Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", lo spostamento della competenza territoriale per connessione non opera quando il procedimento esercitante la "vis attractiva" sia nella fase delle indagini preliminari mentre per l'altro sia già avvenuta la devoluzione alla fase del giudizio. Diversamente, per il procedimento attratto si determinerebbe una irreversibile regressione alla fase predibattimentale (ex art. 23 cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 70 del 1996), e ciò in dipendenza da una diversa e ulteriore imputazione non ancora passata attraverso il vaglio giurisdizionale e, quindi, non ancora definita ne' sotto l'aspetto del fatto ne' sotto quello della sua qualificazione giuridica.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite preparano il terreno per un ripensamento delAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La competenza per connessione si trova spesso al centro del dibattito giurisprudenziale. Dall'introduzione del nuovo codice, sui suoi presupposti sono sorti svariati contrasti interpretativi, frutto di raffigurazioni discordanti di quel principio del «giudice naturale precostituito per legge», delineato dalla nostra Carta fondamentale. La sentenza delle Sezioni unite che si presenta si spinge all'interno di questo spinoso problema e rivisita alcuni dei capisaldi che hanno sinora caratterizzato l'esegesi della materia. 2. Si trattava «di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. [fosse] o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1999, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19.5.99
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.986
3. Dott. Ilario Salvatore Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 11875/98
pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) CA RI, n. a Verona il 20.8.1950
2) SC IC, n. a Casalnuovo il 25.5.1944 avverso la sentenza in data 23 ottobre 1998 della Corte di appello di Trento Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso del RA e per l'annullamento con rinvio limitatamente al AS;
Uditi i difensori avv. Alfredo Angelucci, per il RA, e avv. Roberto Rampioni, per il AS, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 23 aprile 1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, condannava CA RI e SC IC alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli artt. 318 e 321 c.p., così modificata la rubrica dall'originaria imputazione di corruzione propria, perché, in concorso tra loro, il RA quale incaricato dalla F.M.S. PAMA s.p.a di Rovereto di curare i rapporti con la Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) in ordine alle pratiche contributive e il AS quale vice presidente la medesima società, per essere stati agevolati o al fine di essere agevolati nella concessione e liquidazione dei contributi di cui alla legge provinciale n. 4 del 1981, per avere impedito o al fine di impedire la revoca di tali contributi, promettevano ed elargivano a RP ZI, dirigente del Servizio Industria della P.A.T., un'utilità pari a lire 5.270.000 tramite il pagamento di tale cifra a un'agenzia di viaggi di Piacenza quale prezzo di una crociera in Egitto effettuata da RP e consorte (promessa accettata in Trento nei primi mesi del 1992, non oltre il 20 marzo 1992, pagamento del viaggio avvenuto in Piacenza nel marzo del 1992, viaggio effettuato dal 20 marzo al 30 marzo 1992.
A seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica, del Procuratore generale e degli imputati, la Corte di appello di Trento, con sentenza in data 23 ottobre 1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava agli imputati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 321 e 319 c.p., e li condannava alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno,' dichiarando gli imputati incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater c.p. per la durata di anni uno. Osservava la Corte di appello che le emergenze processuali conducevano a ritenere provata la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato di corruzione propria attiva, posto che le gravi difficoltà finanziarie in cui versava la loro azienda, ad un controllo diligente da parte del funzionario della Provincia di Trento, avrebbero comportato la revoca dei contributi già concessi e il blocco di quelli richiesti. E infatti, non vi era stato l'incremento dell'occupazione e l'impianto dei nuovi macchinari cui i contributi erano subordinati. Era irrilevante che non potesse individuarsi uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio per il quale era stato versato il corrispettivo, dato che in realtà esso era stato versato per assicurarsi non un facere ma, al contrario, un atteggiamento omissivo da parte dello RP nella verifica dei presupposti cui le erogazioni pubbliche erano condizionate. In effetti, la revoca dei contributi già concessi e la mancata concessione dei nuovi avrebbe potuto intervenire solo se il Servizio provinciale diretto dallo RP avesse concretamente effettuato i doverosi controlli sull'avvenuto rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità provinciale in sede di delibera, il che venne evitato, appunto, assicurandosi la disponibilità dello RP a non verificare effettivamente l'avvenuto rispetto di tali condizioni. Secondo la Corte di merito, non rilevava nemmeno, ai fini di siffatta qualificazione del fatto, l'esiguità del prezzo pagato dai corruttori, trattandosi di aspetto estraneo al paradigma della corruzione propria, a differenza di quanto deve affermarsi invece per il reato di cui all'art. 318 c.p. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Il difensore del RA, con un primo motivo, denuncia la violazione delle norme in materia di competenza per connessione in relazione all'art. 12 lett. b) e c) e all'art. 16 c.p.p., osservando che il reato per cui si procede è connesso con quelli di bancarotta fraudolenta e altro a carico degli amministratori della F.M.S. PAMA, tra i quali il RA, pendente innanzi al Tribunale di Piacenza e per il quale è stata fissata l'udienza preliminare per il giorno 28 maggio 1999.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la errata applicazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come corruzione propria ritenuta dalla Corte di appello. Si osserva al riguardo che non si è tenuta in alcun conto la sentenza di patteggiamento relativa al pubblico ufficiale RP con la quale è stata ritenuta corretta la qualificazione del fatto come corruzione impropria che non è stato individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio;
che, sul piano logico, un compenso di cinque milioni di lire non poteva costruire corrispettivo della pretesa violazione sistematica dei doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale;
che le risultanze processuali dimostravano, che i contributi alla F.M.S. si esaurirono con la liquidazione del 16 marzo 1992, quindi in epoca immediatamente precedente alla modesta regalia. Tutto ciò doveva condurre, ad avviso del ricorrente, a ravvisare la fattispecie della corruzione impropria susseguente, punibile solo dal lato passivo. Il difensore del AS denuncia, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello, svoltosi in sua assenza, deducendo che i vari atti di citazione relativi a tale giudizio erano stati tutti notificati presso l'abitazione del AS, a mani di vari conviventi e mai a mani proprie, mentre l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso il 26 gennaio 1996 avanti il pubblico ministero aveva eletto domicilio "presso lo studio degli Avv. Baccaredda e Mucciarelli sito in via Manin n. 3".
