Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
NA LIA A IT A IC BBL O L L PU O E B I K 4 E 7 .3 N O N I Z ) 1, A 9 E R 9 C 1 T IS - A 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 P G - E I IC 1 R 2 D D . A L IU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 G 3 Oggetto E E 6 qurisdizione ard. N ITE CIVILI0 3083/0 3 tributania با به همانی ای سی و ششم Tur refurasise يعاcity" Composta dagl Lull Dott. Rafaelc Primo Presidente f. CORONA R.G.N. 5221/02 Cron.7127 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Dott. Paolo - Rel. Consigliere RI Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere ud.07/11/02 Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI " Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Consigliere Dott. Ernesto ILIPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA A. FUSINIERI elettivamente 48, studio dell'Avvocato LUCA ARMENANTE, presso 10 € difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, rappresentato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2002 ON AR, elettivamente domiciliato in ROMA, 1257 -1- VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3435/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 09/10/01 e avverso la sentenza non definitiva del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, n. 2013/01 depositata il 19/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo RI;
udito l'Avvocato Mario CRETELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Scafati na domandato a vari utenti il pagame nto celia fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua c del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura c di depurazione delle acque refiue e la Somma stata chicsta per gli arni compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. I' uzente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di - Scafati davanti al giudice di paco di Nocera inferiore. Con la citazione notificata 11 23.4.2001 за chiesto fosse dichiarato che il Comunc non aveva diritto al delle pagamento Somme pretese e по ta domandato la condanna alla restituzione A delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. 3. - Con una prima sentenza del 22.6.2001 ha deciso una questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda di relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ila osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura ributaria, mentro per il periodo avevano assunto natura il corrispettivo del serviziosuccessivo idrico integrato. I però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda giurisdizione del giudice ordinario,rientrava nella perché 3 l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, MG aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta C quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 9.10.2001, ha accolto la demanda. In particolare, ha prima rigettato un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incortezza sulla identità della parto attrice ed un'altra attinente alla tempestività della ha anchocontestazione opposta alla richiesta di pagamento;
rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di morito. Не detto che nulla spottava per nolo del contatore ed ha dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse por il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto c non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allc stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo солзипа ed C50 dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, та dopo averne determinato 1'ammontare сог criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sot rarsi all'attuazione coettiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto aveva pagato ed a tanto il Comune è stato condannato.
4. I1 Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle Que sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene undici motivi. Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il quarto, il primo ed il in quanto riguardano la secondo motivo: g i ultimi due giurisdizione, primo perché relativo a questionc pregiudiziale circa la validità della citazione. - Il quarto motivo denuncia vizi di nullità della sentenza por 2. violazione di torme sul procedimento (art. 360 n+ 4 cod. proc. civ., in relazione agli art . 318, 163 e 164 dello stesso codice]. Non è fondato.
2.1. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso 0 risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e Lerzo). 3. - Il primo motivo attione alla giurisdizione (art. 360 1. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, п. 546, nonché all'art. 1 D.-1. 26 sellemore 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 4951. Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depuraziore delle acque reflue. 5 Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. 1 motivo è fondato. nel Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 hanno enunciato i principio di sclco di precedenti decisioni diritto per cui יi canonc per 11 servizio di fognatura E depurazione delle acque reflue integra un tributo comurale secondo La disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'ar. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) futuro il transitorio differimento dell'inizioha eliminato per di efficacia dell'art. 31, comma 28, I. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota 1 di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaic 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposto all'esame del giudice d: pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del concreto Sez. tributo ed il modo della sua applicazione nel caso Un. 5 marzo 2001 n. 88). 6 Non Le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della relativa alla liquidazione della misura del tributodisciplina dovuto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo determina 1'assorbimento del secondo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata doterminata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio. - La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate 4. in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizic di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso dovo proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La OR rigetta il quarlo motivo del ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprcma di cassazione. Il Presidence. Il relatore ed estensore polis репти 7 IL CANCELLIFRE CH Depositata in Cancelleria 09 3 MOR 2003 IL C OLLIERE CT Giovanni Giambattista RESISTRAZIONE E BOLLO 40L 21-11-1991, N.374 MIUDICE DI PACE}