Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore ( o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente ( o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato "ex lege" a pagare al vettore ( o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di "assegno del porto", per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Nè modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE BR - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AUTOTRASP DI RU IN & C SNC, in persona del legale rappresentante sig. BR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, difeso dall'avvocato UMBERTO FERRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAPPELLOZZA TRASPORTI SPEDIZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MORIGI, che lo difende unitamente all'avvocato MARZIO ALBANO, il primo con procura speciale del dott. Notaio Antonio Michielan in Portogruaro 4/10/2000, REP.14554; il secondo giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
BATTISTELLA SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1541/99 del Tribunale di VENEZIA, seconda sezione civile emessa il 9/3/1999, depositata il 18/05/99;
RG.661/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ENRICO MORIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in nome collettivo AR Autotrasporti affidò alla società a responsabilità limitata EL Trasporti e Spedizioni alcuni trasporti di materiale inerte (scorie di fonderia) da Verona a Udine, indicando quale destinataria l'impresa EL S.r.l. e quale luogo di scarico il cantiere della EL sito ad Aussa Corno. I trasporti furono regolarmente eseguiti e la destinataria ricevette la merce senza eccezione alcuna.
La AR, richiesta dalla EL dei corrispettivi, eccepiva che il costo dei trasporti doveva gravare sulla destinataria.
La EL chiedeva e otteneva dunque, il 21 febbraio 1996, un decreto ingiuntivo di lire 32.560.885, avverso il quale l'ingiunta AR proponeva opposizione innanzi al pretore di Venezia Portogruaro, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in forza dell'art. 1692 C.c., secondo il quale il vettore che riconsegna la merce al destinatario senza far salvi i propri diritti alla riscossione del costo del trasporto non può poi richiedere tale costo al mittente.
In subordine, la AR chiedeva di essere manlevata dalla EL, che chiamava in causa.
Entrambe le convenute si costituivano con separate comparse. La EL contestava l'applicazione dell'invocato art. 1692 C.c., negando che la merce fosse gravata di assegni;
la EL, a sua volta, sosteneva di aver concluso un contratto di fornitura di materiali con altre due imprese, pattuendo un prezzo forfettario, comprensivo di trasporto e scarico, onde nessun obbligo aveva assunta nei confronti delle imprese incaricate dei trasporti. Il Pretore, con sentenza del 15 marzo 1997, rigettava l'opposizione, in quanto il vettore EL non aveva titolo per esigere il credito dalla società destinataria, non essendo intervenuta alcuna pattuizione in tal senso con la AR, tenuta a pagare in forza del contratto.
Con sentenza del 18 maggio 1999 il Tribunale di Venezia confermava. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società AR Autotrasporti, formulando tre censure.
Resiste con controricorso la società EL Trasporti e Spedizioni.
Non ha svolto difese l'altra intimata società EL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della società ricorrente, sopravvenuto, come risulta dall'odierna "comparsa di costituzione in prosecuzione" del curatore, con sentenza del Tribunale di Venezia 13 dicembre 2001, non spiega, in questa fase di legittimità, dominata dall'impulso d'ufficio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, alcun effetto, come in genere tutti gli eventi di cui agli artt. 299 e segg. C.p.c., riferendosi tali norme al solo giudizio di merito.
Col primo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 1692 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), la ricorrente sostiene che, con la riconsegna della merce, il vettore perde l'azione nei confronti del mittente per il pagamento del nolo, anche quando la merce non è gravata da assegni, essendo tenuto al pagamento, da quel momento, sempre e soltanto il destinatario. Erroneamente pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata rigettata col rilievo che la AR non ha allegato, e nemmeno offerto di provare, che la merce fosse gravata di assegni, essendo quest'ultima circostanza, nella specie, irrilevante.
Col secondo motivo, denunciando la violazione della stessa norma, sostiene che, una volta richiesta e ottenuta, come nel caso di specie, la riconsegna della merce, il destinatario si sostituisce in tutto e per tutto al mittente, anche quindi nell'obbligo di pagare il prezzo del trasporto. Il patto intercorso tra il destinatario e il fornitore, in base al quale il costo del trasporto sarebbe dovuto rimanere a carico del secondo, non è opponibile al vettore, ad esso estraneo, e pertanto non può ricavarsene una rinuncia del vettore a richiedere il prezzo del trasporto al destinatario. Una volta insomma operata la riconsegna, il vettore non può che rivolgersi al destinatario per la soddisfazione dei propri crediti scaturiti dal trasporto, essendo questi l'unico obbligato e avendo il vettore perso l'azione nei confronti del mittente, ai sensi dell'art. 1692 C.c. Era onere della controparte provare l'esistenza di un patto in base al quale la AR, da qualificarsi mittente nel contratto di subtrasporto, si fosse assunta, nei confronti del subvettore EL, l'onere del pagamento del trasporto.
Col terzo motivo, denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 1692 C.c. in rel. all'art. 360 n. 5 C.p.c.), la ricorrente critica la motivazione con la quale il Tribunale, a proposito della domanda subordinata di rivalsa proposta dalla AR contro la società EL, ha ritenuto che la EL non risulterebbe nemmeno l'effettiva destinataria dei trasporti e in ogni caso non vi sarebbe stato tra essa e la AR alcun rapporto contrattuale idoneo a far sorgere a suo carico l'obbligo di corrispondere il prezzo del trasporto. Tale assunto, oltre a fare malgoverno dell'art. 1692 C.c., pecca di grave illogicità, non essendo possibile sostenere che la EL non fosse destinataria dei trasporti, dopo aver affermato che aveva stipulato un contratto (5 giugno 1995) con le ditte fornitrici per l'acquisto e il trasporto del materiale e avere addirittura giudicato tale contratto in deroga all'art. 1510 C.c. Se lo stesso Tribunale afferma che la EL era l'acquirente del materiale, da trasportare e quindi scaricare nel suo cantiere, ciò equivale a dire che la stessa era la destinataria dei trasporti. Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 1692 e 1272 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), la ricorrente osserva che non era necessario alcun patto tra la destinataria EL e il vettore AR perché il costo del trasporto fosse messo a carico della prima, bastando a far nascere "ope legis" tale obbligo in capo al destinatario che questi, come nel caso specifico, abbia chiesto e ottenuto la riconsegna della merce.
La AR allora, che non ha perso la qualità di vettore per essersi avvalsa dell'opera di subvettori, ben può chiedere il pagamento dei trasporti alla destinataria, a ciò non ostando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa AR contro i mittenti ER e MN, giacché questi si sono impegnati a pagare l'importo "de quo" solo in caso di mancato pagamento da parte della destinataria. Infatti il debitore originario è rimasto, ai sensi dell'art. 1372 C.c., obbligato in solido, non avendo la AR liberato la destinataria dall'obbligo di pagamento, peraltro non adempiuto dai mittenti, resisi insolvibili.
I primi due motivi sono meritevoli di accoglimento.
Rileva la sentenza impugnata che "il primo giudice ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di contratti di trasporto", in quanto "il porto non era affatto assegnato, onde la società EL (pacificamente subtrasportatore) non era necessariamente tenuta a pretendere alla consegna il pagamento dei diritti da parte del destinatario". Soggiunge che "il diverso assunto dell'appellante, basato su una non condivisibile lettura dell'art. 1692 C.c., a suo dire di generale applicazione nei contratti di trasporto, senza necessità di specifiche pattuizioni, non ha fondamento alcuno, dato che tale norma presuppone in modo inequivoco che siano stati posti oneri a carico del vettore, per la riscossione dei crediti o degli assegni sulla merce"; e, nella fattispecie, "la AR non ha nemmeno allegato (...) che la merce fosse gravata di assegni di sorta".
Ed ancora, prosegue la sentenza, la società EL "non ha assunto obbligo alcuno quanto al pagamento dei costi dei trasporti oggetto di causa, avendo a suo tempo pattuito con i suoi fornitori un prezzo globale (...), comprensivo del trasporto ed anche dello scarico della merce al cantiere indicato".
Questo contratto "non è certo opponibile ai terzi, ma assume valore quanto meno indiziario, in difetto di qualsiasi prova contraria, della pattuita deroga all'art. 1510 circa l'onere delle spese del trasporto, le quali non potevano dunque essere autonomamente richieste al destinatario, per unilaterale iniziativa del subtrasportatore, come preteso".
Del resto, concludono i giudici di appello, la società EL ha dimostrato che l'opponente AR ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro le mittenti società ER e MN, in seguito ad atto ricognitivo di debito, per il pagamento dei trasporti eseguiti da essa AR, in proprio ovvero a mezzo di altri trasportatori, tra cui la società EL, "a totale smentita della ricostruzione della vicenda ora prospettata dall'appellante". Questa motivazione, gravemente carente sotto il profilo logico giuridico, non può essere condivisa.
Il trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è, come è noto, una stipulazione, tra mittente e vettore, le sole parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo (destinatario). È naturale pertanto che chiunque, purché vi abbia interesse, può assumere l'iniziativa di una siffatta stipulazione a favore del terzo, con la quale tuttavia, in base ai principi generali della materia, viene a quest'ultimo attribuita la semplice titolarità di un diritto e giammai un debito (art. 1411 C.c.). A differenza però di quanto avviene nel contratto a favore di terzi, il destinatario non può dichiarare di voler profittare del contratto fin dalla sua stipulazione, ma deve attendere che il trasporto sia avvenuto e le cose siano state fisicamente dislocate nel luogo di destinazione, solo da tale momento essendo abilitato a rendersi titolare dei diritti che derivano dal contratto. Più precisamente, ai sensi dell'art. 1689 C.c., i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario solo dal momento in cui quest'ultimo, essendo a conoscenza che le cose sono giunte a destinazione ovvero essendo scaduto il termine entro il quale le cose sarebbero dovute giungere a destinazione, richiede la consegna delle cose stesse al vettore. Fino alla dichiarazione del destinatario, il contratto resta efficace nei confronti del mittente stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore promittente (art. 1411 C.c.). Ecco perché obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto (cd. porto) al vettore è, in linea principale e generale, anche quando destinatario sia un terzo, il mittente stipulante, ma da questa prima fase contrattuale, in cui il rapporto si instaura esclusivamente tra il mittente e il vettore, va distinta una seconda fase, in cui sorgono diritti e doveri reciproci fra vettore e destinatario.
Soffermando l'attenzione su questa seconda fase, che qui maggiormente interessa, si ricorda che i crediti di cui il vettore può esigere il soddisfacimento dal destinatario all'atto della riconsegna della merce sono, ai sensi dell'art. 1692 C.c., di due specie: da un lato si pongono i crediti del vettore in senso proprio, e cioè i crediti per il rimborso di spese e il pagamento del corrispettivo del trasporto;
dall'altro, gli "assegni" da cui è gravata la cosa e cioè i crediti che il mittente vanta verso il destinatario e dei quali ha affidato al vettore l'incarico di riscossione.
In quest'ultimo caso, s'innesta nel contratto di trasporto una stipulazione accessoria, rientrante nello schema del mandato, con la quale il vettore mandatario viene incaricato della riscossione di quel particolare credito del mittente, con l'obbligo, derivantegli dall'art. 1713 1 comma C.c., di rimettere al mandante quanto ricevuto.
Tipico assegno gravante sulla merce trasportata è quello per il pagamento del relativo prezzo.
Nel primo caso viene in considerazione il cd. porto assegnato o assegno del porto, quando cioè il mittente rimette il pagamento del trasporto, trasferendogli il relativo debito, al destinatario, il quale, secondo lo schema della delegazione, non è obbligato ad eseguire il pagamento (art. 1269 2^ comma C.c.), ma è solo onerato ad effettuarlo se intende ricevere le cose trasportate, a norma dell'art. 1689 2^ comma C.c.; e comunque, per presunzione di legge, una sua obbligazione diretta verso il vettore (art. 1269 1^ comma) sorge nel momento stesso in cui il destinatario, ricevendo la riconsegna, fa propri definitivamente gli effetti del contratto, assumendone anche gli obblighi.
Se quindi il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il pagamento di quanto gli è dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, e anzi, con l'assunzione dell'obbligo da parte del destinatario, ha luogo, "ex lege", anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento dei propri crediti, soltanto al destinatario (art. 1692 C.c.). Quando poi il vettore ometta di riscuotere i crediti del mittente per i quali ha ricevuto il mandato, e dunque "gli assegni da cui è gravata la cosa", al divieto di "rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario" si aggiunge la responsabilità verso il mittente per l'importo degli assegni a luì dovuti (art. 1692 cit.).
Indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra "ipso jure" al mittente non soltanto nei "diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore", ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689 2 comma, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto;
pagamento che anzi, come la stessa precisa, è "condicio juris" dell'esercizio di quei diritti.
Anche perciò quando manchi la clausola in parola con la connessa delegazione di pagamento, il vettore il quale esegua la riconsegna senza far valere, questa volta in piena autonomia dal mittente, il "proprio credito", ossia senza pretendere il contemporaneo pagamento di quanto a lui dovuto per il trasporto non più ormai dal mittente ma dal destinatario, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, "salva l'azione verso il destinatario".
Tutto quanto detto in ordine al contratto di trasporto vale naturalmente, "mutatis mutandis", anche per il contratto di subtrasporto, e quindi, se ricorre questo secondo contratto, nei rapporti tra il vettore submittente (nella specie la AR), il subvettore (nella specie la EL) e il terzo beneficiario del trasporto (in ipotesi la EL), trattandosi di un contratto derivato che opera in maniera indipendente dal contratto originario.
Da quanto esposto consegue che l'accertata assenza, come, nella fattispecie, "di assegni di sorta", non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente) ma dal destinatario, essendo quest'ultimo, come già detto, obbligato "ex lege" a pagare al vettore(o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di assegno del porto, per il solo fatto di aver chiesto e ottenuto la riconsegna della merce, e senza dunque alcuna necessità del destinatario e quindi nella specie della EL di assumere in proposito "obbligo alcuno quanto al pagamento dei costi dei trasporti". Del pari non modifica la posizione del vettore (o del subvettore) , in quanto a lui non opponibile, come del resto riconosce la stessa sentenza impugnata, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore, circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510 2 comma C.c. È appena il caso di chiarire che, se non fosse la EL la destinataria ultima di tutti o di parte dei carichi, come adombrato dal Tribunale in sede di esame della domanda subordinata di manleva, non per questo risorgerebbe la perduta azione contro la submittente AR. Nè infine si comprende il valore dell'argomento desunto dalla ricognizione di debito fatta dalle venditrici, originarie mittenti, ER e MN, in favore della AR, quando oggetto di controversia è il soggetto obbligato a pagare il prezzo dei trasporti alla EL, malamente individuato dai giudici di appello nella submittente e ricorrente AR. Le questioni relative alla domanda subordinata di manleva della AR contro la EL, agitate nel terzo e quarto motivo, e non trattate nell'esposizione relativa ai primi due motivi, sono assorbite, onde la superfluità di ogni cenno alla motivazione con la quale detta domanda è stata rigettata. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza va cassata, col rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte drappello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003