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio derivante da connessione, sostenendosi che tra il reato di corruzione e quelli, più gravi, di falso in bilancio aggravati dalla insolvenza, di cui al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Piacenza, sussistevano il nesso della continuazione e quello teleologico ex art. 12 comma 1, lett.b) e c) c.p.p.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del difetto di motivazione con riferimento alla ipotesi di corruzione propria ritenuta dai giudici di appello. Si osserva al riguardo che con una inammissibile inversione dell'onere della prova, la Corte di merito ha affermato che non occorreva accertare la contrarietà ai doveri di ufficio dell'attività del pubblico ufficiale, essendo sufficiente la mancanza di prove circa la correttezza del suo operato.
Con quarto motivo, si denuncia, altresì, il difetto di motivazione in punto di individuazione del comportamento del pubblico ufficiale, osservandosi che lo RP, fino a quando si era occupato dei contributi in favore della F.M.S. PAMA, e cioè fino al 1992, si era basato su una documentazione del tutto veridica relativamente al prospettato incremento occupazionale e alla installazione di nuovi impianti, sicché egli non aveva in alcun modo violato i doveri di ufficio.
Con un quinto motivo, si denuncia il difetto di motivazione sul punto del rapporto tra il prezzo del viaggio pagato al funzionario e il valore plurimiliardario degli atti amministrativi di concessione e liquidazione dei contributi. Proprio tale evidente sperequazione, si osserva, doveva condurre a qualificare la corresponsione dei cinque milioni come una modesta regalia e non quale corrispettivo per la presunta violazione sistematica dei doveri di ufficio da parte dello RP.
Con un sesto motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione con riguardo al momento di perfezionamento del reato, rilevandosi che la Corte di merito ha ritenuto rilevanti ai fini del decidere i contributi concessi alla NO, società incorporata nella F.M.S. PAMA nel giugno 1993. Si osserva che l'assunto dei giudici di merito secondo cui la comunanza di interessi tra le due società era precedente al versamento dei cinque milioni non trova alcun fondamento nelle carte processuali.
Con un ultimo motivo si deduce il difetto di motivazione sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dal AS ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del suo coinvolgimento. Al riguardo si rileva che dal contesto complessivo delle dichiarazioni emerge che l'imputato era totalmente estraneo ai fatti e che egli si limitò a fare solo alcune supposizioni circa le finalità dell'omaggio allo RP, persona che egli nemmeno conosceva.
Diritto
Iniziando dalla posizione del AS, deve rilevarsi che sussiste effettivamente la nullità denunciata, risultando incontestabilmente dagli atti che l'imputato aveva eletto domicilio presso i difensori e che, nessuna delle notificazioni relative alla citazione nel giudizio di appello (che è stato più volte rinviato a nuovo ruolo) è stata effettuata a sue mani, a nulla rilevando che l'atto sia stato ricevuto da familiari o domestici della casa. Ciò comporta, come affermato dalla costante giurisprudenza, la nullità della notificazione e, quindi, del successivo giudizio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, c.c. 19 marzo 1997, Iannotti, rv. 208114). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, dovendosi procedere a nuovo giudizio di appello nei confronti del AS. Quanto al RA, va innanzi tutto affermata la infondatezza del primo motivo di ricorso. Come già puntualmente dedotto dal Tribunale, e a prescindere dalla ravvisabilità in concreto della connessione prospettata, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis deve ritenersi che lo spostamento della competenza territoriale per connessione non opera quando il procedimento esercitante la vis attractiva sia nella fase delle indagini preliminari mentre per l'altro sia già avvenuta la devoluzione alla fase del giudizio. Diversamente, per il procedimento attratto si determinerebbe una inammissibile regressione alla fase predibattimentale (ex art. 23 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 70 del 1996), e ciò in dipendenza da una diversa e ulteriore imputazione non ancora filtrata attraverso il vaglio giurisdizionale, e, quindi, non ancora definita ne' sotto l'aspetto del fatto ne' sotto quello della sua qualificazione giuridica (cfr. Cass., sez. I, c.c. 14 maggio 1998, Campigli, rv. 210722). Nella specie risulta dalla stessa prospettazione del ricorrente che il procedimento per bancarotta è ancora nella fase precedente all'udienza preliminare (che non si è ancora tenuta), mentre i fatti per cui si procede sono stati trattati con rito abbreviato definito già in data 27 aprile 1997. Ed anzi, quando venne proposta la relativa eccezione in sede di giudizio abbreviato, per il reato di bancarotta erano ancora in corso le indagini preliminari e, quindi, non era stata nemmeno esercitata l'azione penale.
