Sentenza 1 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., deve intendersi per "pena inflitta" quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1979
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009228/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIVA GIULIA, N. IL 10/08/1953;
avverso ORDINANZA del 12/01/2006 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Per la parte che ancora ci interessa, con ordinanza 12/01/2006 la Corte di Assise di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Riva Giulia diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena di anni nove e mesi quattro di reclusione inflitta con sentenza 27/06/1988 (divenuta irrevocabile in data 02/03/1990) della stessa Corte. In particolare la Corte territoriale - dopo aver premesso che in relazione a tale pena erano stati condonati mesi due di reclusione D.P.R. n. 865 del 1986 ed anni due di reclusione D.P.R. n. 394 del 1990 così
residuando una pena di anni sette e mesi dieci di reclusione - osservava che per pena inflitta deve intendersi quella irrogata in sede di condanna, di guisa che la richiesta di estinzione della pena non poteva essere accolta, non potendosi tenere conto della parziale espiazione della pena o di eventuali cause di estinzione conseguenti ad applicazione di indulto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 172 e 183 c.p. sul rilievo che per pena inflitta deve intendersi non quella irrogata dal giudice di cognizione, ma quella residua da espiare in concreto senza tenere conto delle parti di pena dichiarate estinte per l'applicazione di cause estintive come il condono.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la Corte territoriale si è adeguata ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale che si condivide. Infatti, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo, ai fini dell'art. 172 c.p. per "pena inflitta" deve intendersi quella irrogata dal giudice di cognizione e non quella residua da espiare, non potendosi tenere conto di eventuali cause estintive intervenute dopo la condanna (Cass. Sez. V n. 4988 del 19/02/2004, proc. lucci, rv. 227.456; Cass. Sez. I n. 5111 dell'8/11/1999, proc. Visciglio, rv. 214.389).
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ridente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006