Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2003, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL PO02 823 /03 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto controls, at fournite SEZIONE SECONDA CIVILE Hindusore" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 17297/01 Croa. 6442 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 795 Dott. VI COLARUSSO -Consigliere - - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Ud. 03/12/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.MANTEGAZ ZA 24, presso lo STUDIO GARDIN, difeso dall'avvocato ROMANO COLARUSSO, giusta delega in atti;
M ricorrente - contro elettivamente D'NG LA, LL GI, domiciliati in ROMA VLE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, difesi dall'avvocato RAFFAELE STRADA, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 141/00 della Corte d'Appello di2002 1568 LECCE sezione distacca di TARANTO, depositata il -1- 22/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CARESTIA che ha concluso Antonietta Generale Dott. rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 ottobre 1998, il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da US LL e EL D'AN nei confronti LA, dichiarava risolto per di VI inadempimento di quest'ultimo il contratto di permuta, concluso in data ottobre 1983, con cui il LL e la D'AN avevano trasferito al LA un terreno di loro proprietà in cambio della cessione di due appartamenti dell'edificio, che 11 LA avrebbe costruito in luogo e che, in effetti, aveva poi iniziato a costruire, mä abusivamente, senza concessione edilizia, così rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte. Entrambe le parti interponevano gravame: il Cala- il LL е la brese, in via principale;
D'AN, in via incidentale. Nel Corso del procedimento d'appello, ER OR е ZI SO spiegavano intervento volontario, in adesione alla difesa del LA, quali promissari acquirenti di un appartamento dell'edificio, che lo stesso LA aveva promesso in vendita, e chiedevano la conferma della sentenza del primo giudice, laddove faceva salvi i diritti acquistati dai terzi in forza di atti 3 trascritti anteriormente. Con sentenza del 15 marzo/22 maggio 2000, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame principale е dichiarava inammissibili sia i gravami incidentali che gli interventi del OR e della SO. Per quel che ancora rileva, la Corte territoriale, in conformità della decisione del primo giudice, accertava che 1'edificio in questione non ега suscettibile di sanatoria, ai sensi della legge n. 47 del 1985, art. 31, risultando non ultimato alla data del 1° ottobre 1983. Per la cassazione di tale sentenza, VI LA ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con memoria. US LL e EL d'AN hanno resisti- to con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va Osservato che la mantata notifica del ricorso a ER OR e ZI SO non rileva, né fini di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. пе a fini di notificazione dell'impugnazione ex art. 332 c.p.c.. Ed invero, l'intervento spiegato dai predetti, in sede di gravame, હું intervento adesivo autonomo rispetto a quello del ricorrente, allora appellante (principale), in quarto Tale rcalizzante una connessione di cause scindibili ed indipendenti per diversità dei rapporti dedotti, e 1'impugnazione risulta essere ormai preclusa in confronto degli s essi, per decorrenza dei termini. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso qualsivoglia motiva- zione sul difetto di interesse dei controricorrenti alla proposta ed accolta dcmanda di risoluzione contrattuale, difetto prospettato da esso ricorren- te e pur rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 200 c.p.c.. Il motivo non ha pregio. Ed invero, l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura dell'errore denunciato, eviden- zia che la questione dell'interesse ad agire, specificamente sollevata in primo grado ed in primo grado risolta in termini positivi, a favore dei controricorrenti, non è stata riproposta in grado d'appello. così che sul punto deve ritenersi formato il giudicato (interno), in quarto tale preclusive del proposto mezzo d'impugnazione. In effetti, mentre la sentenza del primo giudice risolve la questione de qua, laddoveaffronta ę argomenta che la prospettata vendita degli apparta- menti non ha incidenza sull'interesse ad agire dei controricorrenti, allora attori, l'atto d'appello del ricorrente non formula alcuna critice a tale punto di decisione. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di esaminare la questione sollevata con riguardo alla interpreta- zione del contratto di permuta dell'8 ottobre 1983, che il primo giudice aveva dato, erroneamente attribuendo al rilascio della concessione edilizia la natura di condizione (presupposizione) di validità del contratto, anziché di termine relativo alla consegna degli appartamenti, oggetto di permuta. I l motivo non ha pregio, per ragioni affatto nell'esame del analoghe a quelle innanzi osposte, primo motivo. Ed invero, l'esame degli atti non evidenzia la proposizione in sede di gravame della questione interpretativa, ora esposta, nessuna censura specifica risultando espressa sul punto, nell'atto d'appello del ricorrente, tale non potendosi considerare il cenno ad un non meglio chiarito errore del primo giudice nella interpretazione del contratto di permuta, manifestato in quell'atto, che, segnatamente, criticava la decisione di primo grado sotto altri profili. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia esaminato ia questione sollevata (in sede di gravame) sulla applicabilità della sanatoria, di cui all'art. 39 della legge sopravvenuta n. 724 del 1994. Anche quest'ultimo motivo non ha pregio. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione proposizione di una domanda di (sulla stessa concessione in sanatoria ex lege cit., neppure prospettata in concreto dal ricorrente), va Osser- vato che la questione posta risulta priva di decisività, non utile appunto ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice del merito;
la prospettazione di una possibile concessione in sanatoria, nel 1994, ai sensi della citata legge n. 724 del 1994, è prospettazione di adempimento di ricorrente all'obbligazione contrattualeesso assunta di acquisizione della concessione edilizia per l'edificio, un adempimento tardivo, però, rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale, proposta nel 1984 ed accolta, e, in quanto tale, irrilevante ai fini della decisione della stessa I domanda, non potendo più adempiere l'inadempiente la propria obbligazione dalla data della domanda di risoluzione (art. 1453, comma terzo, c.c.). Conclusivamente quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa™ zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro A165°°, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 3 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cons est. 11 presidente Привет Tharuch dal the IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 25 FER 2003 IL CANCELLIERE 01 Roma