Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2002, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . B N E , 1 E 9 ) N 9 E 1 O - I C 1 Z 1 A A REPUBBLICA ITALI0 89 06/0 2 - R P 1 T I 2 S I . D L G E E 9 R 3 C I A E D D 6 U E 4 T E . G I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N N E T . S Oggetto T R E S A I ( SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 2583/01 - скоп. 24 29624286 IANNIRUBERTO-Presidente di sezione- Dott. Giuseppe - Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud.07/03/02 Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Dott. Enrico ALTIERI MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Fabrizio Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI ha pronunciato la seguente S ENTE NZA sul ricorso proposto da: TT PUGLIESE S.P.A., con sede in Bari, in pro-tempore,persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO TANZARELLA, giusta delega a margine del 2002 ricorso;
361
- ricorrente -
1-
contro
CA ND;
- intimato avverso la sentenza n. 135/00 del Giudice di pace di CHIAROMONTE, depositata il 16/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'avvocato Vittorio TANZARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO АН ЕД residente in [...], con atto del 12 maggio 20 2000, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Chiaromonte la TT PUGLIESE s.p.a., chiedendo dichiararsi non essere da ess/ istante dovuto l'importo di £ 231050 di canone di depurazione di acque reflue del gliquale la controparte aveva sollecitato il pagamento con fattura in day ta 3 aprile 2000: ha dedotto, per suffragare la domanda, non aver mai funzionato in Senise il servizio di depurazione delle acque reflue e non essere, perciò, dovuto il correlativo canone in applicazione del principio "inadimplendum non est ademplendi" (testuale). Il giudice di pace, con sentenza resa, nel contraddittorio della so= cietà convenuta, il 16 giugno 2000, dopo aver escluso la natura tributa= ria del canone revocato in controversia, ha accolto la domanda e dichia= gliper i l rato l'attou non tenuto a pagare quanto ex adverso richiesto titolo in argomento. TT PUGLIESE s.p.a. ricorre, con tre motivi, per la cassa= zione della sentenza cennata, notificatale il 20 novembre 2000. AU IC, cui il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2001, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECINIONE 1. Il ricorso contiene tre motivi. - -2. Il primo è un motivo di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 dello stesso codice); il secondo un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2, lett. f, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e il terzo denunzia insieme vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di cod. proc. civ., in relazione motivazione (art. 360 n. 4 e 5 all'art. 113, secondo comma, dello stesso codice). I l canone del servizio di depurazione delle acque reflue - ha la natura giuridica di questa la tesi del ricorrente un tributo e di un tributo locale. Da ciò sono fatte derivare due conseguenze. Nel giudizio davanti al giudice di pace il contraddittorio andava integrato nei confronti del Comune di Senise, perché sono i comuni i titolari del diritto a percepire il canone della depurazione;
il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, perché conoscere della questione posta dagli utenti, all'obbligo di pagare un tributo relativa 1'1.4.1996, rientra nella giurisdizione del giudice locale, dopo tributario. La tesi sostenuta dal ricorrente è fondata.
3. La questione di giurisdizione deve essere risolta statuendo che conoscere della controversia spetta al giudice tributario. Quella relativa al difetto di integrità del contraddittorio è assorbita. Queste le ragioni della decisione. Le sezioni unite hanno già in altre occasioni discusso la 4. del canone del servizio di questione della natura tributaria depurazione delle acque reflue ciò nelle sentenze 27 maggio 1999 - n. 300, 30 giugno 1999 n. 371, 20 luglio 2001 n. 9883 e 15 novembre 2001 n. 142666. Nelle sentenze del 2001, era statosvolgendo quanto già stato enunciato il principio di affermato in quelle del 1999, diritto per cui, se il canone è maturato in epoca anteriore all'applicazione del servizio idrico integrato, le controversie che hanno ad oggetto la relativa obbligazione, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché il canone ha la natura di un tributo comunale. Questo principio di diritto va applicato anche nella presente controversia. 4.1. - La causa come risulta dalla esposizione dei fatti - sorta dalla domanda di accertamento negativo, proposta 1'8.5.2000. L'utente ha negato di dovere il corrispettivo di cui il gestore del servizio di acquedotto gli aveva chiesto il pagamento con riferimento ad un periodo durato sino al 31.3.2000. Nel caso, per risolvere la questione di giurisdizione, ciò che si tratta di decidere è se, fino alla fine del periodo di tempo in riferimento al quale il corrispettivo è stato chiesto, esso ha mantenuto la natura di tributo comunale affermata nelle precedenti decisioni della Corte.
