CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LL LU nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa in data 20/11/2025 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO IO;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere AO IO;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo IO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che l’avv. Vitaliano D’Abronzo, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona rigettava le richieste di rescissione del giudicato e, quella subordinata, di restituzione nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 20432 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 11/06/2024 (irrevocabile dal 09/11/2024) che aveva dichiarato LU LL responsabile per il reato di truffa aggravata, con condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LU LL articolando due motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto correlati tra loro, con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 156 cod. proc. pen., nonché l’apparenza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta corretta la dichiarazione di assenza dell’odierno ricorrente in sede di udienza preliminare che, invece, è illegittima. Assume la difesa che, quanto al primo indice di conoscenza del procedimento rappresentato dalla dichiarazione di domicilio effettuata da LL presso la residenza in Formello, via Monte Lavatore n.10, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare veniva notificato in tale luogo in data 13/12/2022 nella forma della compiuta giacenza, stante l’assenza di persona addetta alla ricezione. Tuttavia, l’autorità procedente aveva già contezza del fatto che LL lì si trovava in stato di detenzione in quanto il precedente 21 settembre la polizia giudiziaria gli aveva consegnato a mani presso la residenza l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e nell’occasione egli aveva dichiarato il domicilio proprio in tale luogo indicandolo come quello di esecuzione degli arresti domiciliari in relazione ad altro procedimento a suo carico. Ne consegue, secondo la difesa ricorrente, che la notifica eseguita nelle forme della compiuta giacenza non era corretta dovendo, invece, essere disposta con le modalità di cui all’art. 156 cod. proc. pen. previste per l’imputato detenuto. Quanto al secondo indice di conoscenza del procedimento (nomina di difensore di fiducia), la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzioni contenute nelle istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, di restituzione nel termine, laddove si era rappresentato l’errore di compilazione del verbale di identificazione ove l’avv. De LU era stato indicato come legale di fiducia e non come difensore d’ufficio e che tale professionista aveva riferito di non avere mai avuto contatti con LU LL. Assume inoltre la difesa ricorrente che, trovandosi in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi, LL non avrebbe potuto entrare in contatto con l’addetto al servizio postale né allontanarsi dall’ambiente domestico per controllare la cassetta delle lettere e, men che meno, per recarsi all’ufficio postale a ritirare l’atto notificato;
del resto, la moglie non era in alcun 3 modo tenuta a ritirare la posta pervenuta e costei non si trovava neppure nell’abitazione al momento dell’arrivo del postino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento essendo infondate entrambe le doglianze proposte, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente collegate tra loro. 2. Dall’esame del fascicolo processuale e della documentazione allegata al ricorso emerge la seguente sequenza processuale. In data 29/02/2022 era notificato personalmente a LU LL l’avviso di conclusione delle indagini relativo al procedimento poi concluso con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ravenna dell’11/06/2024, oggetto di rescissione e di subordinata richiesta di restituzione nel termine per proporre appello;
tale notifica avveniva presso la residenza in Fornello, via Monte del Lavatore n. 10 ove l’indagato si trovava sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa ed ove, nell’occasione, lo stesso dichiarava domicilio ai fini delle successive notifiche e contestualmente nominava l’avv. Samuele De LU nella veste di difensore di fiducia (si veda il relativo verbale nel quale si dà atto della sottoposizione alla misura cautelare in detto luogo). Successivamente all’esercizio dell’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione di udienza preliminare per il giorno 29 marzo 2023 era notificato al legale di fiducia (avv. De LU) e all’imputato presso il domicilio tramite UNEP che si avvaleva del servizio postale il quale effettuava la comunicazione con compiuta giacenza, a seguito di constatata assenza del destinatario. All’udienza preliminare, celebrata appunto il 29 marzo, era dichiarata l’assenza di LU LL ed il difensore di fiducia, regolarmente comparso, chiedeva ed otteneva rinvio per interloquire con l’imputato; l’udienza era dunque differita al 17 maggio 2023 e poi al 26 maggio per calamità naturale. Il giorno 22 maggio l’avv. De LU rinunciava al mandato depositando apposita comunicazione (con la quale si qualificava come legale di fiducia) presso la cancelleria del Giudice procedente ed inviando lettera raccomandata al suo assistito. Era dunque nominato difensore d’ufficio l’avv. LU Orsini che assisteva LU LL nel corso della celebrata udienza preliminare e poi nel successivo giudizio dibattimentale concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. 