Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
T A R T S I 0062852 G R . E P L . R L D A I A L P IN N0 4 77 9 / 02 D E R REPUBBLICA ITALIANA I D A R E I T T T A S 1 I N N 3 E E R S 1 S E I . E T A N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 1408/99 - Consigliere Cron. 19799 Dott. Nino FICO GIULIANI - Consigliere Rep. Dott. Paolo - Rel. Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Francesco TO GENOVESE Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha promunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 62852 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore. 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FR I NI;
intimato avvers la sentenza I. 250/97 della Commissione tributaria regionale TORINO, depositata il 2001 21/11/87 2760 udita Ya relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scri te dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per 1 accoglimento del ricorso per essere lo stesso manifestamente fondato. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a IN TO il diritto ad ottenere il rimborso della ritenuta d'acconto operata dal datore di lavoro sul 66 premio fedeltà" corrisposto una tantum” al compimento del 25 ° anno di 66 anzianità L'intimato non si costituiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01. Motivi della decisione Questa Corte ha ripetutamente e costantemente affermato che il cosiddetto 66premio fedeltà" costituisce una erogazione corrisposta in relazione al rapporto di lavoro che riveste il carattere della imponibilità ai fini dell' Irpef dal momento che non presenta alcun carattere di eccezionalità. Essa, infatti, è corrisposta a tutti i dipendenti nelle stesse condizioni e non ha natura di liberalità costituendo un incentivo alla stabilità del rapporto di lavoro oltre che uno strumento di governo dell'impresa ( Cass n. 4218/00;Cass n. 4404/00;Cass n. 4514/00; Cass n. 4732/00.). Il ricorso è pertanto manifestamente fondato e va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,va rigettata l'istanza di rimborso del contribuente Sussistendo giusti motivi, in ragione delle pronunce favorevoli al resistente rese nelle precedenti fasi di giudizio, si compensano tra le parti le spese dell'intero giudizio
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e „pronunziando nel merito ex art. 384 comma 1 cpc, respinge l'istanza di rimborso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 21.12.01 Il Congest. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZE TA - 3 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi EN TA E N 6 8 O 9 I S 1 Z / A N 4 / R 6 A T 0 I E S . I R R G . L A P E L . T A R O U L B B A E I A D D T R I A E I S T 1 T N 3 R E 1 N E S . E T I S N A E A M