Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Commette il delitto di ricettazione il soggetto che riceve o si impossessa di ricette mediche in bianco, che risultino smarrite, consapevole della provenienza illecita, trattandosi di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo del medico, al quale le ricette sono state rilasciate e al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 51417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51417 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. PRESTIPINO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2763
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 20966/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'OR AN nato il [...];
avverso la sentenza del 06/06/2012 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con sentenza del 06/06/2012, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 15/02/2007 dal Tribunale di Latina nella parte in cui aveva ritenuto D'OR NI PP colpevole del delitto di ricettazione di nove ricette mediche in bianco compendio di furto ai danni della dott.ssa Imbriano Adriana.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale notificato al difensore. Il ricorrente sostiene che la suddetta notifica sarebbe nulla perché l'imputato era solo temporaneamente assente e, quindi, la notifica non avrebbe potuto essere notificata al difensore ex art. 161 cod. proc. pen., comma 4 ma effettuata in una delle forme alternative ex art. 157 cod. proc. pen.: di conseguenza, anche la notifica compiuta presso il difensore a mezzo fax ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis era irrituale;
2.2. violazione dell'art. 648 cod. pen. per carenza del reato presupposto e ciò "perché il modulo della ricetta sanitaria, è un mezzo, che previa compilazione e sottoscrizione da parte del medico della mutua, realizza un'ipotesi di prestazione di un servizio, atteso che, senza di essa non è possibile usufruire di prestazioni sanitarie. Di talché è evidente che vertendosi in ambito di prestazione di servizi, questi non possono assurgere a quella cosa proveniente da delitto oggetto della ricettazione". In ogni caso, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto mancando la prova sia del reato presupposto sia dell'elemento psicologico avendole trovate accanto ad un cassonetto dei rifiuti. DIRITTO
1. violazione dell'art. 161 cod. proc. pen.: la censura è infondata in quanto la notifica ex art. 161 cod. proc. pen., comma 4 fu eseguita presso il difensore una volta che l'imputato non venne trovato (perché sconosciuto) al domicilio eletto, con verbale redatto ex art. 161 cod. proc. pen. dalla G.d.F. il 17/01/2004, in Aprilia via Rutoli 18.
La Corte, quindi, ha correttamente respinto l'eccezione rilevando che la notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis fu disposta all'udienza del 22/11/2005 per motivi relativi alla composizione dell'ufficio.
2. violazione dell'art. 648 cod. pen.: la doglianza è infondata in quanto il delitto presupposto deve ritenersi il furto avendo il primo giudice acquisito la denuncia di furto delle suddette ricette da parte della dott.ssa Imbriano.
Peraltro, anche nell'ipotesi più favorevole alla tesi difensiva, il reato presupposto sarebbe l'appropriazione di una cosa smarrita ex art. 647 cod. pen. che - sebbene punibile solo a querela - è pur sempre idoneo a fungere da valido reato presupposto. Il ricorrente, sostiene, poi, che, avendo trovato le ricette all'interno di una rivista che aveva rinvenuto accanto ad un cassonetto dei rifiuti, le medesime dovevano ritenersi res derelictae delle quali poteva liberamente impossessarsi.
Al che va replicato che, per costante giurisprudenza, per cosa smarrita deve intendersi quella rispetto alla quale il precedente possessore non ha più alcun rapporto di fatto ossia alcun rapporto o potere materiale e psicologico sulla cosa.
Partendo dal suddetto elemento materiale del reato, si può, poi, affermare che, sotto il profilo psicologico, la norma prevede che l'agente, per essere ritenuto responsabile del reato, debba avere la coscienza e volontà che la cosa di cui si appropria, sia, appunto, stata smarrita da un terzo.
La precisazione è importante perché, una cosa è lo smarrimento (che presuppone che l'originario possessore abbia sì perso il possesso ma non volontariamente) altro è l'abbandono ovvero la derelictio della cosa: in tale ultima ipotesi, infatti, la cosa diventa res nullius e, quindi, chi la trova e se ne appropria ne diventa proprietario senza, ovviamente, commettere alcun reato. È chiaro, pertanto, che spetta al giudice, sulla base dei concreti elementi fattuali emersi a seguito della svolta istruttoria dibattimentale accertare se la cosa di cui l'agente si è appropriato sia smarrita o derelicta e lo stato psicologico dell'agente. Sennonché, nella fattispecie in esame, proprio a voler prendere per buona la tesi difensiva, deve ritenersi che, a tutto concedere, sarebbe pur sempre configurabile l'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen. posto che, come ammette lo stesso ricorrente, la dott.ssa
Imbriani non dichiarò affatto che buttò le ricette (il che non avrebbe potuto di certo farlo) ma, al più, che le perse. D'altra pare, proprio la peculiarità degli oggetti (nove ricette mediche in bianco) fanno sì che l'imputato non potesse pensare che si trattasse di cose derelitte, non peraltro perché, come gli assegni, sono beni dai cui dati si può risalire al possessore: Cass. 22120/2013 riv 255929.
Pertanto, la censura dev'essere respinta alla stregua del seguente principio di diritto: "In tema di delitto di ricettazione spetta al giudice, sulla base dei concreti elementi fattuali emersi a seguito della svolta istruttoria dibattimentale accertare se la cosa di cui l'agente si è appropriato sia smarrita o derelicta e lo stato psicologico dell'agente. Ed infatti solo ove si accerti che la cosa sia stata smarrita è configurabile il delitto di ricettazione e non nell'ipotesi in cui la cosa sia stata abbandonata. Peraltro, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o si impossessi di ricette mediche in bianco dal momento che si tratta di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo del medico al quale sono state rilasciate e al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi".
Irrilevante e poco comprensibile è la deduzione sulla finalità della ricetta medica: infatti, ciò che s'imputa al ricorrente è solo di aver ricettato un bene (ricetta medica) provento da delitto:
che poi la ricetta medica serva per ottenere una prestazione sanitaria, è cosa notoria ma ciò non significa che influisca sulla configurabilità del reato.
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013