Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14855 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' RE1 48 55/02 IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 7654/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere 10929/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron.34700 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere - Ud.12/07/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POSTE ITALIANE SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 10929/00 proposto da: ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato 3518 -1- ENZO CARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PA AN;
- intimato avverso la sentenza n. 68/00 del Tribunale di FERMO, depositata il 04/01/00 - R.G.N. 1/c/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABBRINI Fabio i udito l'Avvocato FIORILLO Luigi udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Fermo del 7 novembre 1997 AL Stefano chiedeva la condanna dell'Ente Poste al risarcimento dei danni per la mancata chiamata in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, prospettando che comportamento discriminatorio dell'Ente era dovuto alla circostanza di avere egli instaurato un giudizio per far valere l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato in luogo di quello a tempo determinato di cui era stato titolare;
costituitosi l'Ente Poste, che negava il fondamento della domanda per non avere mai il ricorrente richiesto l'applicazione del citato art. 23 (modificato da art. 9 della legge 223/91 e dall'art. 25 della legge 236/93), il Pretore, con sentenza dell'11 giugno 1998 accoglieva la domanda, Wcondannando l'Ente al pagamento di 10 milioni di lire a titolo di risarcimento for danni. Sull'appello principale de 11 avoratore, c he lamentava l'esistenza di un danno maggiore di quello liquidato, e sull'appello incidentale della spa Poste Italiane che insisteva per il rigetto della domanda, il locale Tribunale, con sentenza del 4 gennaio 2000, riformava la statuizione di primo grado, rigettando la domanda del lavoratore e condannandolo alla restituzione di quanto già ricevuto. Il Tribunale premesso che l'obbligo di assunzione non poteva derivare dai verbali di riunione del 10 aprile e del 30 maggio 1997 con le organizzazioni sindacali, perché con essi non si era addivenuto ad alcun accordo, essendosi semplicemente ribadito che l'assunzione dei precari era disciplinata dal CCNL e dalle leggi vigenti affermava poi, quanto all'obbligo derivante dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987, che nella lettera inviata all'azienda, il ricorrente non aveva manifestato la volontà diretta ad esercitare il diritto di precedenza ivi previsto, ma aveva solo chiesto di essere ammesso al lavoro a tempo determinato, per cui, non avendo agito come previsto dalla legge, la società non aveva, nei suoi confronti, alcun obbligo di precedenza. Il Tribunale compensava 1 le spese del giudizio per entrambi i gradi sul rilievo che la società aveva operato a danno del ricorrente, che in precedenza le aveva intentato una causa una - discriminazione la quale pur non essendo contra legem, non era però giustificabile per un ente che gestisce affari pubblici. Avverso detta sentenza il AL propone ricorso affidato ad un unico motivo articolato in tre profili di censura. propone Resiste Poste Italiane spa con controricorso elficorso incidentale fondato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. h Con il primo profilo di censura il AL denunzia difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato l'inesistenza di pattuizioni collettive sui criteri di assunzione del personale con rapporto a tempo determinato, mentre l'esistenza di accordi con le organizzazioni sindacali per la assunzione di coloro che avevano già lavorato a tempo determinato nel 1995 risulterebbe dall'atto d'appello incidentale, in cui la società ammetteva che la scelta di richiamare in parte detto personale aveva ricevuto il consenso di alcuni sindacati (la triplice) e non di altri (autonomi); da tali espressioni si dovrebbe desumere l'esistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali, ancorché non stipulato per iscritto, perfezionatosi secondo lo schema proposta sindacale accettazione ma - datoriale con esecuzione della proposta;
dal che deriverebbe il suo diritto ad essere inserito nella graduatoria per espletare ulteriori periodi di lavoro a tempo determinato, essendo incontestato che egli aveva lavorato nel 1995 con rapporto a tempo determinato. Con il secondo profilo di censura si denunzia violazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, perché detta disposizione non imporrebbe l'adozione di formule sacramentali, ma solo la manifestazione di volontà, tempestivamente espressa, di ricostituire il rapporto a tempo determinato, indicando come elemento di fatto l'esistenza del pregresso rapporto di lavoro, mentre il Tribunale del tutto immotivatamente avrebbe escluso tale manifestazione di volontà. Con il terzo profilo di censura si denunzia contraddittorietà di motivazione sulla sussistenza della discriminazione, per avere il Tribunale negato che il comportamento della spa Poste Italiane fosse contra legem ed avere, nel contempo, affermato l'esistenza della discriminazione ai fini della compensazione delle spese in considerazione della instaurazione del giudizio diretto a far valere la illegittimità del precedente contratto a termine. Con il ricorso incidentale la spa Poste Italiane denunzia difetto contraddittorietà di motivazione in relazione alla compensazione delle spese per p i gradi di merito. L'addebito di avere tenuto un comportamento discriminatorio sarebbe in contrasto sulla affermata esclusione di una condotta contra legem e sarebbe contraddetto dai documenti prodotti, da cui risultava che erano stati assunti anche soggetti che avevano proposto giudizi analoghi a quello instaurato dal AL. Il ricorso principale non merita accoglimento. Il primo motivo di ricorso va respinto perché il lamentato difetto di motivazione verte su circostanza non decisiva;
