Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15248 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
: Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 524870 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro assistenze Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistrati: Sociale Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 937/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.31007 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ME, (quale tutrice della propria sorella TR GI), elettivamente domiciliata in ROMA TR VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. rappresentante proSOCIALE, in persona del legale tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2389 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
MINISTERO DELL' INTERNO E TESORO;
intimato avverso la sentenza n. 463/00 del Tribunale di MESSINA, emessa il 19/05/00 R.G.N. 1034/96; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di;
Consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenti pronunce di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2000 il Tribunale di Messina riformava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da AR IA, tutrice della sorella SE, in data 20 luglio 1994, e intesa ad ottenere, a favore la condanna dei Ministeri dello di quest'ultima, interno e del tesoro a pagare l'indennità d'accom- pagnamento ai sensi dell'art.1 1. 11 febbraio 190 n. 18; che il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica medica disposta d'ufficio, riteneva che l'insufficienza mentale grave, da cui era affetta la IA, comportasse l'incapacità di camminare e di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore;
ilche, quanto alla decorrenza del beneficio, collegio di merito la fissava al mese di settembre del 1997, nel quale la malattia era stata diagnosticata ad esito di una visita effettuata presso l'unità sanitaria locale, e ciò in base ad una considerazione d'equità; che contro questa sentenza ricorre per cassazione AR IA, la quale ha notificato l'atto d'impugnazione al Ministero dell'interno, 3 unico destinatario della sentenza di condanna, ed a quello del tesoro, nonché all'Inps; che gli intimati non si sono costituiti;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accogli- mento del ricorso.
Considerato che
inammissibile il ricorso contro l'Inps, il quale non ha partecipato al giudizio di merito, nonché, per difetto di motivazione (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), contro il Ministero del Tesoro, assolto dalla domanda;
che con l'unico motivo la ricorrente lamenta, contro il Min. dell'interno, omessa motivazione circa la decorrenza dell'indennità d'accompagna- mento, a lei spettante a causa di un difetto mentale derivato, come risulta dagli atti di causa, da una malattia mentale dell'infanzia con effetti permanenti e costanti ossia non ingravescenti;
che perciò del tutto priva di giustificazione, secondo la ricorrente, è la sentenza qui impugnata, che fissa arbitrariamente la decorrenza del beneficio ad una visita e conseguente diagnosi resa da una u.s.l.; che il motivo è manifestamente fondato;
che l'incapacità di deambulare, oppure di compiere da solo gli atti quotidiani della vita, 4 posti dall'art. 1 1. n. 18 del 1980 quali requisiti del beneficio in questione, fanno decorrere questo dalla domanda amministrativa se ad essa preesistenti;
che nel caso di specie, e stando alla motivazione della sentenza impugnata, è mancata completamente un'indagine tecnica circa il momento di nascita di almeno uno dei due requisiti, poiché il Tribunale ha ritenuto di potere decidere in base ad equità, al di fuori di ogni previsione di legge;
che, accolto il motivo e cassata la sentenza all'indagine procederà il giudice di impugnata, rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Catania e che provvederà anche sulle spese processuali;
che con ciò rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero del Tesoro e l'Inps e 10 accoglie nei confronti del Ministero dell'interno; cassa con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese. Così deciso in ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Roma il 22 aprile 2003 il Presidente: lich all Il Cons. estensore: Tedusic Bull IL CANCELWERE Depositatan ancelleria Oggi, 1071. 2003 IL CANCELLIERE