È invece da accogliere il secondo motivo, per il solo profilo della insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione del fatto per cui è processo come corruzione propria.
Deve preliminarmente osservarsi che del tutto convincenti e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità appaiono le valutazioni espresse circa la definizione della condotta contestata come corruzione antecedente dalla Corte di merito, che ha puntualizzato come all'atto del pactum sceleris non erano stati ancora liquidati diversi, contributi, alcuni in scadenza addirittura nell'anno 2001, il che portava ad escludere radicalmente la configurabilità di una corruzione susseguente.
Tuttavia, ciò che sulla base della sentenza impugnata non risulta essere stato ragionevolmente dimostrato al di là di ogni possibile dubbio (dubbio, che aveva indotto invece il giudice di primo grado a diversa soluzione) è il sinallagma tra utilità corrisposta dagli imputati e compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte dello RP. La Corte di merito dà per scontato che il corrispettivo fosse finalizzato a ottenere una "benevola" trattazione della pratica dei contributi da parte del pubblico ufficiale e, in particolare a far si che lo RP omettesse di procedere ai doverosi controlli circa l'incremento occupazionale e produttivo cui i contributi erano subordinati. Ma l'assunto secondo cui in mancanza del corrispettivo lo RP avrebbe senz'altro, o anche solo verosimilmente, proceduto ad una attività di controllo che avrebbe permesso di accertare le gravi condizioni finanziarie della F.M.S.A. PAMA e il mancato concreto soddisfacimento dei presupposti dei contributi (in quanto i lavoratori erano stati trasferiti solo fittiziamente da altre sedi aziendali e i macchinari ceduti allo stabilimento di Rovereto non erano mai stati effettivamente impiantati) appare più il frutto di una illazione da parte dei giudici di secondo grado che di una ragionata disamina delle risultanze processuali. Non è stato infatti esattamente chiarito se a fronte della documentazione prodotta dalla azienda, formalmente ineccepibile (dato su cui fa leva la sentenza del G.u.p.), lo RP potesse avere, e per quali altre fonti di informazione, motivi di sospetto, e comunque quali specifici compiti di controllo a lui incombessero in presenza di una simile realtà documentale: aspetto che, attenendo a un accertamento di fatto, era compito della Corte di merito mettere adeguatamente in luce, anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Il tutto, poi, in un quadro di manifesta sproporzione tra l'entità della posta in gioco per l'azienda (dell'ordine di vari miliardi) e l'utilità (circa cinque milioni) ricevuta da un pubblico ufficiale che esercitava qualificate funzioni dirigenziali. È il caso di precisare al riguardo che questa Corte non intende affatto porsi in contrasto con il tradizionale insegnamento per cui, una volta accertata la contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, è irrilevante la modestia del compenso dato al pubblico ufficiale;
posto che nel reato di cui all'art. 319 c.p., a differenza di quello di cui all'art. 318 c.p., non si evoca il concetto di "retribuzione", essendo sufficiente che la datio, di qualunque entità economica, sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale si è impegnato a compiere (v., fra le tante, Cass., sez. un., u.p. 24 gennaio 1996, Panigoni, rv. 203972); volendosi solo rimarcare che una simile vistosa sproporzione, sulla base di una evidente massima di esperienza, può essere un elemento sintomatico, da valutare nel complesso delle risultanze processuali, per ricercare, in mancanza di prove assolutamente decisive in un senso o nell'altro, se l'atto del pubblico ufficiale che costituisce il risultato perseguito dalla iniziativa criminosa del privato sia o meno contrario ai doveri di ufficio (v., per un simile ordine di idee, ma con riferimento a un caso di sproporzione "in eccesso" della utilità data rispetto all'atto di ufficio da compiere, ritenuta elemento sintomatico della corruzione propria, Cass., sez. VI, u.p. 15 febbraio 1999, Di Pinto ed altri).
Con riferimento alla posizione del RA, ma con indiretta influenza anche sul giudizio che dovrà essere rinnovato nei confronti de AS, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto sopra precisato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999