Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 22356
CASS
Sentenza 23 maggio 2023

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Massime1

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva negato la concessione di tale attenuante in un caso di rapina di una fiala di metadone in ragione delle possibili conseguenze dell'illecito sotto il profilo del rischio per la salute pubblica e dell'impossibilità di sottoporre a valutazione economica il farmaco, non liberamente commerciabile, ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici).

Commentario1

  • 1commentato e spiegato semplicemente
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 settembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 22356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22356
Data del deposito : 23 maggio 2023

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