Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2002, n. 14517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14517 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
) E 4 7 O C 3 L . L A N O P , B I 1 E D 9 REPUBBLICA ITALIANA E 9 1 E N - C 1 O I I 1 - Z D 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A U 2 R I T S G I 9 3 G E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N R ° 6 T A 4 IS D . E T ( SEZIONE SECONDA CIVILE T T R N E A S E 145 17/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEUITORIA Dott. Mario SPADONE R.G. N. 11020/00 Dott. Ugo Cron. 33851 Dott. Rosario Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 03/07/02 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persone del procuratore dott. IODICE RENATO elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OR OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 103, presso lo studio dell'avvocato PAOLA VIGNOLI, difeso dall'avvocato 2002 1071 ANTONIO FERACO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 455/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo notificato il 18 dicembre 1998 AL RE Con atto conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 30 novembre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL con un unico articolato motivo, illustrato da memoria.s.p.a., R Resiste con controricorso AL RE. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto (la quale avrebbe comportato la rimessione dell'intera controversia al Tribunale), che non è stata presa in esame. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 civ.,proc. il quale stabilisce che ove la domanda cod. riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al Tribunale competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Pilet th Гравил IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania