Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 1
In tema di assistenza del difensore, il rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore, disposto senza aver provveduto alla nomina del sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. determina una nullità assoluta insanabile del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2002, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASO Giovanni - Presidente - del 30/09/02
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1108
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 7733/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RE, n. a Sarno il 7.2.1954;
avverso la sentenza in data 21 settembre 2001 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Rosario Minniti del foro di Milano. FATTO
Con sentenza in data 21 settembre 2001, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 15 marzo 1999 del Tribunale di Milano, appellata da RA RE, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p., commesso in Milano il 1^ febbraio 1996, per avere, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Milano, incolpato TI ON, sapendolo innocente, del delitto di peculato, affermando falsamente che costui, in occasione delle operazioni che avevano portato al suo arresto, si era appropriato di un suo assegno per lire 8.500.000, ponendolo successivamente all'incasso.
Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv. Rosario Minniti, il quale denuncia la nullità assoluta della sentenza di primo grado, non essendo stato l'imputato citato per la prima udienza dibattimentale, e non corrispondendo a verità l'osservazione della Corte di appello secondo cui la notifica era stata regolarmente effettuata a mani dell'avv. Maurizio Gandolfi quale domiciliatario, atteso che l'imputato aveva solo "dichiarato" e non "eletto" domicilio nello studio del predetto difensore Inoltre, alla prima udienza non era presente l'avv. Gandolfi, e il Tribunale aveva rinviato il dibattimento ad altra udienza senza provvedere alla nomina di un sostituto del difensore come richiesto dall'art. 97 comma 4 c.p.p.. In ogni caso, l'avviso del rinvio della udienza dato dal Presidente del Tribunale al difensore domiciliatario non poteva valere a sanare la mancata citazione dell'imputato.
DIRITTO
Rileva il Collegio sulla base degli atti che alla udienza del 21 ottobre 1998 innanzi al Tribunale di Milano il dibattimento venne rinviato per legittimo impedimento sia dell'imputato sia del difensore avv. Gandolfi, nessuno essendo presente;
che il provvedimento di rinvio fu emesso in udienza senza che il Tribunale procedesse alla nomina di un difensore, in sostituzione di quello di fiducia, in violazione dell'art. 97 comma 4 c.p.p.; che d'altro canto tale provvedimento non venne notificato ne' all'imputato ne' al difensore;
che alla successiva udienza del 15 marzo 1999 l'imputato rimase contumace, non presente il difensore di fiducia, rinunciante. Stante la mancata assistenza del difensore alla udienza del 21 ottobre 1998 si è verificata dunque una nullità assoluta insanabile del giudizio di primo grado e, conseguentemente, di quello di appello, ex art. 179 c.p.p., che impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella del Tribunale di Milano in data 15 marzo 1999, con conseguente trasmissione degli atti al medesimo tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Milano in data 15 marzo 1999 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003