CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8406 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'Avv. ZO Maiello, che concludeva per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 30 Aprile 2022 (ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen.), con il quale era stato vincolato il plesso aziendale facente capo a ON CI, odierno ricorrente, in relazione delitti di reimpiego ed autoriciclaggio Penale Sent. Sez. 2 Num. 8406 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 22/11/2022 di capitali illeciti provenienti dal "clan CI", facente capo alla mafia storica denominata "camorra", delitti aggravati dal fine di agevolare tale sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen.): si deduceva che per sequestrare l'intero capitale sociale, e dunque l'intero compendio aziendale, era necessaria la verifica di una correlazione specifica, non occasionale, tra l'attività illecita e l'attività imprenditoriale, tenuto conto che non si era in presenza di un'impresa mafiosa, né di un'impresa contaminata da apporti economico finanziari di natura criminosa, e che non vi era coincidenza tra attività imprenditoriale ed attività illecita. Mancherebbe il fumus commissi delicti, tenuto conto che la società sequestrata sarebbe attiva da oltre quarant'anni nel campo delle opere ferroviarie, non avrebbe mai fatto ricorso a finanziamenti esterni nell'ultimo decennio e che, in esecuzione degli accordi quadro stipulati con RFI, si sarebbe aggiudicata lavori per conto di ferrovie e, nel 2022, appalti per un valore di circa novanta milioni di euro, che venivano affidati in subappalto alla KAM s.r.l. (o gestiti in raggruppamento temporaneo con quest'ultima); tali lavori rappresenterebbero una porzione estremamente marginale e, perciò, non significativa dell'intero volume di affari della ON PI s.r.I.; nessuna risorsa della KAM s.r.l. sarebbe confluita nelle casse della società dell'indagato; invero gli unici versamenti effettuati dalla società dal(Feroni s.r.l. alla KAM s.r.l. riguarderebbero il pagamento di e fatture per lavori eseguiti in subappalto;
e i rapporti tra il ON e IO OS, rappresentante della KAM s.r.I., sarebbero stati limitati alle riunioni intercorse con i titolari delle società mandanti;
infine: nessun collaboratore di giustizia avrebbe mai indicato la società come contigua alla criminalità organizzata e, dall'attività captativa, non sarebbe emelso alcun elemento da cui si potesse desumere la consapevolezza del ON circa il coinvolgimento di CI nell'attività della KAM s.r.I.; pertanto mancherebbero i presupposti per l'applicazione del vincolo, in quanto emergerebbe la mera occasionalità dei fatti contestati rispetto ad una ampia e poliedrica attività imprenditoriale. Si deduceva, altresì, che mancherebbe il periculum in mora, dato il carattere occasionale dei rapporti con la KAM costruzioni s.r.l. che rappresentava solo una delle numerose aziende, a cui venivano affidati taluni subappalti. In sintesi: si deduceva che l'ordinanza impugnata assumeva esistente una pericolosità intrinseca dell'intera attività imprenditoriale facente capo al ON, senza rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità. Si rilevava infine che non sarebbe stato determinato il quantum da sottoporre ad ablazione attraverso la ricostruzione del nesso di pertinenza tra i cespiti oggetto di vincolo reale e l'attività illecita contestata. 2.2. Violazione di legge (art. 648-quater cod. pen.): a sostegno della confisca sarebbe stato illegittimamente richiamato l'articolo 648-quater cod. pen., che non prevede la 2 confisca obbligatoria dello "strumento" per consumare il reato, ma solo quella del "prodotto del profitto e del prezzo del delitto"; 2.3. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.): sarebbero assenti i presupposti per l'applicazione della confisca di sproporzione in quanto nella relazione di consulenza tecnica sarebbero state puntualmente individuate le ragioni per le quali, a partire dal 2010, la società vincolata aveva registrato un incremento di fatturati ed utili, ragioni che andavano rinvenute nell'impiego efficiente delle risorse aziendali, nell'acquisizione di nuove qualifiche e nell'ampliamento di quelle preesistenti, oltre che nell'aggiudicazione di gare per lavori particolarmente remunerativi. Non sarebbe stata valutata la liceità delle provviste impiegate per l'acquisto dei singoli beni e mancherebbe una comparazione tra i redditi dichiarati, provento dell'attività economica ed il valore dei singoli beni, che avrebbe dovuto essere effettuata attraverso il confronto con la puntuale ricostruzione economico-patrimoniale sviluppata dal consulente tecnico della difesa. Mancherebbe anche il confronto con quanto allegato dal ricorrente e, segnatamente, con il fatto che il ON avrebbe acquistato la partecipazione totalitaria nel 2019 e che tale acquisto non aveva comportato alcun apporto di capitali;
