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Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 24931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24931 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'IA ED, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Paolo Barone, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Giangregorio De Pascalis. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Trani del 30 maggio 2013, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e ad euro 20.000,00 di multa, poiché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 e 81, cod. pen. e 73, d.P.R. 309 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 24931 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 10/02/2023 1990, per avere, in concorso con altro soggetto non individuato, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, venduto numerose dosi di cocaina a vari acquirenti e detenuto illecitamente circa 70 grammi di cocaina, confezionata in modo frazionato (oltre a mille euro in contanti in banconote di diverso taglio, una radiotrasmittente per comunicare con il correo ed una torcia per indicare il luogo dello spaccio alle autovetture). La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che apparrebbe evidente che la detenzione e la successiva cessione dello stupefacente siano maturati in un unico contesto spazio-temporale. Si dovrebbe escludere il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente - come in questo caso - più azioni tipiche alternative previste dalla norma incriminatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, in sede di appello, non aveva lamentato l'insussistenza del vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., ma aveva chiesto esclusivamente un ridimensionamento dell'aumento a titolo di continuazione;
pertanto la relativa doglianza proposta in questa sede non può essere oggetto di sindacato, rimanendo preclusa. Infatti, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Inoltre, va sottolineato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 2 3.2. In ogni caso, il ricorso deve considerarsi assolutamente generico, poiché non sono state evidenziate le ragioni per le quali si debba escludere nel caso di specie il vincolo della continuazione, essendosi limitato il ricorrente al mero attratto richiamo di precedenti giurisprudenziali in tema. 4. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Paolo Barone, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Giangregorio De Pascalis. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Trani del 30 maggio 2013, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e ad euro 20.000,00 di multa, poiché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 e 81, cod. pen. e 73, d.P.R. 309 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 24931 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 10/02/2023 1990, per avere, in concorso con altro soggetto non individuato, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, venduto numerose dosi di cocaina a vari acquirenti e detenuto illecitamente circa 70 grammi di cocaina, confezionata in modo frazionato (oltre a mille euro in contanti in banconote di diverso taglio, una radiotrasmittente per comunicare con il correo ed una torcia per indicare il luogo dello spaccio alle autovetture). La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che apparrebbe evidente che la detenzione e la successiva cessione dello stupefacente siano maturati in un unico contesto spazio-temporale. Si dovrebbe escludere il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente - come in questo caso - più azioni tipiche alternative previste dalla norma incriminatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, in sede di appello, non aveva lamentato l'insussistenza del vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., ma aveva chiesto esclusivamente un ridimensionamento dell'aumento a titolo di continuazione;
pertanto la relativa doglianza proposta in questa sede non può essere oggetto di sindacato, rimanendo preclusa. Infatti, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Inoltre, va sottolineato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 2 3.2. In ogni caso, il ricorso deve considerarsi assolutamente generico, poiché non sono state evidenziate le ragioni per le quali si debba escludere nel caso di specie il vincolo della continuazione, essendosi limitato il ricorrente al mero attratto richiamo di precedenti giurisprudenziali in tema. 4. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.