Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 04498 /03 P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 14981/00 Consigliere стоп. лог 11 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 31/10/02 Dott. Maura LA TERZA ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS www ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SOCIETA' COOPERATIVA "MEDUSA" SRL, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente 2002 legale Mediflic d'out 157 domiciliato in ROMA VIALE. DE *s, presso lo 4288 -1- studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 674/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/04/00 R.G.N. 1490/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega BIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 4/9 dicembre 1997 il Pretore di Bari, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dalla società r. l., ha dichiaratocooperativa di produzione e lavoro Medusa a il diritto di costei ad usufruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 Legge 25 ottobre 1968 n. 1089 a decorrere dal 1.1.1988, ed ha condannato l'Inps a pagare quanto spettante, da determinarsi in separato giudizio, oltre spese processuali. Il Tribunale di Bari, con sentenza 24 febbraio/4 aprile 2000 n. 674, ha rigettato l'appello con cui l'Inps sosteneva che gli sgravi erano condizionati, a norma dell'art. 1 Legge 7 dicembre Arey 1989, n. 389, al rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi, condizione nella specie non assolta dalla cooperativa. Il Tribunale rilevava che gli obblighi contributivi della cooperativa in questione sono disciplinati dall'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, sulla base di salari medi e di periodi medi di occupazione convenzionali, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale;
che i rapporti di lavoro dei soci delle cooperative sono disciplinati dal patto sociale e non dai contratti collettivi;
B che l'art. 3, comma 4, d. 1. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in Legge 29 febbraio 1988, n. 48 estende incondizionatamente le disposizioni della L. 1089/1968 ai soci e non alle cooperative. Concludeva che l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, non 3 contestato dall'Inps, era sufficiente per dichiarare il diritto della cooperativa ricorrente agli sgravi contributivi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378resistito, c.p.c.. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, d.l. 30 dicembre con modificazioni, in Legge 291987, n. 536, convertito, febbraio 1988, 48;n. 1 6e d.l. 9 ottobre 1989 Γ. 338, язык n. 389; convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la resistente non sia soggetta al disposto dell'art. 1 Legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il motivo è fondato. Gli sgravi contributivi, detti anche sgravi di oneri sociali denominati dalla legge 1089/68) espressioni con cui si (come - designano promiscuamente le riduzioni degli oneri contributivi aziende alle varie gestioni INPS dalle industriali E dovuti artigiane operanti nel Mezzogiorno furono introdotti per la prima volta dall'art. 18 del d.
1. n.30 agosto 1968 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nell'intento di favorire lo sviluppo delle attività nel numero dei diposti lavoro produttive l'incrementoe nell'Italia meridionale. 4 hone determinati (art. 18 2° comma) nella misura del Poiché essi 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che lavorano nei territori indicati dal testo unico delle Legge 6 marzo 1978,per gli interventi nel Mezzogiorno (ora D.P.R. n. 218), la giurisprudenza ritenne che di essi non potessero usufruire i lavoratori la cui retribuzione non fosse (Cass.assoggettata a contribuzione per tale forma assicurativa sez. un. 14.10.1988 n. 5570); e poiché si riteneva che il compenso ai soci, costituendo anticipazione della partecipazione Agen agli utili, non fosse soggette a contribuzione, a norma dell'art. 40, comma 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, dell'art. 1 d.p.R. 16-4-1964 n. 480 e dell'art. 1 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, indipendentemente dal sistema di remunerazione in concreto adottato per soci stessi, le cooperative stesse non potevano (Cass. 15 dicembre 1990 n. godere degli sgravi contributivi 11926; Cass. 12-4-1986 n. 2581). Venuto meno, а seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, L. 1089/1968 (ad di Corteopera n.Cost. 3/12 giugno 1991 261), il criterio di identificazione degli aventi diritto costituito dall'assoggettamento alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione conseguentemente la ragione di involontaria, È venuta meno produzione e lavoro esclusione delle cooperative di costituita dalla circostanza di non essere assoggettate а tale forma di assicurazione obbligatoria. si è quindi realizzata Per tale via giurisprudenziale 1'estensione del beneficio degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 L. 1089 alle cooperative di produzione e lavoro. Il legislatore è intervenuto esclusivamente per le cooperative di produzione e lavoro ed enti associativi, anche di fatto, sottoposti alla disciplina del D. P. R. 30 aprile 1970 n. 602, 4, d.l. 30 dicembre 1987, disponendo con l'art. 3, comma con modificazioni, nella Legge 29 convertito,n. 536, 48, che "A decorrere dal 1° gennaio 1988 le febbraio 1988, n. disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese al soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 operanti territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica nei 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni". Tale intervento settoriale non può spiegarsi che con la specialità del regime giuridico di tali cooperative (su cui amplius infra). Dalla assimilazione delle cooperative di produzione e lavoro in in materia di obblighi genere ai comuni datori di lavoro contributivi, e di relativi sgravi, questa Corte (Cass.
