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Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2023, n. 49303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49303 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: NE LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 49303 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti di NI NE, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 187, comma 8, in relazione all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi sei di arresto ed C 1.500,00 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di disporre in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente nonché in relazione alla eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso fosse risultato di proprietà dell'imputata; ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata in ragione dell'omessa statuizione sulla sanzione accessoria e dell'eventuale confisca. 3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. 4. Il ricorso è fondato, essendo del tutto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. 5. Va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art.1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.103) dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull'applicazione di una sanzione accessoria obbligata per legge. Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. 2 DEPOSITATO N CA9CELLERIA 6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice procedente ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria - per la quale non si applica l'esclusione dettata dall'art.445, comma 1, cod.proc.pen. - della sospensione della patente di guida, in relazione al disposto dell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992. Ulteriormente fondato è anche il punto di ricorso relativo all'omessa statuizione relativamente alla confisca del veicolo;
tanto in riferimento all'art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992, ai sensi del quale, con la sentenza di condanna, è disposta la «confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione». 7. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, affinché provveda alle relative determinazioni, con dichiarazione di irrevocabilità in ordine alle rimanenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omissione di ogni statuizione relativamente alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso l'8 novembre 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 49303 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti di NI NE, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 187, comma 8, in relazione all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi sei di arresto ed C 1.500,00 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di disporre in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente nonché in relazione alla eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso fosse risultato di proprietà dell'imputata; ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata in ragione dell'omessa statuizione sulla sanzione accessoria e dell'eventuale confisca. 3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. 4. Il ricorso è fondato, essendo del tutto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. 5. Va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art.1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.103) dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull'applicazione di una sanzione accessoria obbligata per legge. Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. 2 DEPOSITATO N CA9CELLERIA 6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice procedente ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria - per la quale non si applica l'esclusione dettata dall'art.445, comma 1, cod.proc.pen. - della sospensione della patente di guida, in relazione al disposto dell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992. Ulteriormente fondato è anche il punto di ricorso relativo all'omessa statuizione relativamente alla confisca del veicolo;
tanto in riferimento all'art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992, ai sensi del quale, con la sentenza di condanna, è disposta la «confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione». 7. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, affinché provveda alle relative determinazioni, con dichiarazione di irrevocabilità in ordine alle rimanenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omissione di ogni statuizione relativamente alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso l'8 novembre 2023