Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2002, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
eeесн 62004 REPUB LI0 55 51 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G. N. 5295/00 - Rel. Consigliere Cron. 16588 Dott. Nino FICO Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E NTEN ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE ISERNIA, in elettivamentepersona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
D - ricorrente
contro
OC. SA CE;
intimato N. avverso la sentenza n. 69/99 della Commissione il2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata 2746 03/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. -2- Svolgimento del processo NZ TO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile IRPEF l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, K n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR – in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass.18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 21 dicembre 2001. il presidente il cons. est. IL CANCELL DE Osvaldo Ascanic Oggi 1/7 APR. 2002..... IL/CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio