Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
IN03420/0 1 ee 6 E 8 9 N A 1 I / O I 4 R / Z 5 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 A A . 2 Oggetto R T N . T - U R . S I B P . B SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria G D R E L contribut L L R T E A consort. Ci D ča dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . A I B S D A A N I T E E R S T 1 E I R.G.N. 13200/98Presidente Vincenzo CARBONE N 3 A T E S . A E N Consigliere Cron. 7043 M Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. GI FALCONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 -& MAR 2001 CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale CECEE CANCELLIERE rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, difesa dall'avvocato GRECO GIOVANNI PIAZZA MAZZINI 56 73100 LECCE (avviso postale), giusta procura in calce;
ricorrente
contro
ZZ GIUSEPPE;
- intimato -
2000 avversO le sentenze n. 84/98 del Giudice di pace di 277/97 deforitate 1967 NARDO', depositata il 28/03/98 n° il 13/12/97, stesso findice;
• udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. GI FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Nardò ha dichiarato la sua competenza a conoscere la controversia concernente i contributi richiesti dal Consorzio speciale per la Bonifica di Ameo, e contestati da EO GI;
ha poi accolto la domanda proposta dal EO ed ha condannato il Consorzio a restituire le somme riscosse ed a pagare le spese del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. La controparte non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto difetto di competenza per materia del giudice adito, violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p.c., degli artt. 862 e 864 c.c., 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4 Legge regionale Puglia n. 54/1980 in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., nonchè incompetenza per valore del Giudice di pace, violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., sul presupposto che la controversia, per la natura tributaria delle somme in discussione, e per il valore indeterminato, F appartiene alla competenza del Tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.- Ritiene la Corte che la censura contenuta nel primo motivo è fondata e merita accoglimento. In proposito, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. sent. n. 9493/1998) che i contributi consorziali rientrano nella categoria generale dei tributi poiché le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo di contribuzione possa derivare da un impegno associativo di carattere contrattuale assunto dai proprietari interessati. In verità, l'obbligo deriva dalla legge che considera essenziale per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel comprensorio, rendendo le somme esigibili mediante ruoli e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che la contribuzione sia 3 commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del gravame, la bonifica. cassazione delle sentenze e la declaratoria di competenza del Tribunale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Vincenzo Carbone Dr. GI Falcon IL CANCELLIERE C1 AZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio S S Oggi - 8 MAR. 2001 A C IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A I R 5 A 6 . T 8 N E 9 U 1 - N B / I 4 B O I / R . 6 Z L T 2 A L . R A R . T . P A S . B I I D A G R T L E E E 1 R T D 3 1 I A A S . N D M N E S E I T A N E S E 4