Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME05 318 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Avocats. Respo SEZIONE SECONDA CIVILE wa hili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: toe pas fessio wall - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 11035/00 Cron.41756 Consigliere | Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep.1467. Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.06/12/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA BAJONA MARCELLA, presso lo studio dell'avvocato 23, PZZA ANNIBALIANO -му GREGORIO CORDELLA, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO GIUTTARI, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
ER IU;
intimato avverso la sentenza n. 2707/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1611 udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Umberto -1- GOLDONI;
udito l'Avvocato CORDELLA Gregorio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
му udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nell'ottobre 1993 PE FE conveniva dinanzi il Tribunale di Milano l'avvocatessa RC AJ, già sua procuratrice in una causa per convalida di sfratto instaurata presso la pretura di Monza. Assumeva l'attore la grave negligenza o imperizia della professionista che aveva introdotto la procedura di convalida e poi, dinanzi il Tribunale, il giudizio di merito per la risoluzione del contratto, pur in assenza di prova sull'esistenza del rapporto locativo, sì da cagionare l'ovvio rigetto delle domande. Chiedeva dunque il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Si costituiva la convenuta, sinteticamente rivendicando la diligenza del proprio operato, comunque sottolineando l'adesione del cliente alla strategia processuale adottata ed in ogni caso negando la sussistenza del danno. му Il Tribunale, accertava la reiterata colpa professionale, non scriminata dall'iniziale consenso del cliente, e condannava la convenuta al risarcimento generico dei danni ad alle spese di lite. Ha proposto appello la soccombente, integralmente riproponendo le questioni già sollevate e gli accertamenti istruttori già offerti in primo grado;
in particolare l'appellante sottolineava che l'esistenza del rapporto locativo le era stata dedotta dal cliente. In subordine, l'appellante rilevava la mancata prova della sussistenza di danni risarcibili. L'appellato è rimasto contumace nel grado. Con sentenza in data 26.10/5.11.1999, l'adita Corte di appello di Milano respingeva l'interposto appello osservando che correttamente il tribunale aveva motivato la condanna della professionista sul solido fondamento dei documenti processuali della controversia monzese. Da questi risultava come la AJ avesse proposto nell'interesse di FE, dapprima un ricorso per convalida di sfratto sul duplice presupposto della stipulazione orale del contratto di locazione e del mancato pagamento dei canoni;
come poi, dinanzi al Pretore, a fronte della negazione del rapporto da parte dell'intimato Ingratta e della produzione da parte di costui di un preliminare di compravendita dell'appartamento e di connesse richieste istruttorie, si fosse opposta a qualsiasi ulteriore accertamento e richiesta di rinvio, insistendo per l'immediata emanazione del provvedimento;
come quindi, a seguito dell'ordinanza di rigetto del Pretore, motivata dalla mancanza di prova sul rapporto locativo, avesse riassunta la causa davanti al Tribunale con le medesime domande ma senza alcuna integrazione probatoria;
come infine, a seguito delle contestazioni avversarie, avesse mutato le conclusioni di merito allegando l'occupazione abusiva dell'immobile e chiedendo il му risarcimento dei danni, senza tuttavia, neppure a tale nuovo fine, prospettare alcun riscontro probatorio. Era dunque evidente la grave negligenza o la grave imperizia professionale: in primo luogo nell'insistere, pur quando il convenuto chiedeva utile rinvio, in una disperata domanda di convalida di sfratto in assenza di prova sul contratto di locazione;
in secondo luogo nel riproporre in sede di riassunzione la medesima domanda, egualmente sguarnita, pur dopo l'evidente indicazione scaturita dal provvedimento pretorile;