4 3. Alla stregua di tale sequenza processuale, la Corte di appello ha correttamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto della regolarità della dichiarazione di assenza in udienza preliminare poiché ricorrevano, nel momento in cui essa era stata effettuata, entrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., segnatamente la dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza e di detenzione per altra causa ove era stato notificato l’avviso di fissazione di udienza e la nomina di un difensore di fiducia (si veda il verbale di identificazione, che è atto fidefaciente) la cui rinuncia al mandato era intervenuta solo successivamente alla prima udienza alla quale questi aveva regolarmente presenziato. Si tratta di un apparato argomentativo tutt’altro che apparente, condotto in aderenza ai dati processuali ed in linea con l’orientamento di legittimità (che il collegio condivide e ribadisce) secondo cui la nomina di un difensore di fiducia, ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (ex multis Sez. 2 n. 3706 del 16/01/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, [...], non mass.; Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, [...], Rv. 283019). L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [...], Rv. 280305). Nulla di concreto ha allegato il ricorrente, come sarebbe stato suo onere, circa la veste di difensore d’ufficio dell’avv. Samuele De LU la cui nomina fiduciaria è invece inequivocabilmente attestata nel verbale di identificazione sottoscritto da LL (atto fidefaciente) ed altresì nella dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo. Valga aggiungere che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è avvenuta proprio nel luogo in cui all’epoca LL si trovava ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari e da lui stesso indicato per le notifiche degli atti del procedimento del quale conosceva l’esistenza per avere personalmente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini. 5 4. Altrettanto corretto è il rigetto dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per impugnare sotto il profilo della colpevole ignoranza. La Corte di appello ha ribadito che LL sapeva di essere sottoposto a procedimento penale anche per il fatto poi concluso con la sentenza di condanna di primo grado avendo ricevuto a sue mani l’avviso di conclusione delle indagini e dichiarato domicilio, in tale occasione, nella residenza ove si trovava sottoposto a misura cautelare domiciliare per altra causa con contestuale nomina di difensore di fiducia;
pur tuttavia non si era attivato per ritirare, tramite la moglie convivente, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato in tale luogo, né si era messo in contatto con il legale che, all’epoca, non aveva ancora rinunciato al mandato, con conseguente difetto dei presupposti per l’invocata restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen. che può essere accordata, nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorquando il condannato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20.11.2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420; Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024, [...], non mass.). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO IO IE ME D’IN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO IO;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere AO IO;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo IO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che l’avv. Vitaliano D’Abronzo, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona rigettava le richieste di rescissione del giudicato e, quella subordinata, di restituzione nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 20432 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 11/06/2024 (irrevocabile dal 09/11/2024) che aveva dichiarato LU LL responsabile per il reato di truffa aggravata, con condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LU LL articolando due motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto correlati tra loro, con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 156 cod. proc. pen., nonché l’apparenza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta corretta la dichiarazione di assenza dell’odierno ricorrente in sede di udienza preliminare che, invece, è illegittima. Assume la difesa che, quanto al primo indice di conoscenza del procedimento rappresentato dalla dichiarazione di domicilio effettuata da LL presso la residenza in Formello, via Monte Lavatore n.10, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare veniva notificato in tale luogo in data 13/12/2022 nella forma della compiuta giacenza, stante l’assenza di persona addetta alla ricezione. Tuttavia, l’autorità procedente aveva già contezza del fatto che LL lì si trovava in stato di detenzione in quanto il precedente 21 settembre la polizia giudiziaria gli aveva consegnato a mani presso la residenza l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e nell’occasione egli aveva dichiarato il domicilio proprio in tale luogo indicandolo come quello di esecuzione degli arresti domiciliari in relazione ad altro procedimento a suo carico. Ne consegue, secondo la difesa ricorrente, che la notifica eseguita nelle forme della compiuta giacenza non era corretta dovendo, invece, essere disposta con le modalità di cui all’art. 156 cod. proc. pen. previste per l’imputato detenuto. Quanto al secondo indice di conoscenza del procedimento (nomina di difensore di fiducia), la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzioni contenute nelle istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, di restituzione nel termine, laddove si era rappresentato l’errore di compilazione del verbale di identificazione ove l’avv. De LU era stato indicato come legale di fiducia e non come difensore d’ufficio e che tale professionista aveva riferito di non avere mai avuto contatti con LU LL. Assume inoltre la difesa ricorrente che, trovandosi in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi, LL non avrebbe potuto entrare in contatto con l’addetto al servizio postale né allontanarsi dall’ambiente domestico per controllare la cassetta delle lettere e, men che meno, per recarsi all’ufficio postale a ritirare l’atto notificato;
