Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Compos0 5 0 86/02 Sid i Magistrati: R.G.N.15219/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Attilio CELENTANO Consigliere 15603 Cron. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO.COMME Ud Dott. Paolo STILE Consigliere Richiesta copi ØRE dal Sig. ha pronunciato la seguente: per diritti L. 1,55 SENTENZA 12 APR 2003-il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 Roma è per legge - ricorrente- domiciliato contro 217 NO TO(nella qualsi di -intimata вода гары di PUGLIESE Mosaics I avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 939 del 4 maggio - 17 luglio 1998, cron. 5970, RGAC 1114 ん del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 4 maggio 17 luglio 1998, il Tribunale di Catanzaro confermava la decisione del locale Pretore nella parte in cui lo stesso aveva riconosciuto ( nei confronti dell'assistita in epigrafe indicata) che l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili totalmente inabili dall'art.1 della legge n.18 del 1980 dovesse essere equiparata quanto a misura e modalità di pagamento all'indennità di accompagnamento percepita dai grandi invalidi di guerra fino al 31 dicembre 1987, per effetto dell'art. 3 della legge 656 del 1989. I giudici di appello, pertanto, rigettavano l'appello proposto dal Ministero dell'Interno sul punto relativo a tale equiparazione, regolando, tuttavia, in modo diverso le spese del giudizio di primo grado. Avverso a decisione il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi. L'intimata non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n.5 codice civile, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa e/o motivazione su un punto decisivoinsufficiente controversia, all'art. 360, primodella in relazione comma, n.5 codice di procedura civile. Quantunque fosse stato eccepito il termine prescrizionale decennale, ben avrebbe potuto il giudice di appello applicare il diverso termine prescrizionale quinquennale, con conseguente rigetto della domanda, introduttivo del poiché, essendo stato il ricorso luglio 1996 e giudizio notificato in data 19 trattandosi di periodi afferenti agli anni 1986-1987, tra le date indicate era decorso un termine di gran lunga superiore al quinquennio. Nè poteva dirsi di ostacolo a tale applicazione la norma di cui all'art. 2938 codice civile, relativamente alla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non indubbio che l'eccezione di opposta, essendo 3 prescrizione almeno di quella decennale era stata sollevata tempestivamente dall'Amministrazione Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, h resistente. 3 subordinatamente ed in via alternativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 codice civile in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 codice di procedura civile. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che solo dal 16 ottobre 1986 (e cioè dal giorno di entrata in vigore della legge n.656 del 1986) l'assistita potesse adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto vantato. Solo con quest'ultima legge, infatti, è stata stabilita la nuova misura dell'indennità di accompagnamento e solo da tale momento, pertanto, era possibile richiedere all'assistita (grande invalida civile totalmente inabile) l'adeguamento dell'indennità di quanto a misura e modalità di accompagnamento pagamento a quella percepita dai grandi invalidi di - guerra. A norma dell'art. 2935 codice civile la prescrizione inizia а decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Orbene, nel caso di specie, è evidente che è soltanto dal giorno dell'entrata in vigore della legge 6 ottobre n. avvenuta il giorno 16 ottobre 1986 1986 656, giusta quanto disposto dall'art.22 della legge medesima che il diritto esercitato da parte ricorrente poteva essere fatto valere, in quanto è stata proprio la suddetta legge a stabilire la nuova misura dell'indennità di accompagnamento, oggetto del giudizio, e, quindi, a far sorgere il diritto in questione;
pertanto, essendo stato il ricorso di primo grado notificato nel giugno 1996, risulta con ogni evidenza essere stata impedita l'estinzione del diritto per prescrizione. Quanto al termine di prescrizione applicabile al caso di specie, non v'è dubbio che, trattandosi di credito applicarsi il termine di non liquido, doveva prescrizione decennale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. I D , Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'assistita O L L A 0 3 S 1 O 3 S . B svolto difese in questa sede. 5 A T I T R . , D A N A ' A S L T
P.Q.M.
E 3 L S P E 7 S O - D I P 8 N I M M la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. I G 1 N O A E S D A E L D G E IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE A T E G , N him. Hill Erm. E O O E L T IL CANCELLIERE R S T T E I S A R E I Depositato in Cancelleria L O L S D E O D oggi,10 APR 2002 T E R E U Q IL CANCELL HERE