Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 62256 0 7 6 6 3 / 66 3/ 03 R.G. 21644/1998+ 00314/1999 Udienza del 31.10.2002 Oggetto: rimborso IRPEF RE IN NOM EL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Слои 16934 Consigliere Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Francesco Ruggiero RTE SUPREMA DI CASSAZIONE เราพ CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA 62256 sul ricorso proposto dal ☐ N. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OP IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio degli avv.ti Augusto Fantozzi e Fabrizio Orazi, difeso dall'avvocato Roberto Kan Masiani giusta procura autenticata dal notaio Fabio Grillo di Udine rep. 28574 del 10.12.98; - controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da OP IU, elettivamente domiciliato in Roma via Sicilia 66, presso lo studio degli avv.ti Augusto Fantozzi e Fabrizio Orazi, difeso dall'avvocato Roberto 3935 Masiani giusta procura autenticata dal notaio Fabio Grillo di Udine, rep. 28574 del 10.12.98; -ricorrente in via incidentale-
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore - intimato col ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 4932/1997 della Commissione Tributaria Centrale, sezione 25, del 2.6/15.10.1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.10.2002 dal consigliere dott. Eugenio Amari;
udito per il contribuente l'avvocato Francesco Giuliani (per delega); udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il trattamento pensionistico erogato dall'INPS a IU OP, gia' dipendente della Banca Popolare di Udine, veniva integrato da pensione corrisposta nel frattempo al medesimo dal fondo integrativo costituito presso la banca, allo scopo di garantire ai dipendenti in quiescenza una somma complessivamente pari al 70% della retribuzione dei pari grado ancora in servizio. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990, l'INPS liquidava nel 1991 gli arretrati di pensione operando la relativa ritenuta, con la conseguenza che, essendo stata la stessa somma erogata a suo tempo sul fondo, decurtata da analoga imposizione, lo stesso reddito appariva assoggettato a doppia imposizione. Avendo il OP restituito al fondo le somme a suo tempo erogategli, esclusa la somma corrispondente alla ritenuta dell'INPS, l'Amministrazione finanziaria rifiutava il rimborso della ritenuta d'imposta, sostenendo l'insussistenza di una doppia imposizione per non avere il contribuente materialmente restituito al fondo integrativo la ritenuta in questione. La Commissione Tributaria Centrale, confermando le concordi pronunce dei precedenti giudici tributari, con decisione 2.6/15.10.1997 rigettava il ricorso dell'Amministrazione, sul presupposto dell'estraneita' al fisco dell'accordo intercorso fra sostituto e sostituito di imposta in ordine aHa dilazione del versamento della ritenuta. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero delle finanze sulla base di un unico motivo. IU OP resiste con controricorso;
con lo stesso atto propone poi ricorso incidentale condizionato col quale lamenta il vizio di motivazione per avere la Commissione Centrale identificato nella ritenuta operata dal fondo integrativo, e non in quella effettuata dall'INPS, la somma di cui il contribuente chiede il rimborso. Motivi della decisiione I ricorsi debbono essere previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 127 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, dell'art. 38 del DPR 602 del 1973, dell'art. 23 comma 2) lett. c), dell'art. 67 del DPR 600 del 1973, nonche' il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia, perche' la Commissione Centrale avrebbe in concreto accolto, con un'astratta enunciazione circa la duplicazione d'imposta, l'istanza di rimborso di una somma mai materialmente versata, così trascurando che soltanto l'effettivo pagamento dell'imposta costituiva requisito indefettibile per la proponibilita' dell'istanza di rimborso. Il motivo e' infondato. Con precedenti pronunzie relative a casi analoghi (Cass. 1140/2001; Cass. 14922/2000) questa Corte ha precisato che se e' vero che nella fase dell'erogazione della somma soggetta a ritenuta alla fonte il rapporto fiscale coinvolge sostituto e 3 sostituito, per cui all'atto della ripetizione dell'indebito la restituzione della ritenuta fiscale puo' interferire con quest'ultimo rapporto, nel senso che una mancata restituzione della ritenuta potrebbe arricchire il sostituito, cio' non riguarda il rapporto fra l'obbligato principale (cioe' il dipendente) e il fisco, comunque tenuto a restituire quanto percepito in eccesso, bensì l'eventuale rapporto di rivalsa fra sostituto d'imposta e sostituito", che resta estraneo alla causa. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali della Cassazione sopra menzionati, alla cui motivazione, condividendone le argomentazioni, si riporta integralmente. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro VIIVIRGINIJ 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese. S N a TTV AVL ISI 'N ELNASI Cosi' deciso in Roma, il 31.10. 2002. 9861/5/97 President ишо Тасчис Il Consigliere est. A S CASE Ечето Калето ебл M E R P U I Z N A O E IL CANCELLIERE Arnaldo CasanoA DEPOSITATS JERIA 16 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIER Amaldol Casatсатель 4