Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione del giudice di merito che aveva ritenuto responsabile il direttore dei lavori sulla base della mera qualifica; la Corte ha rilevato che tale qualifica può comportare anche solo compiti di sorveglianza tecnica attinente ala esecuzione del progetto, mentre l'attribuzione della responsabilità per l'infortunio occorso richiede la prova di una diversa estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva degli obblighi di prevenzione degli infortuni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/1999, n. 12993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12993 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente del 25/06/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere N. 2042
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA Consigliere N. 41939/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT ME n. il 03/04/1953
avverso sentenza del 19.06.1998
C.APP.SEZ.DIST. di BOLZANO
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Beniamino Migliuzzi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Bolzano, confermata sul punto dal giudice di appello, TI NI è stato ritenuto responsabile DEincidente sul lavoro, con esito letale, occorso in data 6.10.1992 a CA Severino. Quest'ultimo, incaricato dal capo cantiere AL Sergio di eseguire la misurazione DEallineamento tra due pilastri, era salito sulla sommità di uno di tali pilastri per recuperare il filo usato nell'operazione e in tale circostanza, evidentemente scivolando, cadeva nel vuoto sottostante per circa dieci metri, schiantandosi a terra. La caduta era stata possibile in quanto era già in corso l'operazione di rimozione del ponteggio e, essendo state già tolte alcune tavole ed il parapetto di protezione, si era creato un "buco" nel quale era precipitato il CA. Entrambi i giudici di merito ravvisavano la responsabilità del TI in quanto costui, avendo di fatto assunto la direzione dei lavori all'interno del cantiere edile, non avrebbe dovuto consentire che si procedesse a smontare il ponteggio prima della completa ultimazione dei lavori;
ritenevano altresì responsabile DEincidente il predetto AL, che aveva ordinato l'operazione di misurazione. La Corte di Appello escludeva invece la concorrente responsabilità, affermata in primo grado, di LI IO, TI e DEAL, ritenendo provata la avvenuta delega ai predetti della responsabilità in materia di sicurezza.
Quanto alla responsabilità civile, nel corso del dibattimento di primo grado, precisamente in data 26.5.95, le parti civili facevano pervenire una dichiarazione con la quale davano atto DEintervenuto integrale risarcimento del danno.
Contro la sentenza della Corte di Appello di Bolzano ricorre per Cassazione il solo TI per i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione circa la decisione di non dar corso alla determinazione - presa in precedenza dalla stessa Corte di Appello, in diversa composizione - di procedere a perizia per stabilire se l'operazione di allineamento tra i pilastri effettuata dal CA richiedeva o meno che il medesimo salisse sul pilastro, nonché mancanza di motivazione sulle ragioni che rendevano superflua la perizia stessa;
2) attribuzione al ricorrente della qualità di direttore dei lavori senza che tale qualità risultasse documentalmente conferita o comunque provata con certezza;
a tal fine non sarebbero sufficienti le dichiarazioni del teste CA, già ritenuto inattendibile e del coimputato AL, in quanto erano state trascurate altre affermazioni del predetto CA (quale quella di non sapere quali fossero le mansioni del TI e di formulare solo supposizioni) e DEAL (che aveva ammesso di non aver mai conosciuto il direttore dei lavori e aveva dichiarato che con il TI parlava dello stato di avanzamento, ma che non aveva mai parlato di misure di prevenzione); era stata inoltre svalutata la deposizione del teste OL, ispettore del lavoro, secondo il quale il TI non aveva funzione di preposto o dirigente;
illogicamente era stata trascurata anche la circostanza che l'ing. IG, direttore tecnico del cantiere, con lettera datata pochi giorni prima DEincidente, si era dichiarato estraneo ad ogni responsabilità in materia anti infortunistica, ciò che dimostrava che, almeno in precedenza, tale responsabilità era a lui attribuita, risultando dunque illogico sostenere invece la responsabilità del TI in mancanza di prova certa di un conferimento in data successiva a quella indicata sulla lettera in questione;
3) attribuzione DEincidente alla responsabilità colposa del TI e non già a condotta illogica ed imprevedibile dello stesso infortunato;
4) mancanza di motivazione sulla negata concessione DEattenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. (concorso del fatto doloso della persona offesa); 5) motivazione illogica in ordine alla negazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti e della richiesta riduzione di pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo di ricorso, deve innanzi tutto rilevarsi che con i motivi di appello la richiesta di rinnovazione del dibattimento ed espletamento di consulenza tecnica di ufficio non era stata avanzata dal TI, ma bensì dal coimputato AL. Le contestazioni, sollevate in questa, sede dal TI pertanto considerarsi irritualmente proposte. Peraltro la Corte di appello ha motivato (pag. 5) la propria decisione di non procedere a consulenza tecnica di ufficio in considerazione delle risultanze DEistruttoria espletata in primo grado. Si tratta di motivazione, certamente succinta, ma comunque sufficiente a dar atto delle ragioni della decisione assunta, ove si consideri che la sentenza in questione, nel descrivere le modalità di svolgimento dei fatti, ritiene pacifico, sulla base DEistruttoria svolta in primo grado, che il CA è salito sul pilastro per recuperare lo spago adoperato nell'effettuare l'operazione di allineamento ordinata dallo stesso AL, risultando pertanto del tutto ininfluente la consulenza sollecitata al fine di accertare se fosse proprio necessario salire sul pilastro per compiere il lavoro.
