CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7614 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IC RA ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato la congruità della sanzione in ragione del grado di colpa dell'imputato. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022. •
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7614 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IC RA ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato la congruità della sanzione in ragione del grado di colpa dell'imputato. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022. •