inoltre nella società non sarebbe mai confluita alcuna risorsa esterna. Sarebbe stata, inoltre, omessa la ricostruzione patrimoniale tenuto conto che analizzando singolarmente ogni acquisto avvenuto tra il 2018 ed il 2021 sarebbe stato possibile risalire alla relativa provvista. Infine, quanto al sequestro delle polizze vita, il provvedimento sarebbe viziato in quanto le quattro polizze sono state stipulate tra il 2013 e il 2016, ovvero in anni antecedenti a quelli presi in considerazione dal giudice che aveva disposto la misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto allegano vizi di motivazione, in una materia, quello del sequestro preventivo, dove il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 1.1. Si conferma la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 3 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame non si ravvisa alcuna radicale carenza motivazionale idonea ad integrare una violazione di legge, mentre risulta ampiamente argomentato sia il motivo del vincolo disposto ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. proc. pen., funzionale ad impedire la reiterazione dei reati per i quali si procede, sia il motivo del vincolo funzionale ad assicurare la confisca c.d. "di sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 1.2.1. Il Tribunale rilevava infatti, quanto ai reati ascritti ai capi 46) e 48) dell'editto accusatorio provvisorio, entrambi relativi alla realizzazione del "Lotto 20", che (a) era emerso che nel mese di Marzo del 2015 venivano appaltati i lavori del secondo lotto per la realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità e dell'annessa stazione AV di Afragola e che, durante l'incontro presso la "KAM" tra OS e IO e CI RO, veniva affrontata la questione relativa alla "ON PI & C s.r.l," e quella della ripartizione delle quote di capitale necessarie a sostenere i costi di gestione della costituenda ATI (composta dalla ON PI & C s.r.1, dalla KAM e dalla Macfer s.r.I.) finalizzata proprio all'aggiudicazione del "Lotto 20" di RFI;
(b) da tale incontro era emerso che CI ZO, pur non partecipando con la propria azienda, aveva versato la somma di un milione di euro (così contribuendo alla realizzazione del progetto, come emergeva chiaramente dalla conversazione intercettata al n. 930 del 23 maggio 2018 tra OS IO e il figlio LO); (c) sempre dalla medesima conversazione era emerso che per lavori successivi al mese di luglio 2016 i CI avevano ricevuto da ON la somma di 120.000 euro e da CI la somma di 340.000 euro, per un totale di circa 910.000: le predette somme, ricevute tramite OS IO e CA DO, venivano menzionate in modo inequivocabile (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, alla luce di tale concludente compendio indiziario, riteneva che CI NI, CI LO e CI RO, grazie alla collaborazione di OS IO, di ON CI e CI ZO, avessero trasferito ed impiegato nei vari appalti somme di denaro di illecita provenienza. Quanto al profilo soggettivo il Tribunale rilevava come il ricorrente fosse ben consapevole della appartenenza dei suoi interlocutori al clan CI;
consapevolezza che si induceva non solo dalla certa conoscenza della contiguità di OS IO al clan, ma anche dalla riservatezza degli incontri, dall'accortezza tenuta per qualsiasi comunicazione e dall'esborso di denaro con modalità non tracciabili. Veniva, invece, espressamente valutata e smentita la tesi difensiva, basata sulle allegazioni del consulente di parte, tesa a provare la liceità dei flussi finanziari alla base 4 della improvvisa crescita aziendale, tesi che, secondo il Tribunale, risultava evidentemente smentita dalle conversazioni ambientali e dalla documentazione acquisita. In sintesi, il Tribunale riteneva che la società del ON fosse lo "strumento" per le attività illecite poste in essere dall'indagato, il che legittimava il sequestro dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale ai sensi dell'art. 240, comma 1 cod. pen. 1.2.2. Per quanto riguarda gli immobili acquistati tra il 2018 e il 2021, i rapporti finanziari e le polizze vita, il Tribunale rilevava che la consulenza tecnica di parte era assolutamente inidonea a superare la presunzione di illecita accumulazione di patrimonio che assiste reati tassativamente indicati dall'articolo 240-bis cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto, secondo il Tribunale il consulente non aveva fornito alcun elemento che indicasse le fonti lecite idonee a giustificare l'improvviso incremento patrimoniale constatato dagli inquirenti in epoca concomitante con i rapporti di contiguità con i CI;
