Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15729 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 57 29/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE UP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17956/01 Dott. Pietro CUOCO Cron. 32052 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.20/02/03 - Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
1130 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 4/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 02/01/01 - R.G.N. 1008/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Maura LA ... TERZA;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per ...... il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 gennaio 2002 2000 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto da TO VI avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro con cui il Ministero dell'Interno e del Tesoro erano stati condannati al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo marzo 1996; le doglianze dell'appellante sul diritto alla anteriore decorrenza della prestazione venivano respinte. Il Tribunale infatti, rilevato che il consulente di secondo aveva concordato con quello di primo grado sulla irrilevanza delle pur gravi affezioni riscontrate prima del febbraio 1996, disattendeva le argomentazioni del tecnico da lui nominato sulla insorgenza nel 1993 di una grave ipoacusia che, associata alla totale afonia, determinava una grave difficoltà del soggetto a mettersi in relazione con l'ambiente Z esterno. Affermava di contro il Tribunale che le persone del tutto afone e prive dell'udito, in mancanza di altre condizioni invalidanti, sono pienamente autonome e talvolta anche ben inserite al lavoro, per cui escludeva che le sole patologie attinenti all'apparato fonatorio e uditivo fossero idonee ad impedire il compimento in autonomia degli atti della vita quotidiana in data antecedente all'insorgenza delle ulteriori patologie insorte nel 1996. Avverso detta sentenza il TO propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resistono con controricorso i Ministeri dell'Interno e del Tesoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente denunzia difetto di motivazione e violazione degli art. 1 della legge 18/80 e 508/88 perché il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al tecnico nominato in appello, aveva escluso il diritto all'indennità per le patologie all'apparato fonico ed uditivo;
il Tribunale avrebbe omesso di considerare i concetti socio giuridici della espressione “atti della vita quotidiana" e deambulazione” di cui alla 1 legge n. 18 del 1980 e 508/88; inoltre i Giudici di merito non avrebbero dovuto richiamare il parere espresso dal primo consulente, che aveva fissato la decorrenza al 1996 ossia dopo il precipitare della funzionalità urinaria, ma avrebbero dovuto valutare l'incidenza della altre patologie denunziate nell'atto d'appello, come il pregresso congelamento ai piedi durante il servizio militare che impediva la deambulazione, l'intervento di laringectomia del 1993 per carcinoma e le difficoltà della minzione Il ricorso non merita accoglimento. Si tratta di patologie tutte concordemente valutate dai due CTU come non determinanti la necessità di assistenza continua. L'altra censura verte sull'incidenza della ipoacusia e della incapacità di parlare;
al riguardo non appare incongruo, e quindi rientra nell'ambito della valutazione riservata al giudice di merito, il giudizio del Tribunale secondo cui le sole patologie afferenti all'apparato fonatorio ed uditivo non erano idonee ad impedire il compimento in autonomia degli atti della vita quotidiana, come peraltro ritenuto dal consulente nominato in primo grado. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla perle spese. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003. begliche Tümle IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mauro La ruw IL CANCELLIEREIL CANO Depositato in Cancelleria Bloggi,✓✓ OTT. 2003 ANCELLIERE 2