in terzo luogo infine, nel formulare una nuova domanda da occupazione abusiva senza alcuna articolazione probatoria. E, del resto, la stessa appellante si limitava a rivendicare la correttezza della sola iniziale impostazione della causa, senza nulla spiegare quanto alle condotte successive (che sono quelle che integravano la sua responsabilità). L'appellante deduceva piuttosto a sua giustificazione il consenso del cliente FE (e sul tema evocava tre capitoli di prova orale che erano, i primi 2 due, inconferenti perché ancora riferentesi all'iniziale impostazione della causa, ed il terzo generico, perché non adduceva come, quando ed in quali termini FE fosse stato "ragguagliato sull'iniziativa giudiziale"). Ma questo consenso sulle successive improvvide scelte defensionali, se pur vi fosse stato, certo non avrebbe esonerato il legale dalla sua responsabilità, perché non era neppure allegato che la AJ gli avesse prospettato gli evidenti rischi di insuccesso o proposto strategie alternative. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RC AJ, affidandosi ad un articolato motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione му La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 cpc. Deve evidenziarsi che la Corte di appello non ha ravvisato negligenza professionale alcuna in ordine alla condotta iniziale del professionista, indotta evidentemente a scegliere la strada intrapresa sulla base della situazione quale rappresentata dal cliente. Da tanto consegue che ogni diversa valutazione al riguardo non risulta confermata dal giudice di appello. Piuttosto, la Corte meneghina ha ravvisato nel prosieguo del procedimento la ritenuta negligenza professionale, in primis allorchè a fronte della produzione (in udienza) del preliminare di vendita da parte dell'Ingratta, l'avv. AJ insistette per la decisione, non aderendo alla richiesta di rinvio della controparte. 3 Non ignora questa Corte che è invalsa la tollerata prassi, in sede di procedimento per convalida di sfratto, di effettuare rinvii con la formula "salvi i diritti di plom udienza", o similari;
non risulta peraltro che questa fosse la soluzione richiesta a cui l'avvocato non aderi. In ogni modo la delicatezza del problema avrebbe imposto quanto meno accertarsi se a questo tipo di rinvio (lo si ripete, tollerato, ma non previsto da alcuna norma) si voleva far ricorso. Tanto non è stato fatto e ne consegue che fermo il fatto che il rinvio avrebbe significato il non ottenere la convalida, non pare ravvisabile alcuna responsabilità nel comportamento dell'avv. AJ in tale descritto comportamento. Altro profilo di responsabilità, la Corte di appello di Milano ha ravvisato nell'avere l'odierna ricorrente riassunto la causa dinanzi al Tribunale con la my medesima domanda, senza alcuna integrazione probatoria. Tale elemento, alla luce dell'udienza svoltasi di fronte al Pretore, assume connotazioni che non possono essere considerate coerenti con la normale diligenza professionale. L'avvocato sapeva che la controparte sosteneva che non v'era stato alcun contratto di locazione e che esisteva invece un contratto preliminare di vendita. Questa nuova situazione (rispetto a quanto rappresentato originariamente dal cliente) imponeva senza alcun dubbio un totale riesame della situazione;
ben poteva trovare risposta in fatti successivi, ma è certo che non fu evidenziato alcun elemento idoneo a svilire la portata della produzione avversaria. Ora, la insistenza su di una tesi documentalmente smentita, senza alcun ulteriore approfondimento, probatorio o comunque argomentativo, non suffragata da una precisa volontà del cliente, almeno sulla base degli elementi acquisiti al processo, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (cons. Cass. n.5928 del 23.4.2002), integra pienamente il profilo della responsabilità professionale ritenuto e affermato dalla Corte milanese. Si è infatti ritenuto che il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art.2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà). Va evidenziato che la stessa difesa dell'avv. AJ aveva chiesto, evidentemente conscia della gravità del profilo testè affermato, prova per му testi per dimostrare che anche su tale strategia successiva il cliente era stato consultato ed era del tutto consapevole e consenziente;
né può sostenersi che la specifica fattispecie ponesse problemi tecnici particolarmente complessi. La richiesta probatoria era stata però respinta in quanto generica, siccome il capitolo relativo non avrebbe chiarito come, quando e in quali termini il FE fosse stato "ragguagliato sull'iniziativa giudiziale"; tale decisione della Corte di appello di Milano non è neppure oggetto di ricorso, cosa questa che induce a credere che l'abboccamento con il cliente non ebbe, quantomeno, la profondità e la chiarezza che la situazione quale si era venuta a delinearsi avrebbe richiesto. Si afferma in ricorso che, avrebbe avendo poi la AJ rinunciato al mandato, le successive fasi di giudizio, su cui pure si appunta la critica della corte meneghina, erano state curate da altro avvocato. Trattasi di questione di fatto, che non può essere affrontata in questa sede, atteso che eventualmente si tratterebbe di errore avente natura revocatoria. 5 Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. م Il PresidentI Presidatie a Così deciso in Roma, il 6.12.2002 د س ے Il Consigliere estensore Мингоровый IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA • 4 APR. 2013Roma ELLERECT Frai 6