viceversa tali incrementi risultavano collegati all'attività d'impresa, gravemente inquinata dalle emissioni di capitali illeciti, e poteva ritenersi frutto di illecita accumulazione di ricchezza: veniva pertanto confermata la ricostruzione effettuata dal decreto emesso dal pubblico ministero secondo cui la ricostruzione degli assetti economici e patrimoniali effettuata dal GICO consentiva di ritenere che le risorse economiche impiegate non trovassero giustificazione nella ordinaria attività della società (che invece risultava intestataria di 50 fabbricati, 14 terreni e 45 veicoli). Veniva, dunque, smentita la tesi difensiva fondata sulla consulenza tecnica che, invero, si limitava a riportare una rappresentazione statica dei flussi, senza indicare quali fossero le fonti di denaro e di ricchezza lecita, mentre risultava provato che il capitale impiegato negli acquisti dei beni confiscati - secondo le emergenze allo stato raccolte - non era proporzionato alle risorse lecite a disposizione della società. 1.2.3. Veniva ampiamente motivato anche il periculum in mora in quanto veniva rappresentato (le misure imposte (a) privavano il ricorrente della disponibilità di beni prevenendo ulteriori delitti;
(b) assicuravano la confisca allargata, ontologicamente funzionale ad impedire l'inquinamento dei mercati con risorse di provenienza illecita (pag. 20 dell'ordinanza impugnata). 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Come dedotto dal ricorrente, è vero che 648-quater cod. pen., non prevede la confisca obbligatoria dello "strumento" per consumare il reato, ma solo quella del "prodotto del profitto e del prezzo del delitto" e che quindi non è pertinente il suo richiamo nel caso di specie. Ma è altrettanto vero che il Tribunale ha offerto una legittima ed alternativa motivazione in ordine alle ragioni poste alla base del vincolo , rilevando come la libera disponibilità del compendio aziendale in capo all'indagato avrebbe favorito la 5 consumazione di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle per cui si procede (pag. 19 dell'ordinanza impugnata). Tale motivazione consente di inquadrare il vincolo del compendio aziendale nell'ambito delle misure impeditive imponibili ai sensi dell'articolo 240, comma 1, cod. proc. pen., il che rende irrilevante, in quanto ultroneo, l'impreciso riferimento all'articolo 648-quater cod. pen. non riferibile agli "strumenti" del reato. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2022 L'estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'Avv. ZO Maiello, che concludeva per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 30 Aprile 2022 (ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen.), con il quale era stato vincolato il plesso aziendale facente capo a ON CI, odierno ricorrente, in relazione delitti di reimpiego ed autoriciclaggio Penale Sent. Sez. 2 Num. 8406 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 22/11/2022 di capitali illeciti provenienti dal "clan CI", facente capo alla mafia storica denominata "camorra", delitti aggravati dal fine di agevolare tale sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen.): si deduceva che per sequestrare l'intero capitale sociale, e dunque l'intero compendio aziendale, era necessaria la verifica di una correlazione specifica, non occasionale, tra l'attività illecita e l'attività imprenditoriale, tenuto conto che non si era in presenza di un'impresa mafiosa, né di un'impresa contaminata da apporti economico finanziari di natura criminosa, e che non vi era coincidenza tra attività imprenditoriale ed attività illecita. Mancherebbe il fumus commissi delicti, tenuto conto che la società sequestrata sarebbe attiva da oltre quarant'anni nel campo delle opere ferroviarie, non avrebbe mai fatto ricorso a finanziamenti esterni nell'ultimo decennio e che, in esecuzione degli accordi quadro stipulati con RFI, si sarebbe aggiudicata lavori per conto di ferrovie e, nel 2022, appalti per un valore di circa novanta milioni di euro, che venivano affidati in subappalto alla KAM s.r.l. (o gestiti in raggruppamento temporaneo con quest'ultima); tali lavori rappresenterebbero una porzione estremamente marginale e, perciò, non significativa dell'intero volume di affari della ON PI s.r.I.; nessuna risorsa della KAM s.r.l. sarebbe confluita nelle casse della società dell'indagato; invero gli unici versamenti effettuati dalla società dal(Feroni s.r.l. alla KAM s.r.l. riguarderebbero il pagamento di e fatture per lavori eseguiti in subappalto;
e i rapporti tra il ON e IO OS, rappresentante della KAM s.r.I., sarebbero stati limitati alle riunioni intercorse con i titolari delle società mandanti;
infine: nessun collaboratore di giustizia avrebbe mai indicato la società come contigua alla criminalità organizzata e, dall'attività captativa, non sarebbe emelso alcun elemento da cui si potesse desumere la consapevolezza del ON circa il coinvolgimento di CI nell'attività della KAM s.r.I.; pertanto mancherebbero i presupposti per l'applicazione del vincolo, in quanto emergerebbe la mera occasionalità dei fatti contestati rispetto ad una ampia e poliedrica attività imprenditoriale. Si deduceva, altresì, che mancherebbe il periculum in mora, dato il carattere occasionale dei rapporti con la KAM costruzioni s.r.l. che rappresentava solo una delle numerose aziende, a cui venivano affidati taluni subappalti. In sintesi: si deduceva che l'ordinanza impugnata assumeva esistente una pericolosità intrinseca dell'intera attività imprenditoriale facente capo al ON, senza rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità. Si rilevava infine che non sarebbe stato determinato il quantum da sottoporre ad ablazione attraverso la ricostruzione del nesso di pertinenza tra i cespiti oggetto di vincolo reale e l'attività illecita contestata. 2.2. Violazione di legge (art. 648-quater cod. pen.): a sostegno della confisca sarebbe stato illegittimamente richiamato l'articolo 648-quater cod. pen., che non prevede la 2 confisca obbligatoria dello "strumento" per consumare il reato, ma solo quella del "prodotto del profitto e del prezzo del delitto"; 2.3. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.): sarebbero assenti i presupposti per l'applicazione della confisca di sproporzione in quanto nella relazione di consulenza tecnica sarebbero state puntualmente individuate le ragioni per le quali, a partire dal 2010, la società vincolata aveva registrato un incremento di fatturati ed utili, ragioni che andavano rinvenute nell'impiego efficiente delle risorse aziendali, nell'acquisizione di nuove qualifiche e nell'ampliamento di quelle preesistenti, oltre che nell'aggiudicazione di gare per lavori particolarmente remunerativi. Non sarebbe stata valutata la liceità delle provviste impiegate per l'acquisto dei singoli beni e mancherebbe una comparazione tra i redditi dichiarati, provento dell'attività economica ed il valore dei singoli beni, che avrebbe dovuto essere effettuata attraverso il confronto con la puntuale ricostruzione economico-patrimoniale sviluppata dal consulente tecnico della difesa. Mancherebbe anche il confronto con quanto allegato dal ricorrente e, segnatamente, con il fatto che il ON avrebbe acquistato la partecipazione totalitaria nel 2019 e che tale acquisto non aveva comportato alcun apporto di capitali;
inoltre nella società non sarebbe mai confluita alcuna risorsa esterna. Sarebbe stata, inoltre, omessa la ricostruzione patrimoniale tenuto conto che analizzando singolarmente ogni acquisto avvenuto tra il 2018 ed il 2021 sarebbe stato possibile risalire alla relativa provvista. Infine, quanto al sequestro delle polizze vita, il provvedimento sarebbe viziato in quanto le quattro polizze sono state stipulate tra il 2013 e il 2016, ovvero in anni antecedenti a quelli presi in considerazione dal giudice che aveva disposto la misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto allegano vizi di motivazione, in una materia, quello del sequestro preventivo, dove il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 1.1. Si conferma la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 3 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame non si ravvisa alcuna radicale carenza motivazionale idonea ad integrare una violazione di legge, mentre risulta ampiamente argomentato sia il motivo del vincolo disposto ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. proc. pen., funzionale ad impedire la reiterazione dei reati per i quali si procede, sia il motivo del vincolo funzionale ad assicurare la confisca c.d. "di sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 1.2.1. Il Tribunale rilevava infatti, quanto ai reati ascritti ai capi 46) e 48) dell'editto accusatorio provvisorio, entrambi relativi alla realizzazione del "Lotto 20", che (a) era emerso che nel mese di Marzo del 2015 venivano appaltati i lavori del secondo lotto per la realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità e dell'annessa stazione AV di Afragola e che, durante l'incontro presso la "KAM" tra OS e IO e CI RO, veniva affrontata la questione relativa alla "ON PI & C s.r.l," e quella della ripartizione delle quote di capitale necessarie a sostenere i costi di gestione della costituenda ATI (composta dalla ON PI & C s.r.1, dalla KAM e dalla Macfer s.r.I.) finalizzata proprio all'aggiudicazione del "Lotto 20" di RFI;
(b) da tale incontro era emerso che CI ZO, pur non partecipando con la propria azienda, aveva versato la somma di un milione di euro (così contribuendo alla realizzazione del progetto, come emergeva chiaramente dalla conversazione intercettata al n. 930 del 23 maggio 2018 tra OS IO e il figlio LO); (c) sempre dalla medesima conversazione era emerso che per lavori successivi al mese di luglio 2016 i CI avevano ricevuto da ON la somma di 120.000 euro e da CI la somma di 340.000 euro, per un totale di circa 910.000: le predette somme, ricevute tramite OS IO e CA DO, venivano menzionate in modo inequivocabile (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, alla luce di tale concludente compendio indiziario, riteneva che CI NI, CI LO e CI RO, grazie alla collaborazione di OS IO, di ON CI e CI ZO, avessero trasferito ed impiegato nei vari appalti somme di denaro di illecita provenienza. Quanto al profilo soggettivo il Tribunale rilevava come il ricorrente fosse ben consapevole della appartenenza dei suoi interlocutori al clan CI;
consapevolezza che si induceva non solo dalla certa conoscenza della contiguità di OS IO al clan, ma anche dalla riservatezza degli incontri, dall'accortezza tenuta per qualsiasi comunicazione e dall'esborso di denaro con modalità non tracciabili. Veniva, invece, espressamente valutata e smentita la tesi difensiva, basata sulle allegazioni del consulente di parte, tesa a provare la liceità dei flussi finanziari alla base 4 della improvvisa crescita aziendale, tesi che, secondo il Tribunale, risultava evidentemente smentita dalle conversazioni ambientali e dalla documentazione acquisita. In sintesi, il Tribunale riteneva che la società del ON fosse lo "strumento" per le attività illecite poste in essere dall'indagato, il che legittimava il sequestro dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale ai sensi dell'art. 240, comma 1 cod. pen. 1.2.2. Per quanto riguarda gli immobili acquistati tra il 2018 e il 2021, i rapporti finanziari e le polizze vita, il Tribunale rilevava che la consulenza tecnica di parte era assolutamente inidonea a superare la presunzione di illecita accumulazione di patrimonio che assiste reati tassativamente indicati dall'articolo 240-bis cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto, secondo il Tribunale il consulente non aveva fornito alcun elemento che indicasse le fonti lecite idonee a giustificare l'improvviso incremento patrimoniale constatato dagli inquirenti in epoca concomitante con i rapporti di contiguità con i CI;
viceversa tali incrementi risultavano collegati all'attività d'impresa, gravemente inquinata dalle emissioni di capitali illeciti, e poteva ritenersi frutto di illecita accumulazione di ricchezza: veniva pertanto confermata la ricostruzione effettuata dal decreto emesso dal pubblico ministero secondo cui la ricostruzione degli assetti economici e patrimoniali effettuata dal GICO consentiva di ritenere che le risorse economiche impiegate non trovassero giustificazione nella ordinaria attività della società (che invece risultava intestataria di 50 fabbricati, 14 terreni e 45 veicoli). Veniva, dunque, smentita la tesi difensiva fondata sulla consulenza tecnica che, invero, si limitava a riportare una rappresentazione statica dei flussi, senza indicare quali fossero le fonti di denaro e di ricchezza lecita, mentre risultava provato che il capitale impiegato negli acquisti dei beni confiscati - secondo le emergenze allo stato raccolte - non era proporzionato alle risorse lecite a disposizione della società. 1.2.3. Veniva ampiamente motivato anche il periculum in mora in quanto veniva rappresentato (le misure imposte (a) privavano il ricorrente della disponibilità di beni prevenendo ulteriori delitti;
(b) assicuravano la confisca allargata, ontologicamente funzionale ad impedire l'inquinamento dei mercati con risorse di provenienza illecita (pag. 20 dell'ordinanza impugnata). 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Come dedotto dal ricorrente, è vero che 648-quater cod. pen., non prevede la confisca obbligatoria dello "strumento" per consumare il reato, ma solo quella del "prodotto del profitto e del prezzo del delitto" e che quindi non è pertinente il suo richiamo nel caso di specie. Ma è altrettanto vero che il Tribunale ha offerto una legittima ed alternativa motivazione in ordine alle ragioni poste alla base del vincolo , rilevando come la libera disponibilità del compendio aziendale in capo all'indagato avrebbe favorito la 5 consumazione di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle per cui si procede (pag. 19 dell'ordinanza impugnata). Tale motivazione consente di inquadrare il vincolo del compendio aziendale nell'ambito delle misure impeditive imponibili ai sensi dell'articolo 240, comma 1, cod. proc. pen., il che rende irrilevante, in quanto ultroneo, l'impreciso riferimento all'articolo 648-quater cod. pen. non riferibile agli "strumenti" del reato. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2022 L'estensore Il Presidente