del resto, la moglie non era in alcun 3 modo tenuta a ritirare la posta pervenuta e costei non si trovava neppure nell’abitazione al momento dell’arrivo del postino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento essendo infondate entrambe le doglianze proposte, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente collegate tra loro. 2. Dall’esame del fascicolo processuale e della documentazione allegata al ricorso emerge la seguente sequenza processuale. In data 29/02/2022 era notificato personalmente a LU LL l’avviso di conclusione delle indagini relativo al procedimento poi concluso con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ravenna dell’11/06/2024, oggetto di rescissione e di subordinata richiesta di restituzione nel termine per proporre appello;
tale notifica avveniva presso la residenza in Fornello, via Monte del Lavatore n. 10 ove l’indagato si trovava sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa ed ove, nell’occasione, lo stesso dichiarava domicilio ai fini delle successive notifiche e contestualmente nominava l’avv. Samuele De LU nella veste di difensore di fiducia (si veda il relativo verbale nel quale si dà atto della sottoposizione alla misura cautelare in detto luogo). Successivamente all’esercizio dell’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione di udienza preliminare per il giorno 29 marzo 2023 era notificato al legale di fiducia (avv. De LU) e all’imputato presso il domicilio tramite UNEP che si avvaleva del servizio postale il quale effettuava la comunicazione con compiuta giacenza, a seguito di constatata assenza del destinatario. All’udienza preliminare, celebrata appunto il 29 marzo, era dichiarata l’assenza di LU LL ed il difensore di fiducia, regolarmente comparso, chiedeva ed otteneva rinvio per interloquire con l’imputato; l’udienza era dunque differita al 17 maggio 2023 e poi al 26 maggio per calamità naturale. Il giorno 22 maggio l’avv. De LU rinunciava al mandato depositando apposita comunicazione (con la quale si qualificava come legale di fiducia) presso la cancelleria del Giudice procedente ed inviando lettera raccomandata al suo assistito. Era dunque nominato difensore d’ufficio l’avv. LU Orsini che assisteva LU LL nel corso della celebrata udienza preliminare e poi nel successivo giudizio dibattimentale concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. 4 3. Alla stregua di tale sequenza processuale, la Corte di appello ha correttamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto della regolarità della dichiarazione di assenza in udienza preliminare poiché ricorrevano, nel momento in cui essa era stata effettuata, entrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., segnatamente la dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza e di detenzione per altra causa ove era stato notificato l’avviso di fissazione di udienza e la nomina di un difensore di fiducia (si veda il verbale di identificazione, che è atto fidefaciente) la cui rinuncia al mandato era intervenuta solo successivamente alla prima udienza alla quale questi aveva regolarmente presenziato. Si tratta di un apparato argomentativo tutt’altro che apparente, condotto in aderenza ai dati processuali ed in linea con l’orientamento di legittimità (che il collegio condivide e ribadisce) secondo cui la nomina di un difensore di fiducia, ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (ex multis Sez. 2 n. 3706 del 16/01/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, [...], non mass.; Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, [...], Rv. 283019). L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [...], Rv. 280305). Nulla di concreto ha allegato il ricorrente, come sarebbe stato suo onere, circa la veste di difensore d’ufficio dell’avv. Samuele De LU la cui nomina fiduciaria è invece inequivocabilmente attestata nel verbale di identificazione sottoscritto da LL (atto fidefaciente) ed altresì nella dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo. Valga aggiungere che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è avvenuta proprio nel luogo in cui all’epoca LL si trovava ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari e da lui stesso indicato per le notifiche degli atti del procedimento del quale conosceva l’esistenza per avere personalmente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini. 5 4. Altrettanto corretto è il rigetto dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per impugnare sotto il profilo della colpevole ignoranza. La Corte di appello ha ribadito che LL sapeva di essere sottoposto a procedimento penale anche per il fatto poi concluso con la sentenza di condanna di primo grado avendo ricevuto a sue mani l’avviso di conclusione delle indagini e dichiarato domicilio, in tale occasione, nella residenza ove si trovava sottoposto a misura cautelare domiciliare per altra causa con contestuale nomina di difensore di fiducia;
pur tuttavia non si era attivato per ritirare, tramite la moglie convivente, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato in tale luogo, né si era messo in contatto con il legale che, all’epoca, non aveva ancora rinunciato al mandato, con conseguente difetto dei presupposti per l’invocata restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen. che può essere accordata, nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorquando il condannato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20.11.2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420; Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024, [...], non mass.). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO IO IE ME D’IN