Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
تھے т 04 9 54702 Aula "B" REPUBBLICA ITALIAN Reg. gen. n. 13842/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 21. 1. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: classificazione aziende Call 11273 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente 2. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 3. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saveri Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata FA AUTO, in persona del suo legale rappresentante, domi- ciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassa- zione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Murana, } giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona 269 1 del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trapani in data 11 marzo 1999, depositata il giorno 30 successivo, numero 18/99, r.g. 1253/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 gennaio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Massimo Mullaro, per delega dell'avvocato Murana, e Antonino Sgroi, per delega dei difensori dell'ente controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo: Con decreto del 15 dicembre 1993, venne ingiunto alla so- cietà FA AUTO di pagare all'Istituto Nazionale della Pre- videnza Sociale la somma di lire 110.754.774, oltre accesso- ri, a titolo di differenze contributive e connesse sanzioni per il periodo aprile 1990-aprile 1992 con riferimento alla posizione di propri dipendenti inquadrati in azienda classi- ficata come di natura industriale anzichè commerciale. In punto di fatto, si era verificato che la società, costituita il 25 ottobre 1989 e inquadrata nel settore del commercio esercitando attività di concessionaria della società Fiat 2 Auto, in data 2 aprile 1990 aveva comunicato all'ente previ- denziale di avere istituito una officina meccanica per la riparazione di autoveicoli assumendo all'uopo alcuni operai;
l'ente aveva iscritto questa seconda impresa nel ramo indu- stria, ma all'esito di una successiva indagine ispettiva a- veva accertato la illegittimità del doppio inquadramento e aveva quindi intimato il versamento dei contributi previden- ziali, nella misura prevista per il settore del commercio, per i dipendenti della officina a decorrere dalla data del primo inquadramento. La opposizione al decreto venne riget- tata dal pretore di Trapani con pronuncia resa il 20 dicem- bre 1996. L'appello proposto dalla società è stato respinto dal tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato, per quan- to ancora interessa, che: a) l'Istituto era stato indotto all'inquadramento della of- ficina quale ditta autonoma di carattere industriale a causa delle inesatte dichiarazioni contenute nella comunicazione della società, da ciò derivando che era applicabile il di- sposto del comma 8 dell'articolo 3 della legge numero 335 del 1995 circa gli effetti, sul piano temporale, dei provve- dimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro;
b) la attività di officina non poteva considerarsi autonoma rispetto a quella primaria di commercializzazione di auto- veicoli essendo invece strumentale rispetto alla seconda;
c) conseguentemente l'impresa non poteva ritenersi benefi- ciaria degli sgravi contributivi previsti per le aziende in- dustriali. La società FA AUTO ricorre per la cassazione della deci- sione con atto affidato a sei motivi. L'ente previdenziale resiste con controricorso. Motivi della decisione: - denunciando omessa, insufficiente eCon il primo motivo contraddittoria motivazione - la ricorrente deduce che la affermazione del giudice del merito che vi era stata una ri- chiesta di inquadramento della attività di officina come di carattere industriale e autonoma rispetto a quella esercita- ta da essa società è totalmente immotivata ed è smentita dallo stesso testuale contenuto della relativa comunicazio- ne, con la quale il rappresentante della società aveva e- sclusivamente dato notizia, espressamente richiamando la o- riginaria posizione assicurativa di questa della quale aveva anche allegato la copia dell'atto costitutivo dal quale ri- sultava che anche la attività di riparazione di autoveicoli rientrava tra quelle ricomprese nell'oggetto sociale, della assunzione di tre operai destinati alla officina meccanica con contestuale domanda di applicazione nei loro confronti della normativa in materia di assicurazione e di previdenza. Con il secondo motivo, la ricorrente rileva che le conclu- sioni cui è pervenuto il tribunale in ordine alla retroatti- vità degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione della attività di riparazione delle autovet- ture sono da considerarsi non solo non precedute da una ap- pagante motivazione ma anche perchè in violazione del detta- to della disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 3 del- la legge 8 agosto 1995 numero 335, esigendo questo che una tale conseguenza sanzionatoria possa derivare solo nella i- potesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato causato da inesatte dichiarazioni del datore, il che nella specie era da escludersi. Con il terzo motivo, la ricorrente espone che il tribunale ha erroneamente attribuito natura ricognitiva e non provve- dimentale all'atto amministrativo di classificazione del da- tore di lavoro. Con il quarto motivo, la società lamenta che il giudice di merito violando e falsamente applicando l'articolo 18 del - decreto-legge 30 agosto 1968 numero 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 numero 1089 ha illegittimamente ri- - gettato la domanda afferente il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi, avendo inammissibilmente confuso tra i concetti di imprenditore e di azienda, alla quale ul- tima è concesso di godere del beneficio. D'altra parte la disapplicazione del trattamento contributivo corrispondente al tipo di attività in concreto esplicata determina, da un lato, che i lavoratori usufruiscano di un trattamento previ- denziale e assicurativo diverso da quello del settore di ap- partenenza e, dall'altro, che il datore di lavoro viene svantaggiato rispetto a coloro che svolgono attività simila- re. Ne deve conseguire che, nelle ipotesi di attività pluri- me esercitate da un unico datore di lavoro, si rende neces- 5 sario l'assoggettamento alle diverse obbligazioni contribu- tive previste per le varie attività. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia vizi della motivazione della sentenza nella parte nella quale ha disconosciuto la autonomia della attività di officina di ri- parazione rispetto a quella di commercializzazione degli au- toveicoli, ciò facendo con l'amplificare la strumentalità della prima rispetto alla seconda e con il ricorso a circo- stanze, alcune ininfluenti (numeri degli interventi effet- tuati sui veicoli FIAT, sistema di fatturazione, costi so- stenuti per il personale addetto alle due attività, valenza dei bilanci) e altre invece perfettamente spiegabili e depo- nenti proprio nel senso della autonomia (distinti libri paga e matricola dei dipendenti, distinti prospetti allegati alle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto). Con il sesto motivo, la società espone che il giudice di me- rito erroneamente ha ritenuto prevalente la attività della concessionaria solo perchè la stessa fatturava somme di gran lunga maggiori rispetto a quella di officina, trascurando di considerare sia che il risultato economico, per sua natura mutevole, appartiene all'imprenditore e non alle diverse a- ziende facenti a lui capo e sia che l'entità dei beni stru- mentali e della forza lavorativa impiegata nella seconda era ben più consistente rispetto a quella impiegata nella prima. Le due prime ragioni di censura nelle quali resta assorbi-- ta la terza, debbono esaminarsi congiuntamente in considera- zione del loro comune oggetto. Le stesse sono fondate. E in- 6 vero, ai sensi del disposto del comma 8 dell'articolo 3 del- la legge numero 335 del 1995, i provvedimenti che, come nel- la specie, siano adottati d'ufficio dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con i quali venga variata la clas- sificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e si trasferiscano gli stessi nel settore economico corrisponden- te alla effettiva attività da essi svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica, salvo che l'erroneo iniziale inquadramento "sia stato deter- minato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro". In tale senso ha ritenuto il giudice di merito, che ha rigetta- to la specifica e articolata doglianza svolta dalla società ricorrente, limitandosi a testualmente osservare che "nel caso in esame, l'inquadramento operato dall'istituto è stato effettuato proprio in considerazione delle dichiarazioni re- se dalla società, all'atto della richiesta del duplice in- quadramento, laddove questa ha affermato che l'officina a- vrebbe espletato attività industriale". Da una tale afferma- zione sembrerebbe doversi trarre per assolutamente dimostra- to che, nella richiesta di inquadramento, ai fini previden- ziali, dei dipendenti destinati al lavoro proprio della of- ficina, il rappresentante della società avesse testualmente comunicato che questa avrebbe dato inizio a una attività di- stinta da quella commerciale con riferimento alla quale si rendeva necessario un inquadramento dei lavoratori a questa addetti nel diverso settore dell'industria. Così invece non è, documentalmente risultando dal primo mo- 7 tivo del ricorso - che, nel rispetto del principio della au- tosufficienza, contiene la sostanziale trascrizione del do- cumento - che, con la denuncia in questione, la società si limitò a comunicare la avvenuta assunzione di operai desti- nati alla attività di officina meccanica per la riparazione di autoveicoli e a instare per la applicazione nei confronti degli stessi della normativa assicurativa e previdenziale. Si aggiunga che la richiesta faceva esplicitamente richiamo alla posizione assicurativa assegnata all'impresa e vi erano allegati il certificato di iscrizione di questa alla Camera di commercio e una copia del suo atto costitutivo nel quale era specificato che tra le attività rientranti nell'oggetto sociale era anche quella di riparazione dei veicoli. Escluso quindi che nella specie a carico della società potessero de- porre dichiarazioni da essa stessa provenienti non corri- spondenti alla realtà con riferimento allo svolgimento di una attività di carattere industriale, espressamente rappre- sentata come autonoma e distinta dall'altra commerciale, e una richiesta, sempre espressa, di un diverso inquadramento, resterebbe che, anche in mancanza di ciò, tuttavia, e per altro verso, dovesse ugualmente concludersi nel senso di di- chiarazioni, che, per la loro voluta equivocità, fossero ta- li da potere indurre concretamente in errore l'ente previ- denziale, determinandolo, senza sua colpa, a una presa d'at- to della istituzione di una nuova azienda con la conseguente attribuzione all'officina di una propria classificazione. Ma a questo proposito la motivazione è totalmente assente, es- sendo mancata ogni indagine sul contenuto del documento e sulla sua idoneità a ingannare il destinatario. Nell'accoglimento dei due motivi resta evidentemente assor- bito il terzo. Infondate sono invece le altre censure. Deve infatti darsi atto al tribunale di essersi diffusamente soffermato sul perchè dovesse concludersi per la unicità della attività im- prenditoriale commerciale della società FA AUTO nella quale necessariamente doveva ritenersi confluente quella ac- cessoria e strumentale della sottoposizione ai controlli pe- riodici degli autoveicoli venduti e alle riparazioni che si rendessero eventualmente necessarie. Correttamente si è fat- ta quindi applicazione della regola già enunciata da questa Corte, per la quale in tema di classificazione di un'impresa ai fini del diritto agli sgravi contributivi, oltre che ai fini previdenziali e assistenziali, ove l'attività dell'im- prenditore abbia carattere promiscuo, occorre tenere conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'atti- vità primaria svolta dall'impresa, rispetto alla quale le altre risultino secondarie ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distin- te, tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel quale caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda in- dustriale o commerciale (Cass., 20 aprile 1995, n. 4421; Cass., 6 settembre 1991, n. 9399). In definitiva si impone perciò, per i rilevati vizi motiva- zionali, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai due primi motivi di ricorso, restando assorbito il terzo, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudi- zio di legittimità. Vanno invece rigettate le residue censu- re.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo. Il presidente estensore Veilimi dill Gami " Shill IL CANCELLIERE Depesitato in Cancelleria eagi, -6 APR. 2002 E R I T G O R D , S N I E O S A P , G T S E S S A A A O T D I I B O , M L D P L T A O S S E D E A E N I } IL CANCELLIERE R O C 10