Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI040 04/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREN Oggetto Comodato Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni per mancata consegna immobili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12043/98 Presidente Dott. Ernesto LUPO 15678/98 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 8469 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep.1326 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 30/10/00 ConsigliereDott. Giuliano LUCENTINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L dell'amministratore il 20 MAR 2001 TESPA SRL, in persona IL CANCELLIERE unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, IRE 3000 CANCELLERI presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato FELISARI PERICLE, giusta delega in atti;
CB220707
- ricorrente -
CB220708
contro
VSP BULLONERIA SRL;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- intimato -
Richiesta copia studio dal Sig. R e sul 2° ricorso n 15678/98 proposto da: L. 600per diritti L. 2000 VSP BULLONERIA SRL, in 11 19/1 .2001 persona del Amministratore .. CANCELLIERE 1727 Unico, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, che all'avvocato GIULIANO SANDRO, la difende unitamente giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
TESPA SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 2735/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa 1'8/7/97, depositata il 09/09/97; RG.2186/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ROMANELLI ALU' (per delega avv. Guido Romanelli); udito l'Avvocato GIANFRANCO GRAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 1990, la società S. r.
1. Tespa convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, la V.S.P. Bulloneria di M. Polato e C. s. n. C., deducendo che quest'ultima OC- * 2 cupava abusivamente un capannone di proprietà di essa S. Giovanni, al viale Edison istante, sito in Sesto 320, a suo tempo concesso in us o temporaneo al Polato;
chiese la condanna della convenuta al rilascio dell'im- mobile, nonché al risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la società V.S.P. Bullo- neria non negò di occupare l'immobile dell'attrice, ma sostenne che tale occupazione era giustificata dal- l'esistenza inter partes di un contratto di comodato, con funzione accessoria rispetto ad un contratto di lo- cazione stipulato tra le parti medesime e relativo ad altre unità immobiliari. Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 20 aprile 1995, dichiarò cessata la materia del conten- dere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, essendo il rilascio medesimo avvenuto in corso di cau- sa, e condannò la convenuta al pagamento della somma di lire 359.824.910, oltre accessori. A seguito di appello principale della S. r.
1. V.S.P. Bulloneria (già V.S.P. Bulloneria di M. Polato C. S. n. c.) e di appello incidentale della S. r.
1. Tespa, la Corte di appello di Milano, con sentenza de- positata in data 9 settembre 1997, accolse, per quanto di ragione l'appello principale, condannando l'appel- lante medesima al pagamento della minor somma di lire 3 50.000.000. territoriale Osservò, in parte motiva, la corte emerso che la du- che: - dalla esperita istruttoria era rata del contratto di comodato era stata inizialmente convenuta per un periodo di tempo limitato, e cioè da giugno a dicembre del 1985, allo scopo di far fronte alla temporanee esigenze della V.S.P., mentre doveva escludersi che la durata del rapporto fosse stata con- venuta in funzione accessoria all'uso di altre unità immobiliari date in locazione con separato contratto dalla comodante alla comodataria;
la circostanza, poi, che la comodataria avesse continuato nell'occupa- zione dell'immobile oltre il termine inizialmente pat- tuito, ampliando, col consenso della proprietaria, inoltre lo spazio a sua disposizione, induceva a rite- nere che concordemente le parti avessero operato una proroga a tempo indeterminato del rapporto, dando così vita alla figura giuridica del comodato precario, con conseguente revocabilità ad nutum del godimento;
an- - dava, pertanto, confermata la sentenza impugnata la quale, in applicazione dell'art. 1810 C.C., aveva indi- viduato il momento in cui la comodataria era tenuta a restituire l'immobile alla data del 6 maggio 1989, cor- rispondente alla ricezione, da parte della comodataria medesima, della richiesta di restituzione della como- 4 dante;
viceversa, doveva essere respinto l'appello 1.1 individuan-incidentale con il quale la Tespa s. r. do il termine di cessazione del rapporto, non già al momento della richiesta ex art.1810 C.C., ma alla data del 31 dicembre 1985, aveva chiesto la condanna della V.S.P. al pagamento del maggior importo di £. 710.150.490; peraltro, contrariamente a quanto rite- nuto dal giudice di prime cure, non esistevano agli at- ti elementi tali da far presumere che il capannone fosse destinato alla locazione, per cui, mancando la prova che la proprietaria avrebbe locato l'immobile de quo, il danno per la ritardata restituzione del bene non era commisurabile automaticamente con riferimento al corrispettivo che la proprietaria avrebbe potuto percepire da una eventuale locazione dell'immobile; la mancata immediata disponibilità dell'immobile da parte della comodante costituiva, comunque, un danno per la medesima, danno la cui valutazione economica si prestava ad una liquidazione equitativa ex art.1226 C.C., attesa la sua difficile quantificazione;
tale danno poteva essere liquidato nella misura ritenuta equa di 50.000.000, secondo i valori attuali, con de- correnza degli interessi legali dalla pronuncia. Per la cassazione della suindicata sentenza la so- cietà Tespa S. r.