ed infatti il contenuto dell'appello incidentale, come riportato in ricorso, fa riferimento alle ammissioni che in quella sede con le sarebbero state fatte dalla società sull'esistenza dell'obbligo assunto organizzazioni sindacali di richiamare "parte" del personale con cui era intercorso, in precedenza, un rapporto di lavoro a termine. Ma tale circostanza non vale a dare fondamento alla pretesa fatta valere, giacché il risarcimento richiesto dovrebbe derivare dalla violazione di un preciso obbligo assunto in relazione alla persona del ricorrente, non già dalla violazione di un obbligo riguardante genericamente una pluralità indefinita di persone, senza indicazione dei criteri da applicare per effettuare la scelta. 3 E' infondato anche il secondo motivo che verte sull'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56. La disposizione, invero, impone all'interessato di presentare non una generica richiesta di assunzione a tempo determinato a fronte della quale sussiste una - assoluta libertà di determinazione del datore - ma di esprimere invece la volontà di avvalersi del diritto di precedenza nel caso in cui l'azienda proceda a nuove assunzioni. La richiesta ex art. 23 è subordinata ad un limite di tempo, nonché alla indicazione delle condizioni che supportano il diritto, ossia l'esistenza di un delle pregresso rapporto a tempo determinato per attività stagionale, nonché alla p qualifica rivestita, di talché una richiesta priva di detti elementi non potrebbe essere considerata espressione della volontà di avvalersi del diritto di precedenza. La necessità di dette indicazioni si giustifica considerando che l'esercizio del diritto di precedenza non ha effetti limitati al rapporto tra le parti, datore di lavoro e lavoratore aspirante alla nuova assunzione, ma ha riflessi nei confronti di altri soggetti, nonché rilievo di carattere pubblicistico. Infatti i lavoratori aventi parimenti il diritto di precedenza potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda di assunzione di chi non ha, ovvero non fa valere, il diritto di precedenza;
da qui la necessità che nell'istanza venga manifestata la esplicita volontà in tal senso perché, in caso di accoglimento, il datore possa provare la legittimità della sua scelta, dimostrando, nei confronti dei lavoratori “controinteressati", la legittimità dell'assunzione in forza del diritto di precedenza, e quindi l'inesistenza di atteggiamenti discriminatori. L'adempimento dell'obbligo di assumere con precedenza i soggetti che fanno valere il relativo diritto, non rileva solo nei confronti dei lavoratori "controinteressati”, ma ha anche riflessi di carattere pubblicistico, giacché l'art. 9 bis della legge 19 luglio 1993 n. 236 (di conversione del d.l. 20 maggio 1993 n. 148) dispone al secondo comma che le assunzioni degli aventi diritto di precedenza non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25 primo comma della legge 23 luglio 1991 n. 223. Si tratta dell'obbligo che grava sul datore di lavoro che proceda ad assunzioni, anche a tempo determinato, di riservare il 12% delle stesse ai lavoratori indicati nel comma quinto del medesimo articolo 25, ossia ai lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento, dei lavoratori che si trovino nella lista di mobilità e per altre categorie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego. Pertanto, ove il datore assumesse in mancanza di rituale richiesta, non potrebbe ottenere l'esonero dall'obbligo di riserva delle categorie protette ai sensi della disposizione citata. Il secondo motivo di ricorso va pertanto rigettato. Va rigettato anche il terzo motivo, giacché la contraddizione rilevata nella sentenza impugnata tra, da un lato, la negazione della illegittimità del comportamento della società, e dall'altro, l'affermazione del suo carattere discriminatorio, non incide sulla motivazione che giustifica il rigetto della domanda, ma solo sulla disciplina delle spese. E' invece fondato il ricorso incidentale che verte esclusivamente sulla regolamentazione delle spese, perché il ragionamento adottato per giustificarne la compensazione è effettivamente contraddittorio, non essendo consentito da un punto di vista logico affermare, da un lato, che non vi era obbligo di assunzione per mancanza di rituale richiesta e/nel contempo, addebitare alla società un comportamento discriminatorio per la mancata assunzione, che resta peraltro del tutto indimostrato. In definitiva va respinto il ricorso principale ed accolto quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e poiché si tratta di annullamento per difetto di motivazione che non consente procedersi alla decisione nel merito, la causa va rinviata ad altro giudice, che si designa auche nella Corte d'appello di Ancona, la quale provvederà alla disciplina delle spese anche di questo giudizio. 5
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma il 12 luglio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vince Толга в изя Vilius B u IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 OTT. 2002 IL CANCELLIERE Vil a Brun E L A D L E L G G 8 E 1 1 - - N 7 3 . 5 3 3 D I R O I T O A I T S N I E S ' D E L L A R . T 1 0 G I S T R E R , E D O A O I G I N S E , P S A T A A S S N A E S E T E D I M P O S T A B O D I O I L L , D 6