Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7537 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
IN075 37/03 RE EI L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarciments SEZIONE TERZA CIVILE danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. N. 1212/01 Cron. 16678 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 1997 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.04/12/02 - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ____ ES, MA IL, ER MA 1 CATERINA, quali eredi di ER NO e la terza anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARIA SOFI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
PU CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che lo difende unitamente BRUSCHINI, giusta delega in2002 all'avvocato SALVATORE 2442 atti;
-1- controricorrente
contro
EN PA SPA in liquidazione SSURAZIONI coatta amministrativa, in persona del suo Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
ASSITALIA SPA Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del A. D. dr. G. Brugnoli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TT SS SCARL;
- intimato avverso la sentenza n. 1109/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 2/3/2000, depositata il 30/03/00; RG.4197/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno -2- DURANTE;
udito l'Avvocato DONATO DANIELE ( per delega Avv. Sofi ); udito l'Avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato CIERI EDUARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per --- rigetto del ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PU AN AR conveniva innanzi al tribunale di Velletri ER NO, ER NA, la compagnia Tirrena di assicurazioni per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alle cose ed alla persona che assumeva di avere subito in conseguenza della collisione del motoveicolo, alla cui guida si trovava, con l'autovettura della ER, guidata dal ER ed assicurata con la compagnia convenuta;
collisione verificatasi per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura, il quale aveva deviato improvvisamente a sinistra per immettersi in uno stabilimento balneare. I convenuti resistevano, deducendo che la collisione era avvenuta per colpa esclusiva del motociclista, il quale aveva tenuto velocità eccessiva. Spiegava intervento la Società Cattolica di Assicurazioni, la quale chiedeva la condanna di tutte le parti in causa a rivalerla della somma (lire 6.900.000) che aveva versato a tale Lamura per avere subito l'incendio dell'autovettura come effetto collaterale della collisione. Il processo veniva interrotto per la messa in l.c.a. della compagnia Tirrena e riassunto nei confronti del commissario liquidatore;
a seguito della riassunzione si costituivano gli eredi di ER NO, MA LD, ER SC e ER NA. 1 Il tribunale, ritenuto il concorso di colpa del conducente dell'autovettura nella misura del 70 %1 condannava gli eredi dello stesso, nonché ER NA, il commissario liquidatore della Tirrena e l'IA a pagare in solido al PU lire 360.453.000 oltre accessori;
i ER, il PU ed il commissario liquidatore della Tirrena a pagare lire 6.900.000 alla società La Cattolica. Su gravame principale dell'IA ed incidentale del PU e della compagnia Tirrena in 1.c.a. la corte di appello di Roma, con sentenza resa il 2.3.2000, condannava i ER e la MA a pagare al PU 19.590.000 oltre accessori e l'ulteriore somma di lire stesso lire 200.000.000 oltre l'IA a pagare allo accessori. La corte ha desunto dalle conseguenze dinamiche della collisione e dalle deposizioni dei testi che l'incidente si è svolto secondo le modalità indicate dal tribunale e, cioè, che l'autovettura non aveva completato la manovra di svolta a sinistra ed il motoveicolo teneva velocità superiore a quella prescritta di 50 km orari;
tenuto conto di tali modalità, ha confermato il giudizio espresso dal tribunale circa il concorso di colpa e la misura di esso;
in considerazione delle sofferenze fisiche e psichiche, dei numerosi interventi subiti, dell'entità del danno biologico ha elevato il danno 50.000.000; ha contenuto l'obbligazionemorale a lire 2 dell'IA, impresa designata dal F.G.V.S., in lire 200.000.000, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 1224 C.C. per l'ingiustificato ritardo nel versamento del massimale. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ER e la MA, deducendo quattro motivi illustrati con memoria;
hanno resistito con controricorso il PU, l'IA e la compagnia Tirrena in 1.c.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'IA ha rilevato che "nel ricorso manca del tutto l'esposizione, seppure sommaria, dei fatti e dello svolgimento del processo". La Corte riconosce che il ricorso non contiene una parte a sé stante dedicata all'esposizione dei fatti. Tanto non varrebbe a rendere il ricorso inammissibile per mancanza del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. in quanto, come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. 3.10.1997, n. 9656), non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di una narrativa analitica e ricorso, né Occorre particolareggiata. Senonché il ricorso non offre neppure attraverso lo svolgimento dei motivi di impugnazione la possibilità di avere una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno generato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che di tutto ciò si dal solo ricorso, senza necessità possa avere conoscenza di altri atti. Ed in questa situazione, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 21.5.1999, n. 4916), il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. non sussiste ed il ricorso va dichiarato inammissibile. Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso si cassazione,compensano le spese del giudizio di concorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 4.12.2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Вино Дигний Vitoria fera CANCELLIERE C1 a ttista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4