8.4.2000 n. 10502; Cass.
2.5.2001 n. 6157) ha desunto altresì la sottoposizione delle cooperative di produzione e lavoro alla disposizione dell'art. 1 L. 389/1989, secondo cui "la come base per il calcolo deiretribuzione da assumere contributi di previdenza e di assistenza sociale non può delle retribuzioni stabilito essere inferiore all'importo collettivi stipulati dalle da leggi, regolamenti, contratti organizzazioni sindacali più rappresentative su base ovvero da accordi collettivi contratti nazionale, qualora ne derivi una retribuzione di importo individuali, superiore a quello previsto dal contratto collettivo". La Corte ha fondato la propria statuizione su due dati Axl normativi:
1. L'art. 2, 3° comma, R.D. 28.8.1924 n. 1422, il quale dispone che ai fini dell'assicurazione I.V.S. le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, e pertanto equipara il socio di una cooperativa al lavoratore subordinato, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto e dalle sue caratteristiche. 2.1'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 il quale dispone, indicate nell'elenco allegato allo solo per le cooperative contributi previdenziali vengano stesso decreto, che i imponibili giornalieri e per periodi diversi calcolati su e da determinarsi con decreto del da quelli effettivi Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con argomento a 7 norma specifica contrario, la Corte ha ritenuto che tale costituisce una conferma della volontà del legislatore di ricomprendere, ai fini contributivi, tutte le altre cooperative nella disciplina valida per la generalità dei datori di lavoro. La Corte ha inserito tale sua statuizione nella linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle di lavoro alla generalità dei datori di cooperative lavoro, già in precedenza seguita sia dall'art. 24 della legge n. 196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso 1'INPS per il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall'art. 9 del d. P. R. n. 1124 del 1965 (in tema di assicurazione contro gli গsu infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e confermata comma settimo, del D.Lgs. n. 314 del 1997, il dall'art. 6, quale dispone che "per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci delle cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo", e cioè quelle previste per il lavoro dipendente. Pertanto per i soci delle cooperative di produzione e lavoro la imponibile, 1' aliquota contributiva e le prestazioni base previdenziali sono identiche а quelle per i lavoratori dipendenti. Non vi possono quindi essere dubbi sull'integrale applicazione anche della disposizione di cui all'art. 1, comma 1°, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389. La Corte ha anche esaminato l'argomento tratto dall'assenza di tra organismi una contrattazione collettiva 8 rappresentativi delle cooperative e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori, negandogli validità, in quanto la disciplina collettiva richiamata dall'art. 1 del riguarda le organizzazioni sindacali più D.L. n. 338 cit. rappresentative per categorie di lavoratori e di datori di forma giuridica degli enti lavoro indipendentemente dalla datori di lavoro o equiparati. A tale regime generale deroga la disciplina delle cooperative di servizi appartenenti alle categorie di attività lavorative (essenzialmente di facchinaggio, trasporto, attività varie, complementari e accessorie alle stesse), nonché preliminari, язы comprese nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, come modificato dai DD.MM. 4.4.1989, 6.12.1993 e 3.12.1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale disciplina prevede che la cooperativa possa scegliere una delle tre seguenti opzioni contributive (purché per la generalità dei soci):
1.su un salario e per giorni lavorativi convenzionali, fissati (art. 4, a norma del quale "Per le con decreto ministeriale soci degli organismi associativi categorie di lavoratori indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono su imponibili giornalieri e per periodi di dovuti. mensile da determinarsi con decreto del cccupazione Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, 9 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il quale a sua volta dispone: Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli e assegni familiari e le associazioni professionali interessate).
