante la libertà vigilata la persona in stato di infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito il ricovero in una casa di cura e di custodia - e mancata dimostrazione di una attuale pericolosità del suo assistito non contenibile con misure di sicurezza meno gravose. Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. L'art. 232 c.p., comma 3 ha previsto la sostituzione della libertà vigilata solo con la casa di cura e di custodia, misura che ex art. 219 è applicabile ai condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente, in quanto, quando la norma è stata formulata, in caso di assoluzione per vizio totale di mente l'unica misura di sicurezza applicabile era ex art. 222 c.p. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Divenuta la libertà vigilata, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 18/7/03 n. 253, applicabile anche in caso di assoluzione per vizio totale di mente, soluzione che era stata adottata nei confronti del RA, legittimamente il Tribunale, avendo accertato l'accresciuta pericolosità del predetto e che per fare fronte alla nuova situazione era necessario il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ha disposto l'applicazione di quest'ultima misura consentita dal citato art. 222 c.p.. Per il resto il ricorso si esaurisce in critiche in linea di fatto e di puro merito, inammissibili in questa sede, all'adeguato e corretto apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata in cui si è evidenziato che il RA, nel breve periodo di un mese trascorso in libertà vigilata, si era reso autore di allarmanti comportamenti che, oltre a configurare violazione delle prescrizioni impostegli, costituivano prova di accresciuta pericolosità sociale tale da potere essere contenuta soltanto tramite una misura di sicurezza detentiva, il che aveva trovato conferma nella relazione sanitaria trasmessa dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa ove si attesta il permanere nel predetto di un nucleo delirante persecutorio e di disturbi comportamentali di tipo aggressivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010