Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20432
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento all’art. 156 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che ricorressero entrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., ossia la dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia, la cui rinuncia è intervenuta solo successivamente alla prima udienza.

  • Rigettato
    Apparenza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata

    La Corte ha ritenuto che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione di circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non si sia avuta conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse. Il ricorrente non ha allegato nulla di concreto in tal senso.

  • Rigettato
    Colpevole ignoranza

    La Corte ha ribadito che l'imputato sapeva di essere sottoposto a procedimento penale avendo ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini e dichiarato domicilio, ma non si è attivato per ritirare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare né si è messo in contatto con il legale. Sussiste pertanto il difetto dei presupposti per l'invocata restituzione nel termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20432
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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