Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2008, n. 19973
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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In tema di reati edilizi, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire) la realizzazione di una tettoia al posto di un pergolato regolarmente assentito, in quanto tale intervento edilizio integra una variazione essenziale al progetto approvato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile ove si consideri che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile).

Commentario1

  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2008, n. 19973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19973
Data del deposito : 16 aprile 2008

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