Sentenza 2 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14693 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CESSIONE DEI CREDITI E SEZIONE PRIMA CIVILE RAPPORTO CON L'AZIONE REVOCATORIA DEL CEDENTE, POSTO IN LIQ.NE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COATTA AMM.VA G.N. 1739/01146 93/03 Dott. Giovanni LOS 03/01 Dott. Donato Consigliere EDA Cron. 25655 - Consigliere Dott. Mario ADAMO 3910 Rep. Dott. Walter Consigliere CELENTANO Consigliere Ud. 05/03/2003 Dott. TO DI PALMA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO DI SICILIA SPA, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato GIOVANNI PALMERI, : rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PIAZZA, giusta procura speciale per Notaio Ugo Serio di Palermo, rep. n. 56072 dell'8.01.0 ricorrente -
contro
SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Commissari liquidatori, 2003 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, 550 presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la www - 1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
FALLIMENTO AUTOETNA DI PATANE' SALVATORE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n 01/01/2903 proposto da: SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Commissari liquidatori, 91, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI BERARDINO LIBONATI, che la presso l'avvocato rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
FALLIMENTO AUTOETNA DI PATANE' SALVATORE, in CURATORE elettivamentepersona dei Commissari liquidatori, domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso l'avvocato SEBASTIANO MANCUSO, rappresentato difeso dall'avvocato EDOARDO LAMICELA, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
BANCA SICILIA SPA;
intimata- 2 - avverso la sentenza n. 679/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei presenti ricorsi;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato LIBONATI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente, CURATELA DEL FALLIMENTO, l'Avvocato LAMICELA, che ha chiesto il rigetto del - ricorso e l'inammissibilità del ricorso 1739/01 del BANCO DI SICILIA SPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 18.7.1992 il curatore del fallimento di AN TO, titolare della ditta Autoetna, di- - chiarato il 28.4.1988, dopo essere stato il 25.6.1987 ammesso al concordato preventivo, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la società SI s.p.a., chiese che fosse dichiarata la inefficacia delle rimesse attive pari a L.175.560.000 eseguite dal debitore - nella piena consapevolezza da parte della Banca del suo stato di insolvenza nell'anno anteriore alla ammissione al concordato preventivo, sul conto corrente bancario n. 93002/20, affidato per L. 20.000.000, con saldo passivo in quell'anno costante- mente superiore al fido. La SI resistette alla domanda, deducendone preliminarmente la inammissibilità per effetto della insinuazione al passivo del suo credito vantato nei confronti del fallito, sulla quale si era, così, forma- to il giudicato;
negando che le rimesse avessero avuto * carattere solutorio;
infine contestando la propria - scientia decoctionis e comunque l'obbligo di corrispon- dere interessi e rivalutazione monetaria. procedimento, interrotto per la liquidazione Il amministrativa della SI, fu riassunto coatta nei confronti della liquidazione e del Banco di Sicilia 9.p.a., quale soggetto alla prima subentrato nei rap- porti giuridici pendenti, giusta atto di cessione delle attività e passività del 6.9.1997. Si costituirono i commissari liquidatori della Si- cilcassa ed eccepirono inammissibilità ed improcedibi- lità della domanda, in quanto essa, al pari di ogni al- tra avente carattere patrimoniale, avrebbe dovuto esse- re fatta valere in sede concorsuale con il rito suo proprio;
e comunque ribadendo le difese di merito as- sunte dalla società in bonis. Il Banco di Sicilia eccepì la carenza di legittima- zione passiva, in quanto la predetta cessione non aveva compreso il credito vantato dalla curatela e si riportò alle difese a suo tempo proposte dalla SI. Il tribunale con sentenza 9.12.1998 accolse la do- manda della curatela e condannò il Banco di Sicilia a pagare la somma di L. 175.560.000, oltre interessi dal- la domanda e spese processuali. Propose impugnazione il Banco di Sicilia, cui resi- stette la curatela fallimentare che, in via incidenta- le, ne chiese la condanna al risarcimento da svaluta- zione monetaria. Appello incidentale propose anche la 1. c. a. della SI, per reiterare le richieste ed eccezioni sollevate in primo grado. La Corte di Appello di Catania con sentenza 26.5.2000 rigettò gli appelli incidentali e in parziale accoglimento del principale determinò in L. 157.564.230 l'importo da restituire alla curatela fallimentare, ol- tre agli interessi dalla domanda e alle spese del 1° e II° grado, che compensò per ¼ tra curatela e Banco di Sicilia;