2.su salari convenzionali determinati a norma dell'art. 6, comma 1, per il quale "ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per la sola assicurazione per l'invalidità, la Azey vecchiaia ed i superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, possono essere determinate, per provincia о per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa. La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni”. 10 3. sul salario di fatto, purché non inferiore а quello determinato a norma dell'art. 4 e dell'art. 6, comma 1 (art. 6, comma 7). Nella specie il Tribunale ha accertato che la cooperativa resistente ha assolto gli obblighi contributivi previsti dall'art. 4 del D. P. R. 30 aprile 1970, n. 602, senza contestazioni da parte dell'Inps, dal che ha desunto che si tratti di cooperativa soggetta a tale normativa. Si pone dunque il problema se per tali specifiche cooperative l'art. 1 d. 1. 9 ottobre 1989 n. 338, trovi applicazione convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, che costituisce l'oggetto specifico della presente causa. In favore della tesi dell'Istituto ricorrente .si possono considerare i seguenti argomenti, già spesi nelle sue circolari dall'Istituto (ad es.
3.8.1990 n. 192): 1) la legislazione nelle specifiche materie riconosce i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi sussista l'obbligo dicontributivi nel Mezzogiorno ove contribuzione che ha come presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro cooperativa è subordinato. I l rapporto socio ai fini previdenziali, a quello di lavoro assimilato, solo ove ricorrano lesubordinato con la differenza che condizioni ed i requisiti normativamente previsti, come nel caso delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 le cooperative possono commisurare la contribuzione ad un imponibile convenzionale;
11 2) il rispetto delle retribuzioni contrattuali è finalizzato a garantire parità di condizioni (in termini di costo del lavoro) fra tutti gli imprenditori che operano in regimi di concorrenza;
3) la predetta condizione si qualifica come onere, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dell'imprenditore se avvantaggiarsi o meno dei benefici in questione, nel qual caso è tenuto al rispetto dell'onere medesimo. Nel ricorso l'Istituto aggiunge l'ulteriore argomento che l'imponibile convenzionale vale solo per la determinazione in senso agevolativo dell'onere contributivo, ed in ciò esaurisce la sua funzione;
estendere tale agevolazione al diverso įstituto significherebbe ampliare senza limiti edegli sgravi senza Asy giustificazione i benefici originariamente dati alle cooperative. La Corte rileva, sul piano dell'esegesi tecnico-giuridica che le compete, che il regime di determinazione della retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali stabilito dall'art. 1 d. 1. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è il regime comprese le generale applicabile a tutti i datori di lavoro, cooperative di produzione e lavoro (vedi supra Cass. 10502/2000 e 6157/2001 cit). Il regime di determinazione della retribuzione e dei contributi previsto dagli artt. 4 e 6 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 è il regime speciale, derogativo di quello generale, previsto esclusivamente per le cooperative di servizi di cui all'elenco allegato al citato decreto presidenziale. Non è dubbioche tale lex specialis sia tuttora in vigore. Se tali 12 ... cooperative fossero soggette al regime generale della L. 389/1989, non Vi sarebbe stato bisogno di un'apposita norm a, 1'art. 3, comma 4, Legge 48/1988 cit., per estendere loro il è resaregime degli sgravi contributivi. Tale norma si necessaria proprio a causa della disciplina speciale di tali cooperative di produzione e lavoro, e si configura anch'essa come norma speciale, nel senso che deroga alla norma contenuta contestualmente nell'art. 1, comma 11, stessa legge, secondo cui (seppure per il diverso istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali) questi non spettano per i lavoratori denunciati retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai con Azly contratti collettivi nazionali e provinciali, in quanto estende gli sgravi contributivi secondo la specialità della disciplina di tali cooperative. Si deve quindi concludere, con Cass. 17.6.1999 n. 6055, ed in coerenza con l'argomento a contrario di cui a Cass. 10502/2000 e 6157/2001 cit., che gli sgravi contributivi spettano alle cooperative di cui al D. P. R. 30 aprile 1970 n. 602 indipendentemente dall'osservanza della condizione di cui all'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il ricorso va pertanto respinto, in relazione alla fattispecie sottoposta a giudizio. Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
p.q.m.
13 rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 31 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo де Малый IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 26 MAR. 2003 CANCELLIERE, CANCELLIERE C NN CA INPScontributi\sgravi contr-coop Medusa RG 14981/2000 14