Il ricorso è invece fondato, nel senso appresso precisato, per quanto riguarda il secondo motivo con cui si contesta la qualità del TI di direttore dei lavori e le connesse responsabilità in materia antinfortunistica.
Nella prima parte della sentenza impugnata, volta ad esaminare specificamente la posizione di TI, tale qualità è stata ritenuta sussistente dalla Corte d'Appello sulle base della valutazione delle risultanze processuali, costituite principalmente dalle dichiarazioni rese dal teste LL che ha riferito che TI si recava nel cantiere tutti i giorni, parlava con AL, dopo di che si eseguivano certi lavori e dal coimputato AL che ha dichiarato di aver parlato con TI delle misure di sicurezza e che il predetto gli aveva raccomandato tante volte di stare attento a che gli operai non si facessero male. Sono state altresì valutate altre testimonianze dalle quali si è desunto che la qualifica di direttore dei lavori non poteva essere attribuita ad altri soggetti (geom. IG o geom. ZZ) e si è pertanto tratta la conclusione che fosse proprio TI colui che di fatto dirigeva i lavori nel cantiere, conclusione confermata anche in via di esclusione in quanto TI non rivestiva alcuna altra qualifica;
da tale posizione si è fatto discendere quale corollario indefettibile la responsabilità del controllo della normativa antinfortunistica.
Ma proprio tale conclusione non appare condivisibile in quanto la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto secondo gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti. Questa Corte(Sez. III 1.10.1993-18.12.1993, n. 11593, Telesca) ha già avuto modo di chiarire che "Ai sensi degli artt. 4 e 5 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. Il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza DEesecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere DEosservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere". Dunque, una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni. Tale non è la situazione che risulta dalla impugnata sentenza dalla quale può desumersi soltanto la presenza quotidiana del TI nel cantiere per trasmettere all'AL le direttive sui lavori da effettuare, ma non già un potere di disposizione circa il funzionamento del cantiere o l'esistenza in capo al TI di una responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, certamente non ricavabile dalle generiche dichiarazioni di AL secondo il quale TI gli aveva raccomandato tante volte di stare attento a che gli operai non si facessero male. Peraltro, proseguendo nella disamina delle singole posizioni interessate, la sentenza ha escluso la responsabilità di TA, datore di lavoro, ritenendo sufficientemente provata la delega in materia di sicurezza a TI ed AL. In mancanza di impugnazione al riguardo tale valutazione non può certo essere presa in esame con riferimento alla posizione del predetto TA;
essa tuttavia con riferimento al TI, introduce, ad avviso del Collegio, ulteriori profili di illogicità. Ed invero occorre ricordare che è principio pacificamente e ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo il quale in tema di infortuni sul lavoro, tanto la delega ad altri DEobbligo relativo alla adozione ed osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro quanto la volontaria assunzione di tali attribuzioni devono risultare con certezza assoluta non solo quanto alla esistenza della delega ma anche per quanto riguarda il preciso contenuto di essa e gli eventuali limiti, dovendo la persona delegata accettare tale delega ed essere posta in condizioni, mediante l'attribuzione di poteri autoritativi e decisori pari a quelli DEimprenditore, di far fronte alle esigenze connesse all'apprestamento dei presidi antinfortunistici;
tanto la delega che la volontaria assunzione devono essere specificamente provata (tra le altre, Cass. Sez. II 20.9.94 n. 9994, Cairo rv.198815; Cass. Sez. IV 23.3.98 n. 3602, Ruggiero rv.210641). Nella specie nulla viene precisato al riguardo, valendo quanto all'eventuale assunzione di fatto le osservazioni sopra svolte in ordine ai limiti collegati alla direzione dei lavori e limitandosi, con riferimento alla delega, il giudice di appello a ritenere verosimile quanto affermato dallo stesso TA di aver affidato i compiti di prevenzione antifortuni ad AL e TI. Ma sulla concreta ripartizione tra i due di tale responsabilità, come sulla consapevolezza ed accettazione da parte del TI, che tale delega ha sempre negato, la sentenza è priva di ogni indicazione. Si impone quindi l'annullamento con rinvio al giudice di merito che procederà ad una nuova valutazione delle risultanze processuali sulla base dei rilievi sopra formulati.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
P.T.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999