Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15347 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 5 34 7/02 RE PUBBLI CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CAS SAZ IONE Lavoro LA CORTE R.G.n.6919/00SEZIONE LAVORO Cron. 35772 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano Ciciretti Presidente Rep. - " Giovanni Prestipino -Consigliere Rel. Ud.: 3.6.2002 TF Pietro Cuoco 71 COATE D CASSAZIONE гр Giuseppe Cellerino "T O COPIE " 11Filippo Curcuruto Rilasciata copia legale INALal Sig. ha pronunciato la seguente per diriti € 18 NOV. 2002 S ENTENZA IL CANCELLIERE, sul ricorso proposto da IN GI, elett.te dom.to in Roma, Via Francesco De Sanctis n. 4, presso 10 studio dell'Avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende in forza di procura CANCELLERIA speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente 2582
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale per rogito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 7 aprile 2000, Rep. n. 53894. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 7 del 13.10.1999 (R.G. n. 301/98). Udita nella pubblica udienza del 3.6.2002 la relazione Relatore Dott. della causa svolta dal Consigliere Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Giuseppe De Ferrà; Sentito il F.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. fr Svolgimento del processo Con ricorso del 5 giugno 1996 GI IN davanti al PR del lavoro di Ivrea conveniva l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e, premesso che aveva inutilmente chiesto all'Istituto il riconoscimento della malattia professionale contratta a causa del lavoro espletato (sordità da rumore), chiedeva che il convenuto fosse condannato a corrispondergli la rendita prevista dalla legge. Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto 2 fatto valere dall'assicurato e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Il PR, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione dedotta dall'Istituto, con sentenza del 27 aprile 1998 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal IN, veniva confermata dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 13 ottobre 1999, in base al rilievo che l'assicurato aveva conoscenza della malattia, dell'eziologia avuto professionale della stessa e della misura superiore al minimo indennizzabile fin dal 21 dicembre 1992, quando, a seguito di un nuovo esame audiofonico, era emerso che l'ipoacusia aveva raggiunto un grado di invalidità del 13%, con la conseguenza che, avuto riguardo al tempo in cui era stato proposto il ricorso davanti al PR (5 giugno 1996), era ormai decorso il termine di tre anni e centocinquanta giorni previsto dagli art. 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IN in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'INAIL. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli 3 artt. 111 e 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre al insufficiente e contraddittoria vizio di omessa, motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e, in sintesi, sostiene: a) che incombe sull'Istituto previdenziale l'onere di provare il momento in cui, in caso di malattia professionale, è avvenuto il superamento del grado minimo di indennizzabilità, ma la prova non può semplice riferimento ritenersi raggiunta in base al alla data della denuncia о alla data della presentazione della certificazione medica;
b) che nel caso in esame, anche a voler aderire alla tesi nella sentenza impugnata, secondo cui laaffermata malattia professionale e il grado di invalidità si erano manifestati il 21 dicembre 1992, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto degli atti interruttivi che, mediante la presentazione della domanda amministrativa, erano stati posti in essere prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La prima censura è priva di fondamento, mentre la seconda deve essere accolta. Nell'interpretazione degli art. 112 e 135 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, alla luce delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale, in parte qua, di tali articoli di legge (v. Corte cost. 30 giugno 1969 n. 116 e 11 febbraio 1988 n. 206), questa Corte ha da tempo affermato che, fermo restando che l'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente non si prescrive con il decorso del termine triennale dalla manifestazione della malattia nel caso in cui, entro tale termine, l'attitudine al lavoro non sia stata ridotta in misura superiore al minimo indennizzabile e, soprattutto, fermo restando che non sussiste più una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui viene presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto per ottenere dall'INAIL la rendita deve essere individuato con riferimento al momento in cui uno о più fatti concorrenti diano certezza, ricavabile anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità (v., da ultimo, Cass. 21 novembre 2001 n. 14665, Cass. 13 luglio 2001 n. 9563 e Cass. 18 agosto 2000 n. 10951). Nel caso in esame, ha accertato il Tribunale che il IN il 21 dicembre 1992 era stato sottoposto ad 5 esame audiofonico, dal quale era un emerso che l'ipoacusia, già in passato esistente con un grado di invalidità inferiore al limite di legge, si era ulteriormente aggravata, tanto da raggiungere il grado del 13%. Trattasi, quindi, di un accertamento di fatto, a dire il vero nemmeno contestato dall'assicurato, che dimostra come quest'ultimo a decorrere da quella data avesse acquisito la piena conoscenza della esistenza di tutti gli elementi necessari per far valere il diritto alla prestazione previdenziale (la malattia di origine l'incidenza delloprofessionale, stato morboso sull'attività lavorativa, il grado di inabilità). E ciò basta per disattendere la prima delle due censure dedotte nel ricorso per cassazione. Riguardo alla seconda censura, va rilevato che da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 783 del 16 novembre 1999 - emanata per comporre un contrasto che si era manifestato all'interno della Sezione Lavoro della medesima Corte e poi seguita dalla successiva giurisprudenza di Cass. 4 agostolegittimità (v., fra le tante pronunce, 2000 n. 10304) - è stato osservato che l'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni, fa riferimento al 6 concetto di prescrizione in senso proprio, conforme alla accezione datane dal codice civile, le cui regole, ivi comprese quelle relative alla interruzione, sono prescrizione triennale quindi appicabili anche alla indicata dalla legge previdenziale. E da questo rilievo è stato tratto il principio secondo cui la prescrizione delle azioni per conseguire dall'INAIL le prestazioni collegate alle malattie professionali o agli infortuni sul lavoro, prevista dal suddetto art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione della domanda in sede giurisdizionale, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia interruttiva sia esclusa, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 111, secondo comma, del medesimo d.p.r., dalla efficacia sospensiva della prescrizione medesima, la quale permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione. In aderenza a questo principio di diritto, cui Occorre fare riferimento per la decisione della presente controversia, va rilevato il vizio che inficia la sentenza impugnata in quanto fondata sull'opposto principio secondo cui "il termine di prescrizione è interrotto soltanto dalla domanda giudiziale e non da 7 altri atti di costituzione in mora". Ne deriva che, avendo il ricorrente fatto presente di avere dedotto, sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che nell'atto di appello, che la domanda amministrativa era stata da lui presentata il 31 ottobre 1994 e che, per conseguenza, era stata allegata l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e sentenza impugnata, in relazione alla censura la accolta, deve essere cassata. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa Corte Genova edi appello di nella che, nell'uniformarsi al principio enunciato nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte, dovrà procedere al necessario accertamento diretto ad appurare se effettivamente il IN avesse allegato l'atto interruttivo e ne avesse dimostrato l'esistenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta @ rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 8 Così deciso in Il Presidente Il Consigliere Roma giugno 2002 240 estensore: سننساس 9