Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7634
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Sentenza 16 maggio 2003

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In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore ( o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente ( o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato "ex lege" a pagare al vettore ( o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di "assegno del porto", per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Nè modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma, cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7634
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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