CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva negato la concessione di tale attenuante in un caso di rapina di una fiala di metadone in ragione delle possibili conseguenze dell'illecito sotto il profilo del rischio per la salute pubblica e dell'impossibilità di sottoporre a valutazione economica il farmaco, non liberamente commerciabile, ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici).
Commentario • 1
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 22356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22356 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11/04/2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Latina in data 16/07/2021, confermava il giudizio di responsabilità di BE RI per i reati di rapina aggravata e porto illegittimo di un tagliacarte, rideterminando la pena. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del RI, articolando due motivi di ricorso, con i quali eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonostante il modesto valore del farmaco (una fiala di metadone, oggetto della rapina), documentato dalla difesa;
all'ingiustificato Penale Sent. Sez. 2 Num. 22356 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/02/2023 diniego delle circostanze attenuanti generiche;
all'applicazione della recidiva in assenza di precisi riferimenti ad un'accentuata pericolosità. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Afferma la corte territoriale che il valore intrinseco della sostanza oggetto della rapina (una fiala di metadone) è tale da non poter essere sottoposto ad una valutazione in termini economici, in quanto non liberamente commerciabile ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici (pagina 4 della sentenza impugnata). Non si considera tuttavia che nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento (ex multis, per l'attinenza al caso concreto, Cass. sez. 5, sent. n. 5134 del 13/05/1997 - dep. 31/05/1997 - Rv. 208160, in fattispecie in cui la corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto). Nel caso in esame tale valutazione non è stata effettuata in termini corretti, in quanto, per un verso, il giudice di appello ha considerato le conseguenze dell'evento (rischio di assunzione smodata del farmaco, con pericolo per la salute) e, per altro, ha ritenuto il bene non suscettibile di stima in termini economici per il fatto che trattasi di prodotto non liberamente commerciabile, confondendo il piano del danno (cagionato al servizio sanitario che acquista il metadone ad un prezzo ben determinato) con quello del profitto (ipotizzabile qualora il farmaco fosse reperibile in commercio). La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. 4. Sono invece manifestamente infondati gli ulteriori motivi di ricorso: l'applicazione della recidiva è giustificata dalla progressione criminosa e dalla reiterazione di reati specifici e in materia di stupefacenti;
il diniego delle attenuanti generiche si basa sulla riscontrata personalità negativa dell'imputata, desumibile dai precedenti penali e dalla gravità della condotta.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara 2 inammissibile nel resto il resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11/04/2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Latina in data 16/07/2021, confermava il giudizio di responsabilità di BE RI per i reati di rapina aggravata e porto illegittimo di un tagliacarte, rideterminando la pena. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del RI, articolando due motivi di ricorso, con i quali eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonostante il modesto valore del farmaco (una fiala di metadone, oggetto della rapina), documentato dalla difesa;
all'ingiustificato Penale Sent. Sez. 2 Num. 22356 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/02/2023 diniego delle circostanze attenuanti generiche;
all'applicazione della recidiva in assenza di precisi riferimenti ad un'accentuata pericolosità. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Afferma la corte territoriale che il valore intrinseco della sostanza oggetto della rapina (una fiala di metadone) è tale da non poter essere sottoposto ad una valutazione in termini economici, in quanto non liberamente commerciabile ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici (pagina 4 della sentenza impugnata). Non si considera tuttavia che nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento (ex multis, per l'attinenza al caso concreto, Cass. sez. 5, sent. n. 5134 del 13/05/1997 - dep. 31/05/1997 - Rv. 208160, in fattispecie in cui la corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto). Nel caso in esame tale valutazione non è stata effettuata in termini corretti, in quanto, per un verso, il giudice di appello ha considerato le conseguenze dell'evento (rischio di assunzione smodata del farmaco, con pericolo per la salute) e, per altro, ha ritenuto il bene non suscettibile di stima in termini economici per il fatto che trattasi di prodotto non liberamente commerciabile, confondendo il piano del danno (cagionato al servizio sanitario che acquista il metadone ad un prezzo ben determinato) con quello del profitto (ipotizzabile qualora il farmaco fosse reperibile in commercio). La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. 4. Sono invece manifestamente infondati gli ulteriori motivi di ricorso: l'applicazione della recidiva è giustificata dalla progressione criminosa e dalla reiterazione di reati specifici e in materia di stupefacenti;
il diniego delle attenuanti generiche si basa sulla riscontrata personalità negativa dell'imputata, desumibile dai precedenti penali e dalla gravità della condotta.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara 2 inammissibile nel resto il resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente