Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO REGISTRO VERBANIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN LF, IN PA, CE AR NG, AN IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 14/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT UL e RI TR quali venditori e UT MA GE e RI RE quali acquirenti impugnavano con separati ricorsi gli avvisi di liquidazione d'imposta complementare loro notificati dall' Ufficio del Registro di Verbania relativamente all'atto di compravendita immobiliare registrato in Verbania il 9.10.1991: le parti avevano richiesto in atto la valutazione automatica in base alla rendita catastale, previa attribuzione della stessa alle porzioni immobiliari che ne erano sfornite ai sensi dell'art. 12 L. 154/1988. I ricorrenti deducevano di avere impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Novara le rendite catastali attribuite perché non adeguate all'effettiva consistenza dei beni ed alle loro caratteristiche: chiedevano, pertanto, la sospensione degli effetti degli avvisi di liquidazione (in praticala sospensione dei pagamenti),in attesa della decisione sulle cause pregiudiziali. In pendenza di giudizio le parti si avvalevano delle agevolazioni per la definizione delle liti pendenti ai sensi della L. 656/1994 e l'adita Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con decisione n. 207/01/95, presone atto,dichiarava la estinzione dei giudizi - nel frattempo riuniti - per cessazione della materia del contendere.
L'appello dell'Ufficio - che assumeva la non condonabilità della controversia e quindi la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso per il recupero della imposta complementare - veniva rigettato con sentenza n. 4/25/98,depositata il 10.04.1998,della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sul rilievo dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in base al condono e della conseguente estinzione del giudizio ex art. 2 quinquies L. 656/1994. Ricorrono congiuntamente per Cassazione il Ministero delle Finanze e l' Ufficio del Registro di Verbania, con un mezzo di gravame. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2 quinquies L. 656/1994 e 12 L. 154/1988. I Giudici di appello erroneamente avrebbero omesso di rilevare che nella specie, difettava il presupposto stesso per l'applicazione della disciplina agevolativa, e cioè un atto di imposizione: tale non potendosi considerare l'avviso di liquidazione emesso a seguito di richiesta di attribuzione di rendita catastale.
La doglianza è fondata.
L'art. 2 quinquies DL 564/1994, convertito con modificazioni in L. 656/1994, disciplinante la chiusura delle liti fiscali pendenti, al comma 4, lett. a) stabilisce che "per lite fiscale s'intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato...".
Orbene, nella specie è da escludere la possibilità di qualificare l'avviso di liquidazione notificato dall' Ufficio del Registro quale atto impositivo, rientrante nella previsione della ora menzionata norma agevolativa.
In proposito, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (ex plurimis, Cass. l4913, 14244 e 7410/200l; Cass. 64/2000; Cass. 13243/1999) che l'atto di liquidazione conseguente alla procedura per l'attribuzione della rendita catastale ex arti2 L. 154/1988 non costituisce un atto di imposizione (accertamento in rettifica) o di irrogazione di sanzioni, limitandosi l'Ufficio ad applicare un'imposta sul valore del bene senza discrezionalità alcuna, sulla base della rendita catastale operata dall'UTE: il quale,d'altro canto, a tal fine non esercita alcun potere di accertamento,posto che provvede a determinare la rendita dell'immobile sulla base di un calcolo matematico, alla stregua di criteri e tabelle predeterminati,giusta richiesta in tal senso del contribuente. Tale essendo il quadro normativo ed interpretativo di riferimento,ritiene il Collegio di dovere escludere la definibilità del contesto per cui è ricorso in base all'art. 2 quinquies L. 656/1994,non ricorrendone le condizioni di applicabilità.
Il ricorso deve essere dunque accolto e conseguentemente va cassata la impugnata sentenza.
Peraltro,non occorrendo ulteriori accertamenti di fattola causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 comma primo cpc. Ritiene la Corte - alla stregua di quanto or ora osservato - di dovere rigettare i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Quanto alle spese dell'intero giudiziosi ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi dei contribuenti;
dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004