CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da: AT GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 13 ottobre 2021 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco che chiede l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Daniele Francesco Lelli che insiste nel motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la sesta sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NI GI avverso la sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Roma il 1 Febbraio 2021. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge per avere celebrato il processo con il rito cartolare anziché in presenza, sebbene la difesa avesse presentato alla corte d'appello istanza di trattazione orale il 19 gennaio e cioè entro i 5 giorni prima dell'udienza; questo termine, adottato per i ricorsi in Cassazione dal Primo Presidente, nel vuoto normativo, avrebbe dovuto ragionevolmente essere applicato anche ai processi in corte di appello. Il ricorrente osserva che questa Corte di Cassazione sarebbe incorsa nell'errore di fatto di respingere l'istanza di trattazione orale, senza considerare che la difesa aveva presentato la detta istanza di udienza partecipata il 19 gennaio 2021, perché stante l'improvvisa proroga dello Stato di emergenza era lecito fare affidamento quantomeno sul termine minimo di 5 giorni dall'entrata in vigore della normativa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4889 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/12/2022 Lamenta il ricorrente che la corte territoriale nella sentenza impugnata ha affermato che per i giudizi in appello la disciplina è contenuta nell'articolo 23 bis che ha riprodotto il disposto dell'articolo 23 del decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020; il comma sei di questo articolo prevede esplicitamente una deroga al comma quattro per quei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, e stabilisce che l'istanza può essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto . Nel caso in esame il decreto entrato in vigore il 14 gennaio 2021 consentiva pertanto di presentare l'istanza di trattazione orale entro il 19 gennaio 2021, come appunto aveva fatto la difesa. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 2 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilità di un errore di fatto nel processo svoltosi a carico dell'odierno ricorrente dinanzi alla Sesta sezione penale di questa Corte, tenuto conto che quel Collegio ha ritenuto che la norma giuridica di riferimento non fosse quella prevista dall'evocato art. 23, comma 8, la quale riguarda specificamente ed esclusivamente i procedimenti davanti alla Corte di cassazione. A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato il collegio ha ritenuto che il termine di 5 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge non possa 2 trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di un giudizio celebrato dinanzi alla corte di appello, e pertanto ha osservato che la richiesta di discussione orale doveva essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, che nello specifico erano a disposizione della difesa, potendo l'istanza essere presentata entro il 16 gennaio. Va osservato, e si tratta di considerazione dirimente, che in ogni caso l'errore prospettato dalla difesa in cui sarebbe incorso il collegio di legittimità non è comunque un errore di fatto e cioè un errore sul contenuto della doglianza proposta con il ricorso, ma integrerebbe comunque un errore di diritto, avendo ad oggetto l'interpretazione e la corretta lettura dell'art. 23 bis del decreto legge n. 137 del 2020. Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi non consentiti, con le conseguenti statuizioni in tema di spese processuali e ammenda
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 16 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente RI EL PP
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco che chiede l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Daniele Francesco Lelli che insiste nel motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la sesta sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NI GI avverso la sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Roma il 1 Febbraio 2021. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge per avere celebrato il processo con il rito cartolare anziché in presenza, sebbene la difesa avesse presentato alla corte d'appello istanza di trattazione orale il 19 gennaio e cioè entro i 5 giorni prima dell'udienza; questo termine, adottato per i ricorsi in Cassazione dal Primo Presidente, nel vuoto normativo, avrebbe dovuto ragionevolmente essere applicato anche ai processi in corte di appello. Il ricorrente osserva che questa Corte di Cassazione sarebbe incorsa nell'errore di fatto di respingere l'istanza di trattazione orale, senza considerare che la difesa aveva presentato la detta istanza di udienza partecipata il 19 gennaio 2021, perché stante l'improvvisa proroga dello Stato di emergenza era lecito fare affidamento quantomeno sul termine minimo di 5 giorni dall'entrata in vigore della normativa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4889 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/12/2022 Lamenta il ricorrente che la corte territoriale nella sentenza impugnata ha affermato che per i giudizi in appello la disciplina è contenuta nell'articolo 23 bis che ha riprodotto il disposto dell'articolo 23 del decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020; il comma sei di questo articolo prevede esplicitamente una deroga al comma quattro per quei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, e stabilisce che l'istanza può essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto . Nel caso in esame il decreto entrato in vigore il 14 gennaio 2021 consentiva pertanto di presentare l'istanza di trattazione orale entro il 19 gennaio 2021, come appunto aveva fatto la difesa. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 2 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilità di un errore di fatto nel processo svoltosi a carico dell'odierno ricorrente dinanzi alla Sesta sezione penale di questa Corte, tenuto conto che quel Collegio ha ritenuto che la norma giuridica di riferimento non fosse quella prevista dall'evocato art. 23, comma 8, la quale riguarda specificamente ed esclusivamente i procedimenti davanti alla Corte di cassazione. A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato il collegio ha ritenuto che il termine di 5 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge non possa 2 trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di un giudizio celebrato dinanzi alla corte di appello, e pertanto ha osservato che la richiesta di discussione orale doveva essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, che nello specifico erano a disposizione della difesa, potendo l'istanza essere presentata entro il 16 gennaio. Va osservato, e si tratta di considerazione dirimente, che in ogni caso l'errore prospettato dalla difesa in cui sarebbe incorso il collegio di legittimità non è comunque un errore di fatto e cioè un errore sul contenuto della doglianza proposta con il ricorso, ma integrerebbe comunque un errore di diritto, avendo ad oggetto l'interpretazione e la corretta lettura dell'art. 23 bis del decreto legge n. 137 del 2020. Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi non consentiti, con le conseguenti statuizioni in tema di spese processuali e ammenda
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 16 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente RI EL PP