Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
Deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 3 bis, comma quarto, Legge 31 maggio 1965 n. 575 (mancato versamento della cauzione imposta a soggetto sottoposto a misura di prevenzione quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso), qualora, a seguito di impugnazione proposta avverso il decreto con il quale il tribunale aveva accolto la proposta di applicazione della misura di prevenzione, la corte d'appello abbia ritenuto che detta proposta fosse da respingere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2005, n. 33925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33925 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 12/04/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 568
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 21951/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA AN, nata a [...] il 3 28/2/1937;
avverso la sentenza 27/4/2004 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GERACI V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 27/4/2004, confermava quella in data 4/7/2003 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato MA AN colpevole del reato di cui all'art. 3 bis della legge n. 575/65 e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di giorni venti di arresto. Ricorre per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sotto vari profili: a) il decreto impositivo della misura di prevenzione non le era stato notificato presso lo studio del suo difensore dove aveva eletto domicilio e su tale punto, prospettato in appello, non v'era stata risposta;
b) la misura di prevenzione, con provvedimento del 25/3/03, era stata revocata in appello e, quindi, venuta meno ex tunc la sua efficacia, non era configurabile il reato contestatole;
c) non era stata sostituita, come sollecitato, la pena detentiva infintale con quella pecuniaria corrispondente. Il ricorso è fondato.
L'addebito specifico mosso alla MA è di non avere ottemperato, nel termine fissatole di venti giorni dalla sottoposizione alla misura di prevenzione, al versamento della cauzione impostale. Il decreto 22/2/2002 del Tribunale di Napoli impositivo della sorveglianza speciale di p.s., infatti, venne notificato il 30 maggio successivo a mani proprie della MA, la quale, in pari data, come si evince dal relativo verbale, fu sottoposta - in via provvisoria - ai relativi obblighi con l'espresso avvertimento che, entro venti giorni, avrebbe dovuto versare la cauzione di e. 5.000,00, versamento che in realtà effettuò soltanto in data 5/7/2002, e quindi tardivamente.
La Corte d'Appello di Napoli, però, con decreto 25/3/2003, in riforma della decisione di primo grado impugnata dalla MA, rigettò la proposta di applicazione della misura di prevenzione, ritenendo che non ne ricorressero i presupposti di legge. Ciò posto, osserva la Corte che tale pronuncia assume un rilievo decisivo ed assorbente per la corretta soluzione del caso in esame. Il provvedimento che dispone una misura di prevenzione, infatti, diventa definitivo dopo l'esperimento dei gravami previsti dall'art. 4 della legge n. 1423/56, il quale, stabilendo l'esclusione dell'effetto sospensivo del ricorso, attribuisce evidentemente esecutività solo provvisoria al decreto del Tribunale impugnato dinanzi alla Corte d'Appello. Se la decisione d'appello riforma, come è accaduto nella specie, quella di primo grado e rigetta la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., per carenza delle condizioni di fatto e di diritto necessarie per farvi luogo, gli obblighi derivanti dalla stessa misura devono aversi per inesistenti sin dall'inizio. In sostanza, la revoca del decreto di prevenzione, provvisoriamente esecutivo per legge, opera ex tunc, cioè dal momento della sua emanazione, allorché è pronunciata per motivi attinenti alla legittimità della misura, mentre ha efficacia ex nunc, cioè dal momento della pronuncia, allorché consegue non a difetto genetico della misura, ma a sopraggiunte situazioni che fanno venire meno la pericolosità sociale del proposto. Soltanto nella seconda ipotesi, restano fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione e, conseguentemente, la violazione dell'obbligo di versare -nel termine previsto- la cauzione, se risale a periodo antecedente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 3 bis della legge n. 575/65. Nella prima ipotesi, invece, venendo meno, per effetto della decisione riformatrice del giudice dell'impugnazione, la legittimità originaria della misura di prevenzione, la violazione del detto obbligo, ormai privato della fonte legittimante, non può integrare la corrispondente previsione di reato.
Non ignora la Corte la sentenza 26/8/2004 della Sezione Feriale (ric. Nirta) che, con riferimento proprio all'inottemperanza dell'obbligo di versare la cauzione, ha sostenuto la tesi contraria, ritenendo la configurabilità del reato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione del decreto impositivo della misura e dall'esito favorevole del gravame. Tale sentenza ha ancorato la sua scelta interpretativa alla provvisoria esecutività del decreto di prevenzione (art. 4/10 legge 1423/56) e al dato testuale dell'art. 3 bis, co. 5, della legge n. 575/65, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il Tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia", per inferirne la certezza sull'effetto ex nunc dei provvedimenti di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta. È, in particolare, quest'ultima espressione ("rigetto della relativa proposta") che da apparentemente forza alla motivazione della citata sentenza, perché sembra evocare non la revoca per il venire meno - per ragioni sopravvenute - della pericolosità sociale, ma la decisione del giudice dell'impugnazione con efficacia rescindente del decreto applicativo -in via provvisoria- della misura di prevenzione.
La tesi non può essere condivisa.
Ed invero, l'espressione "quando...sia rigettata la proposta" di cui al comma 5 dell'art. 3 bis della legge n. 575/65 va letta in relazione alla previsione dell'imposizione provvisoria da parte del Tribunale, in pendenza del procedimento di prevenzione, della cauzione e delle prescrizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 5 della legge n. 1423/56 (comma 2 del richiamato art. 3
bis). Rimangono, quindi, impregiudicati gli effetti conseguenti all'accertata illegittimità originaria, per difetto dei relativi presupposti, del decreto di prevenzione, ancorché esecutivo per legge.
Il reato contestato alla MA non sussiste, data l'accertata illegittimità della misura di prevenzione e degli obblighi ad essa connessi. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005