Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11877
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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Massime1

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, atto dal quale, peraltro, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile elementi rivelatori della esclusione della condominialità del cortile. ( Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva tratto il convincimento della riserva di proprietà dei cortili da parte degli originari proprietari dell'intero fabbricato non già all'esito di una valutazione completa ed esauriente del contratto di vendita costitutivo del condominio, ma sulla base di una singola espressione in esso contenuta, riferita al "restante terreno" di cui i venditori si erano riservata la proprietà, senza chiarire se detto terreno si identificasse o meno con l'area cortilizia oggetto della controversia.)

Commentario1

  • 1Condominio: esercizio del possesso sulle parti comuni da parte del proprietarioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11877
Data del deposito : 7 agosto 2002

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