4.2. Le sezioni unite, nella sentenza 14266 del 2001, hanno e istituito dall'art. 16ripercorso la storia normativa del canon della L. 10 maggio 1976, n. 319, mostrando come il legislatore, a partire dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, a più riprese, prima ha inteso far rifluire questo canone nel corrispettivo del servizio idrico integrato, come disciplinato dagli artt. 13 e 14 della assoggettarlo al regime giuridico proprio di unlegge, così da prezzo, poi è tornato a tenerlo separato, ripristinandone il regime giuridico di un tributo locale. Verosimili ragioni di questo succedersi di scelte in contrasto tra loro sono state il complesso meccanismo prefigurato dall'art. 13 della legge 36 del 1974 per arrivare a determinare la tariffa da applicare ed insieme le difficoltà in cui si sono concretamente venuti a trovare, per avviare il funzionamento del servizio idrico integrato, gli enti che avrebbero dovuto gestirlo. Questa vicenda è esemplarmente riflessa dai tre atti normativi entrati in vigore tra l'1 gennaio 1999 e il 3 ottobre 2000 - la L. 23 dicembre 1998, n. 448, il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, ultimo, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258. - L'art. 3, comma 28, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con 4.3. effetto appunto dal 1.1.1999, ha affermato che il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36>. Ed ha conseguentemente disposto l'abrogazione delle norme che, nel 1995 (D.-L. 17 1995, marzo n. 79 conv. con mod. _n L. 17 6 maggio 1995, n. 172), avevano previsto continuasse ad applicarsi la precedente disciplina sino a quando non fosse entrata in vigore la tariffa prevista dagli artt. 13 a 15 della legge 36 del 1994. Ma il 13.6.1999 entrava in vigore il D. Lgs. 11 maggio 4.3.1. 1999, n. 152. E questo, al sesto comma dell'art. 62, sarebbe tornato a prevedere che l'abrogazione prevista dall'art.
3.28. della legge 448 del 1998, avrebbe avuto effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 36 del 1994; mentre al settimo comma, avrebbe previsto che il diritto di cui all'art. 16 della leggecanone ○ 319 del 1976 continuasse ad applicarsi in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente all'abrogazione deldi imposizione tributo e fosse accertato e riscosso secondo le relative disposizioni.
4.3.2. Il 3.10.2000, infine, è entrato in vigore il D. Lgs. 18 - agosto 2000, 258, n. contenente disposizioni correttive ed integrative del precedente decreto. L'art. 24 del decreto del 2000 ha apportato modifiche all'art. 62 del decreto del 1999, sostituendone delle disposizioni, inserendovene altre e sopprimendo quelle dei commi 5 e 6 prima riportate.
4.4. Ci si deve interrogare sul significato di questa correzione mediante soppressione.
4.4.1. E' necessario partire da quanto è stato disposto con l'art. 62, commi 6 e 7, del D. Lgs. 152 del 1999. 7 Queste norme non hanno comportato l'abrogazione di quanto era stato previsto dall'art.
