Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2017, n. 14648
CASS
Sentenza 13 giugno 2017

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Qualora il fallito abbia debiti fiscali e il curatore fallimentare eccepisca la prescrizione a seguito della domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l' ammissione con riserva del credito in oggetto. L'attribuzione alle Commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Qualora il fallito abbia debiti fiscali e il curatore fallimentare eccepisca la prescrizione a seguito della domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l' ammissione con riserva del credito in oggetto. L'attribuzione alle Commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l’"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Ne consegue che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso.

Commentari2

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    Giovanni Pasquariello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    Luca Mariotti · https://www.fiscoetasse.com/ · 1 febbraio 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2017, n. 14648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14648
Data del deposito : 13 giugno 2017
Fonte ufficiale :

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