Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 00751 /02 Richiesta copia_studio A S TI r.g. nn. 5977+9851/99 ud. pubbl. 07.11.2001 dal Sig.. per diritti 1.55 1.2.2 GEN. 2002 oggetto : responsabilità da circolazione IL CANCELLIERE CALIANO LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Слои 2021 пер. 233 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrari : Presidente;
dott. TA FIDUCCIA ' dott. Francesco SABATINI , relatore Consigliere;
dott. Renato PERCONTE LICATESE , dott. Giovanni Battista PETTI " " dott. Alfonso AMATUCCI ' ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorsi : n. 5977/99 proposto da ON LU , rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Bafile ed Alcide Lucci ed elett. dom. in Roma via Conca d'Oro ' presso l'avv. n. 300 Giovanni Bafile come da procura a margine del ' ricorso ricorrente ! 1 1884 contro e DI AT IV , coniugi esercenti ! AC GI IA TA la potestà sul figlio dall'avv. Francesco rappresentati e difesi Innocenzi ed elett. dom. in Romaelett. via Oslavia n. 30 , presso lo studio dell'avv. Angelo Rosati controricorrenti nonché D'EL AR controricorrente nonché ASSICURAZIONI s.p.a. e DI INTERCONTINENTALE VI ANTONIO intimati " n. 9851/99 proposto da D'EL AR elett. dom. in Roma via Filippo ' Corridoni n. 23 , presso lo studio dell'avv. Piero Conti che lo rappresenta e difende unitamente ' all'avv. Fabio Rocco ( come da procura a margine del controricorso ricorrente incidentale
contro
AC GI e DI AT IV controricorrenti 2 nonché ASSICURAZIONI INTERCONTINENTALE ON LU ' s.p.a. e DI VI ANTONIO intimati avverso - 29.10.1998 della la sentenza n. 339 in data 30.6. Corte di Appello di L'Aquila ( r.g. n. 718/94 ) Udita nella pubblica udienza del 7 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini • E' comparso per il ricorrente principale l'avv. Alcide Lucci che ha chiesto l'accoglimento del ' f ricorso • E' comparso per i controricorrenti IA e Di che ha chiesto il AT l'avv. Francesco Innocenzi rigetto dei ricorsi in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha ' chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in Celano si verificò un 'Il 5 maggio 1981 incidente stradale nel quale rimasero coinvolti il motoveicolo sul quale viaggiavano i minori ' e TA IA ed il EO UC di proprietà di CA D'IE ' le ' motofurgone 3 condotto da NT Di NZ ed assicurato dalla società Intercontinentale Assicurazioni evento ' a seguito del quale entrambi i minori riportarono lesioni personali Dei danni conseguenti chiesero il risarcimento : con atto di citazione del 2 maggio 1983 FE TO esercente la ' nella qualità di madre ' la quale dedusse trapotestà sul EO l'altro che il motoveicolo era condotto dal IA;
i genitori di quest'ultimo i quali con domanda affermarono invece che alla guidariconvenzionale را era il EO;
il D'IE а del mezZO ' sua volta con domanda riconvenzionale e limitatamente ai danni subiti dal proprio veicolo Con sentenza del 1° ottobre 1993 l'adito Tribunale di Avezzano ritenuta provata la versione della TO , liquidò come in atti il danno prodotto dalle lesioni personali • In riforma di tale decisione , impugnata in via principale dalla società assicuratrice ed in via incidentale dalle altre parti , con la pronuncia ora gravata la Corte di Appello , ritenuto che ' alla guida del motoveicolo fosse invece il le EO e che la responsabilità dell'incidente ricadesse in eguale misura su entrambi i conducenti ' ha rideterminato il danno subito dal IA e dal EO rispettivamente in lire 14.669.330 e 31.961.380 oltre accessori ed ha respinto la domanda del D'IE con il rilievo che nessuna prova egli aveva fornito riguardo ad essa • a favore della versione che Secondo la Corte alla guida del motoveicolo fosse il EO era " un imponente complesso di elementi probatori di natura sia diretta che indiretta : tale era in primo luogo la ricostruzione della dinamica ' quale risultante dal rapporto dei Carabinieri;
i testi IN e Di } RE avevano concordemente dichiarato che alla guida era il giovane che sanguinava dalla bocca e questi doveva essere identificato appunto nel EO il quale ' ' avevacome era stato accertato dal c.t.u. riportato la frattura del setto nasale e presentava inoltre una cicatrice in prossimità dell'angolo buccale mentre inattendibile appariva la contraria versione del teste TO , le lesioni subite dal IA ( frattura del femore destro e ferita al ginocchio sinistro ) erano invece compatibili con la sua veste di trasportato entrambi i conducenti con il rilievo che il le La Corte ha affermato la pari responsabilità di 5 EO viaggiava a velocità non moderata e non 'aveva dato la precedenza al motofurgone mentre il conducente di quest'ultimo pur procedendo a moderata andatura aveva parzialmente invaso la " mezzeria del veicolo antagonista . Per la cassazione di tale decisione UC EO ha proposto ricorso affidato ad unico motivo , cui GI IA ed IV Di AT nella qualità di legali rappresentanti del figlio TA • Separato resistono con controricorso controricorso con contestuale ricorso incidentale il basato anch'esso su unico mezzo ha proposto ' nellaD'IE Gli stessi IA e Di AT ' qualità , resistono con controricorso al ricorso . Nessuna attività difensiva è stata incidentale invece svolta dalla società assicuratrice e dal Di NZ Il ricorrente principale ed i • controricorrenti IA-Di AT hanno depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE ' iscritti con numeri di 1 . I due ricorsi ruolo diversi devono essere riuniti perché investono la medesima sentenza 2. Il EO censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che egli era alla 6 i guida del motoveicolo e nel dedurre che il ' veicolo era invece condotto dal IA addebita ' vizio di motivazione e la a tale decisione richiama al violazione dell'art. 116 c.p.c. riguardo le risultanze processuali ed in 1 particolare la testimonianza RE l'entità ' delle lesioni subite dai due giovani la ' consulenza tecnica di parte ed il fondo stradale bagnato ed alla stregua di esse afferma "1 che sarebbe stato più ragionevole accordare la preferenza alla versione secondo cui era il IA ' comea guidare la Vespa 50 cc. о ' quanto meno aveva fatto il Tribunale di Avezzano che vi fosse ' discordanza tra le deposizioni una sostanziale presumibilmente originata dalla testimoniali ' repentinità degli accadimenti • l'identificazione del Osserva la Corte che soggetto che trovavasi alla guida di veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale involge una questione di fatto come tale rimessa al giudice del merito la cui decisione è ' legittimità seinsindacabile in sede di le adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici . 7 I specie e Tali vizi non sussistono nella ilprospettazione di essi attraverso la ricorrente ( il quale in parte ed inammissibilmente prospetta altresì sostanzialmente un errore. ' revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ) mira in realtà ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede La Corte territoriale ' sulla base degli elementi narrativa ha infatti di prova di cui in ' indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalla opposta decisione assunta invece in definitiva , essa era chiamatadal Tribunale : 'a scegliere tra le due contrastanti versioni prospettate dalle parti fin dall'inizio del giudizio , con la conseguenza che la soluzione ' cui la stessa Corte è pervenuta , senza incorrere nei vizi anzidetti e sulla base di circostanze ' ritenute decisive è incensurabile . ' il 3 . Con l'unico motivo del proprio ricorso ' proprietario del ricorrente incidentale motofurgone condotto dal Di NZ censura a ' sua volta la sentenza impugnata nelle diverse Сеparti in cui ha affermato il concorso di colpa di - quest'ultimo ed ha negato il risarcimento del 8 ed a sua volta ad essa addebita danno al veicolo violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di la motivazione Osserva la Corte che l'accertata responsabilità del conducente di uno dei veicoli rimasti ' nella specie ilcoinvolti in un sinistro " non esime da responsabilità l'altro EO ) o gli altri conducenti ( nella specie il Di ' on nel caso in cui la NZ ) se responsabilità del primo abbia avuto efficacia causale esclusiva • Ciò non si è verificato nel caso in esame nel quale , come i giudici del merito hanno accertato ' l'incidente si veri:verificò a causa della antidoverosa condotta di guida di entrambi i conducenti ed in particolare ' ancoraper quanto rileva ' per l'invasione della opposta mezzeria nella quale ' incorse il Di NZ accertamento di fatto : motivato e pertanto insindacabile in questa ' ' avverso il quale il ricorrente si limita sede genericamente a negare la circostanza La domanda di risarcimento del danno al prova relativa : punto della decisione censurato le motofurgone è stata respinta per mancanza della dallo stesso ricorrente con il rilievo che la prova era stata offerta documentalmente ed oralmente . 'La censura è inammissibile perché generica giacché il ricorrente , in osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso ed a norma dell'art. [109T 29,11 366 primo comma n. 4 c.p.c. ' ' avrebbe dovuto 456T 30,99 specificare entità ed ammontare dei danni subiti il che non ha fatto TOT. 160,10 4 . Il rigetto di entrambi i ricorsi e le 8065 10,0 diverse decisioni assunte dai giudici di primo e 0 1 . secondo grado in punto di identificazione del 8 7 conducente dei ciclomotore comportano la 1 compensazione delle spese del presente giudizio
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi , 4 rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 7 novembre 2001 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Дайки селеси Jubatic Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, li 23-11.02 Gina Gasoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data . Serie 4 10 In. .. 6. versate ( A M DI p. Il Dirigente Area Sessizl O R (Dott.ssa Maria Grazia PF PRO Propensabile Servizio Ciuda M. RACCIOHINI