3.28. della legge 448 del 1998 hann o solo determinato il differimento dell'inizio della sua efficacia, dalla data fissa dell'1.1.1999, a quella di concreta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. A questo differimento, in connessione con il transitorio ripristino della separazione del dal corrispettivo degli canone altri servizi, si è accompagnato per il canone, tornato ad essere qualificato come tributo, il ripristino del pertinente regime di accertamento e riscossione.
4.4.2. Le norme di cui si è appena detto hanno avuto vigore sino al 3.10.2000. Che abbiano avuto vigore significa che, in relazione al corrispondente periodo, dal fatto che rispetto al dovere di corrispondere il canone si atteggia come suo presupposto, non sola sorta una obbligazione qualificata dalla legge come tributo, ma hanno anche potuto essere avviati procedimenti di accertamento riscossione esemplati secondo le norme pertinenti о quantomeno e avrebbero dovuto esserlo, con la conseguenza di richiamare, per le relative controversie, l'appropriato regime della giurisdizione e del processo.
4.4.3. E' dunque con questa situazione che va posta a raffronto la norma correttiva, che ha disposto la soppressione della norma fonte della relativa disciplina. Se si muove dalla considerazione della parità di valore delle due fonti, la conclusione cui si deve pervenire è che la norma e in tal modo ha posto successiva ha abrogato la precedente all'efficacia della norma del 1999, eliminando per il termine futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia della disciplina recata dalla legge 448 del 1998. La diversa conclusione, che la norma del 2000 sia tornata a dall'1.1.1999 alla norma del 1998, si traduce dare efficacia completa reviviscenza di questa infatti in una - e però alla abrogazione della norma che ha introdotto una modifica in una precedente disciplina si può bensì prestare la portata di richiamare in vigore per il futuro la disciplina modificata, non quello di richiamarla in vigore dall'origine. La disposizione che abroga una precedente norma modificatrice o abrogante non ha il valore di eliminare per il passato quanto è stato disposto dalla norma intermedia. 4.4.4. - Contro questa impostazione non si può trarre argomento dalla funzione correttiva del secondo decreto legislativo. Le sezioni unite nel caso deciso con la sentenza 7 febbraio riconosciuto efficacia retroattiva 1989 n. 733 - hanno a una disposizione correttiva (l'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, per la parte in cui aveva sostituito l'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in tema di spese di costruzione ed incrementative, in materia Invim). Ma non può ritenersi che questa sia la naturale efficacia delle norme integrative e correttive di precedenti decreti legislativi che il Governo, delegato ad emanare i primi, sia nel contempo delegato ad emanare dalla stessa legge in un termine successivo. L'attribuzione al legislatore delegato del potere di tornare intervenire sull'oggetto della delega, risponde certo alla ad esigenza di consentire al Governo di rivalutare, nel rispetto dei criteri e principi direttivi, le esigenze di disciplina della situazione regolata in sede di primo esercizio. Ma siccome essa vale a porre il Governo, rispetto alle norme prodotte in sede di primo esercizio della delega, nella stessa posizione delle Camere, ovverosia in quella di poter di nuovo esercitare il potere legislativo, si può bensì ritenere che comprenda il potere di disporre per il passato, ma non che ogni norma emanata in sede di esercizio della delega integrativa correttiva non possa che avere efficacia retroattiva. Di fatto questo è smentito dal modo in cui il Governo esercita in concreto il potere si presentano casi in cui si provvede in - modo espresso a proposito della efficacia temporale delle nuove 3 disposizioni (così nell'art. 3 del D. Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 con il quale sono state emanate norme integrative e correttive del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 concernente l'istituzione dell'Irap). Sicché, in presenza di disposizione correttiva, cui non sia stata espressamente impressa tale direzione, è necessario fare ricorso alle regole che disciplinano l'interpretazione delle leggi per stabilire se il potere è stato esercitato in modo da disporre 10 per il passato diversamente deve ricevere applicazione il principio generale per cui la legge dispone per l'avvenire. Orbene, questa volontà di ripristinare l'originaria efficacia non può essere desunta dal fattotemporale delle norme del 1998 che la norma del 1999 è stata soppressa. Alla soppressione è possibile ricondurre anche un diverso tipo di efficacia quello d'aver fatto venire meno per il futuro il transitorio differimento imposto all'inizio della efficacia delle norme del 1998. Attribuire alle norme del 2000 l'efficacia di avere disposto per il futuro evita d'altra parte il risultato per cui rapporti che si sono venuti svolgendo nella fase di accertamento e riscossione sulla base della disciplina del 1999 debbano retroattivamente essere qualificati sulla base di una diversa disciplina sostanziale ed assoggettati, per i profili indicati, ad. una diversa disciplina procedimentale e processuale. Infine, la correzione apportata dalle norme del 2000 a quelle del 1999 si lascia spiegare alla stregua della precedente storia normativa, come il frutto di una diversa valutazione del legislatore circa la opportunità di differire ulteriormente il passaggio ad una disciplina unitaria delle diverse componenti del servizio idrico integrato e della corrispondente tariffa. Questa ricostruzione della portata della disposizione del 4.5. - ostacolo nel fatto che un'entrata derivata dalla 2000 non trova percezione di un tributo risulterebbe assoggettata ad Iva in 11 corrispondenza di quanto disposto, dal comma 30 dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con efficacia dall'1.1.1999. La qualificazione della obbligazione di cui si discute non può dipendere dal fatto che i suoi fatti costitutivi siano considerati da altra norma come prestazione di servizio soggetta ad Iva. Ed invero non v'è incompatibilità logica tra la natura la tributaria di una prestazione e soggezione ad Iva della prestazione del servizio alla cui possibilità di fruizione si ricollega l'obbligazione d'imposta. Peraltro, se sia o no dovuta l'Iva e se sia legittimo che sia dovuta in relazione alla prestazione di servizi cui si correla l'obbligazione discussa, qualificata come tributo locale, questione estranea alla presente causa e che può essere oggetto di diversa controversia d'imposta.
4.6. E' pacifico infine che, nel periodo in contestazione, non avuta applicazione della tariffa del servizio idrico si è integrato. - La conclusione raggiunta sul punto che, nel periodo in cui 4.7. verificato il presupposto della obbligazionesi discute si sia controversa, questa ha avuto natura di tributo locale, conduce a conclusione, già raggiunta dalla sentenza 15confermare l'altra novembre 2001 n. 14266, per cui conoscere della controversia insorta tra le parti continua a rientrare nella giurisdizione che le commissioni tributarie hanno in materia di tributi locali. 5. - La questione della integrità del contraddittorio davanti al giudice di -pace resta assorbita è sufficiente al riguardo 12 richiamare il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nella sentenza 29 agosto 1990 n. 8994 e di lì in poi costantemente applicato, da ultimo con la sentenza 17 novembre 1999 n. 789, nel caso, identico dal punto di vista strutturale, delle controversie promosse davanti al giudice ordinario dal prestatore in confronto del datore di lavoro per chiedere la differenza di retribuzione trattenuta dal datore di lavoro a titolo d'imposta. La circostanza che la controversia sia sorta tra le parti del rapporto di lavoro hanno considerato le sezioni unite non è di - ostacolo а che, ritenuto che essa abbia natura tributaria, sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. le parti Spetterà a questo integrare il contraddittorio tra necessarie. La sentenza è cassata. 6. - Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tra 7. - le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il giorno 7 marzo 2002 in Roma, nella camera di O L L consiglio della sezioni unite civili della Corte di cassazione. O B E 4 7 E Il relrelatorere ed estensore Il Presidente. 3 N . O N I , Z ) 1 A E 9 R 9 C T 1 S A - I 1 P G 1 I E - 1 R * CANCELLIERE C D 2 A E . D (lovan Glambattista L C I 9 19 GIU. 2002-- T D 2 E N E 4 N S . . E T T T S I R ( A My 13