compensò interamente le spese del giudizio di appello tra curatela e SI in liquidazione coat- ta. 5 Quanto all'appello di SI la corte di merito ha ritenuto assorbente di ogni questione la circostanza che la pronunzia era stata emessa nei confronti del Banco di Sicilia, quale successore a titolo particolare della prima. Ha invece respinto quello della curatela rilevando che nel periodo in contestazione il saggio degli inte- ressi legali aveva superato il tasso di inflazione. Dell'appello proposto dal Banco di Sicilia, per quanto ancora qui rileva, ha respinto al doglianza re- lativa alla estraneità dell'azione revocatoria all'oggetto della cessione, rilevando che l'art. 2 dell'atto relativo aveva considerato ogni diritto, ra- gione, azione od obbligo, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso, e che l'atto predetto aveva compor- tato il trasferimento del rapporto a titolo particolare Ha disatteso la eccezione secondo cui, non risul- tando dai libri contabili obbligatori, il credito della curatela, oggetto di contestazione giudiziale, non im- pegnava il cessionario, ai sensi dell'art. 2560 C.C., ed ha respinto ogni altra eccezione, rilevando tutta- via, per quanto attiene alla natura solutoria delle ri- messe, che dovesse essere esclusa, in ragione dell'importo di L. 18.195.770, quella eseguita il 29.7.1986 per L. 68.180.000, posto che per L. 18.195.770 aveva avuto funzione reintegrativa della provvista. -Propongono separati ricorsi per cassazione di cui stata disposta la riunione nella udienza di discus- sione con tre motivi il Banco di Sicilia e, con due motivi, la SI in liquidazione coatta, che ha anche depositato memoria. Resiste al primo gravame con controricorso la Si- cilcassa in liquidazione;
resiste ad entrambi il cura- tore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente Banco di Sicilia denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 90 c.II° L.
1.9.1993 n. 385 ( T.U. delle leggi in mate- ria bancaria e creditizia) e degli artt. 1362 ss. C.C. Lamenta che la corte di appello abbia respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, che era stata fondata sulla mancata ammissione al passivo della SI del credito di restituzione vantato dal fallimento di Autoetna, così violando la citata norma bancaria che fa gravare sul cessionario solo le passività risultanti dallo stato passivo. Contesta l'assunto della sentenza impugnata che il trasferimento delle passività risultanti dallo stato passivo non comporti la esclusione dalla cessione dei 7 debiti eventualmente nascenti dal positivo esperimento delle azioni revocatorie, dovendosi solo intendere che per le passività esistenti alla data della cessione la responsabilità del cessionario rimane limitata a quelle accertate in seno a tale stato, sicché la limitazione della norma predetta concernerebbe solo le esistenti e non tutte quelle trasferite al cessionario. Al contrario, deduce il ricorrente, l'art. 90 con- sidera lo stato passivo l'unico punto di riferimento per misurare ed identificare tutti i debiti a carico di chi subentra nelle attività e passività. Con il II° motivo sono denunziate la violazione falsa applicazione degli artt. 1362 ss. C.C. e la omes- sa ° insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nega il ricorrente la correttezza della interpreta- zione del contratto di cessione compiuta dalla sentenza impugnata, giacché nessuna delle espressioni ivi conte- nute è idonea a supportarne le conclusioni. Facendo ri- ferimento alle passività esistenti, il contratto esclu- derebbe quelle rinvenienti dall'esercizio dell'azione revocatoria, che sono meramente eventuali e future, la cui inclusione nemmeno potrebbe derivare dal richiamo ai giudizi attivi e passivi in corso, essa restando im- pedita dal canone ermeneutico dell'art. 1363 c.c., che - prevede la interpretazione complessiva delle clausole, tale da non consentire che l'oggetto della cessione, delimitato dalle attività e passività esistenti alla data dell'atto, possa essere dilatato a tutti i giudizi pendenti, anche non ricollegati alle attività e passi- vità che si era inteso trasferire. -Né assume maggior valore secondo il ricorrente l'argomento su cui la sentenza impugnata fa leva, della mancata esclusione dei giudizi di revocatoria, e ciò per il fatto che le parti non avevano alcuna ragione per escludere passività estranee all'oggetto della ces- sione. Con il terzo motivo si denunzia la omessa o insuf- ficiente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, quale quello del difetto di legittimazione pas- siva e della inapplicabilità dell'art. 111 c-p-c-. Cen- sura il ricorrente il laconico assunto della corte di merito, per avere richiamato quella norma senza alcuna argomentazione, facendo solo leva sul testo letterale, del invece inapplicabile, perché nessun trasferimento debito era avvenuto nel corso del processo. La SI in liquidazione coatta con il primo motivo denunzia - così riproponendo quanto oggetto del primo motivo del ricorso del Banco di Sicilia - la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 90 II° comma 9 T.U. delle leggi bancarie e degli artt. 1362 ss. C.C.. Lamenta che sia stata respinta la sua eccezione re- lativa alla mancata insinuazione al passivo del credito di restituzione asseritamente vantato dalla curatela del fallimento e sia stata così violata la citata norma bancaria, peraltro richiamata nell'atto di cessione, secondo cui il cessionario risponde solo delle passivi- tà risultanti dallo stato passivo. Con il II° mezzo denunzia la ricorrente la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 83 III' comma T.U. leggi bancarie, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; nonché la omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia. E' preliminare l'esame del ricorso del Banco di Si- cilia, tenuto conto della eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, sollevata dalla curatela del fallimento nei riguardi di quello proposto da Sicilcas- sa in l.c.a., posto che, ove si ritenesse in via esclu- siva legittimato passivo all'azione revocatoria il Ban- co di Sicilia, per essere succeduto alla Siclicassa, avendone rilevato attività e passività ed essendo su- bentrato in tutti i rapporti giuridici pendenti, anche di natura processuale, la società in liquidazione coat- ta risulterebbe, per evento sopravvenuto alla introdu- 10 zione del giudizio, priva di interesse a resistere e pertanto non legittimata a ricorrere per cassazione. I tre motivi di censura del primo ricorso possono essere esaminati congiuntamente, i primi due prospet- tando ragioni ostative all'accoglimento della azione, di ordine processuale l'una, con riferimento alla pen- denza del procedimento concorsuale nei confronti della cedente SI, e di natura sostanziale l'altra, in relazione all'oggetto del patto di cessione;
ed il ter- ZO un vizio di motivazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva, eccepita in considerazione del- le dedotte questioni. Nessuna delle doglianze merita di essere accolta. L'art. 90 T.U., il quale stabilisce che il cessio- nario delle attività e passività liquidate risponde nei limiti di quanto risulta dallo stato passivo, norma se impegna solo in quella misura il cessionario, che, non è però incompatibile con le contrarie pattuizioni, né costituisce ostacolo al riconoscimento di passività ulteriori la circostanza che l'adempimento della insi- nuazione nel passivo sia mancato, esso dovendosi conce- pire solo con riguardo ai debiti preesistenti alla apertura del procedimento concorsuale, comunque sogget- ti in via esclusiva alla speciale verifica, non anche a quelli di restituzione derivati dall' accoglimento di 11 azioni revocatorie come è quella di cui si tratta per i quali, all'accertamento secondo il rito ordina- rio, rimesso alla ordinaria sede giudiziale, con la so- la deroga in materia di competenza, in considerazione della vis attactiva dell'art. 24 L.F., si sovrappone, solo in sequenza successiva, la predetta verifica, che ! porta alla collocazione nello stato passivo del risul- tato monetario della decisione di accoglimento dell'azione. Sicché ciò che rileva finisce per essere il patto di cessione, che è oggetto del secondo motivo, artico- lato sul doppio profilo della violazione degli artt. 1362 ss.c.c. e della omessa o insufficiente motivazione sul contratto predetto e fondato sulla circostanza che esso farebbe esclusivo riferimento alle passività esi- stenti, mentre il richiamo ai giudizi attivi e passivi in corso non gioverebbe a ricomprendere le azioni revo- catorie pendenti, dovendo la interpretazione del nego- zio essere compiuta attraverso l'esame complessivo del- le clausole. A riguardo la sentenza impugnata ha rilevato che a giustificare le conclusioni contrarie è proprio il te- nore letterale dell'atto di cessione, il cui art.2 espressamente precisa che esso comprende " ogni dirit- to, ragione, azione ed obbligo spettante a qualsiasi 12 titolo alla SI s.p.a. in 1. c.a., ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso". Ha tratto conferma a tale convincimento dalla cir- costanza che le azioni revocatorie non risultano com- prese tra le attività, passività ed azioni escluse dal- la cessione ed ha, infine, considerato, ad ulteriore sostegno delle conclusioni raggiunte, che del valore dei giudizi attivi passivi si era tenuto conto nella valutazione dei rapporti obbligatori costituenti ogget- to della cessione. Quanto, poi, alla generica deduzione di violazione dell'art. 1362 cc. - che aveva fatto leva sulla chia- rezza delle clausole contrattuali, per contestare la decisione dei primi giudici la corte di merito ha ri- levato che, al contrario, era proprio la inequivoca di- sposizione dell'atto di cessione a non consentire l'accesso alla interpretazione propugnata dall'Istituto di credito. हु A fronte di siffatta motivazione, puntuale ed argo- mentata, gratuita risulta sia la doglianza del difetto di motivazione che quella che denunzia la violazione di legge, chè anzi è sui canoni ermeneutici segnalati ed assunti come violati che la sentenza impugnata fonda le proprie valutazioni, con riguardo sia alla intenzione dei contraenti che al tenore complessivo delle clauso- 13 le, desunto, come si è visto, in via diretta da quanto di positivo il patto esprime, ed in via indiretta da quanto, di negativo, esso esclude. E nel momento in cui si appalesa rispettosa dei ca- noni legali di interpretazione e dell'obbligo della mo- tivazione, la decisione si sottrae ad ogni altra censu- ra, che finisce per essere meramente propositiva di va- lutazioni, alternative a quelle raggiunte del giudice di merito, insuscettibili del sindacato di legittimità. Consegue alla inclusione nel patto di cessione dell'azione revocatoria de qua la legittimazione passi- va del Banco di Sicilia, sicché non è dato comprendere la ragione del terzo motivo, con cui si lamenta il la- conico assunto della sentenza impugnata in ordine alla dedotta erroneità del riferimento operato dal primo سا giudice all'art. 111 c.,p.c., che presuppone il trasfe- rimento a titolo particolare del rapporto controverso ed aggiunge il vero è che, non essendovi stato alcun "1 del debito a titolo particolare nel cor- trasferimento so del processo, non può trovare applicazione l'art. 111 c.p.,c, per il quale, si noti, rileva unicamente l'avvenuta successione nella posizione sostanziale con- troversa". Quanto prima rilevato sulla portata del patto di cessione giustifica invece pienamente la legittimazione . 14 passiva, per essere il Banco di Sicilia succeduto a ti- tolo particolare nelle posizioni di SI, preesi- stenti e derivate dai giudizi pendenti alla data della apertura della liquidazione coatta bancaria, espressa- mente assunte dal cessionario. Il ricorso del Banco di Sicilia va, pertanto, re- spinto. Dal rigetto di quel gravame trae motivo di inammis- sibilità, per difetto di interesse, il gravame di Si- cilcassa in l.c., la quale, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha finito per ammettere che l'interesse deriva " anche dalla posizione assunta dal Banco di Sicilia nel corso del giudizio". Quell'interesse, in realtà, si sarebbe giustificato solo se dal patto di cessione fosse rimasta esclusa la azione di cui si tratta;
per cui le conclusioni di se- gno contrario non possono che rendere inammissibile la censura. Le spese del processo seguono la soccombenza e van- no poste a carico del Banco di Sicilia e di SI in liquidazione, in favore della curatela fallimentare in ragione di Euro 4.100, di cui 100 per esborsi 4.000 per onorari. Vanno invece interamente compensate tra loro quelle dei due ricorrenti. 15
P.Q.M.
La Corte, preso atto della riunione al presente del 2903 ricorso n. 1739/2001; rigetta il ricorso del Banco di Sicilia;
dichiara inammissibile quella della SI in liquidazione coatta;
compensa le spese processuali tra SI e Banco di Sicilia;
condanna 1'una l'altro in solido alle spese processuali in favore del- la curatela fallimentare in Euro 4.100, di cui 100 per esborsi e 4.000 per onorari, oltre alle spese generali come per legge. Roma 5.3.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni Losavio) (Donato Plenteda) Losevro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 2 OTT, 2003 (il Luisa Passinetti Mire IL CANCELLIERE 16