1. ha proposto ricorso principale, 5 sulla base di tre motivi, cui resiste, con controri- corso, la società S. r.
1.. V.S.P. Bulloneria, la qua- le a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affida- to a due motivi. Motivi della decisione 1) Deve, preliminarmente, provvedersi alla ri- unione dei ricorsi, essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo del ricorso principale, la società Tespa lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c. p. C. in relazione agli artt. 1809 e 1810 C.C.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo controversia (art. 360 n.5 C. p. c.). Deduce che della la sentenza impugnata, dopo avere affermato che la du- rata del comodato era stata pattuita per un periodo li- mitato da giugno a dicembre del 1985, allo scopo di far fronte ad una temporanea esigenza della VSP, con ciò individuando correttamente nell'art.1809 C.C. la norma di riferimento della fattispecie sottoposta al suo esa- me, successivamente, argomentando dalla circostanza che la comodataria aveva continuato nell'occupazione del- l'immobile oltre il termine inizialmente pattuito, am- pliando altresì lo spazio а sua disposizione, aveva inopinatamente tratto la conseguenza che le parti con- 6 cordemente avessero operato una proroga а tempo inde- terminato del rapporto, sostituendo l'art. 1810 c.c. al- l'art. 1809 C.C., quale norma da applicare nel caso in esame. Oltre la falsa applicazione di norme di diritto, la sentenza gravata rilevava un'obbiettiva deficienza del criterio logico che aveva portato il giudice di me- rito al proprio convincimento, mentre sul punto della modifica della disciplina del rapporto iniziale la mo- tivazione della sentenza era apodittica. Dal suo canto, con il primo motivo del ricorso in- cidentale, la società VSP Bulloneria si duole di viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c. p. C., in relazione agli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.) e, comunque, di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c. p. c.). Assume che il giudice di me- rito, respingendo l'impugnazione di essa istante sul punto relativo alla circostanza che il comodato doveva ritenersi in funzione accessoria rispetto al distinto contratto di locazione in essere tra le parti, per cui il termine implicito del comodato era quello stesso di tale contratto, non aveva fatto buon uso delle suindi- cate norme di legge, posto che, anche alla luce della giurisprudenza del giudice di legittimità, solo quanto non era stato prefissato un termine né lo stesso risul- 7 tava dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, po- teva essere esercitato dal comodante il recesso ad nu- tum: nella specie, non vi era dubbio che il bene ogget- to di comodato avesse una specifica ed esclusiva desti- nazione che era quella di ampliare lo spazio a disposi- zione dell'azienda meccanica VSP Bulloneria, mentre era significativo che solo dopo la comunicazione della di- sdetta per finita locazione la Tespa richiese la resti- tuzione della parte di immobile concessa in locazione. Poiché quest'ultimo ed altri argomenti svolti da essa istante a sostegno della propria tesi non erano stati presi in considerazione dal giudice di appello, risul- tava evidente il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La motivazione, infine, della sentenza in ordine al nuovo rapporto contrattuale posto in essere dalle parti in epoca successiva al dicembre 1985 risultava insufficiente e nel contempo contraddit- toria. Entrambe le contrapposte censure, da esaminare con- giuntamente perché strettamente connesse, sono infonda- te. Non sussiste, in primo luogo, alcuna violazione di norme di legge, poiché, in linea astratta, nulla impe- diva alle parti, nella loro piena autonomia ed avuto riguardo al tipo di contratto stipulato che, com'è no- 8 to, è svincolato da qualsiasi formalità, di passare da un comodato а termine, disciplinato dall'art. 1809 C.C. ad un rapporto così detto precario, ricadente nella di- sciplina dell'art. 1810 c.c.. Che, poi, questo sia avve- nuto in concreto è un accertamento di fatto, compiuto dal giudice di merito nell'ambito della sua piena di- screzionalità, che si sottrae al sindacato di questa Corte. Al riguardo, è noto che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili - primo comma- c. p. in sede di legittimità. L'art.116 sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C., terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- nire alle proprie conclusioni. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, la violazione dell'art.360 n.5 c. p. c., per i vizi di omessa, insufficiente e contradditto- 9 ria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassa- zione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giu- dice di merito sia riscontrabile il mancato ○ il defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, pro- spettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedi- mento logico giuridico posto а base della decisione. Detti vizi non possono consistere in un apprezzamento dei fatti ○ delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convin- cimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Può dirsi ius recep- tum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato di legittimità del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dal- le parti. In sostanza, il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ra- gioni di cui si compone la motivazione o nell'attribu- 10 zione a taluno degli elementi emersi nel corso di causa di un significato fuori del senso comune ○ del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Nella specie, risulta esaustiva ed immune da vizi logici la valutazione degli elementi probatori, operata dal giudice di merito, il quale, sulla base delle ri- sultanze processuali acquisite e specificamente indica- è pervenuto alla conclusione sia della non accesso- te, rietà del contratto di comodato con il distinto con- tratto di locazione in essere tra le parti, sia della trasformazione di un iniziale contratto di comodato a termine con quello di un comodato senza fissazione di termine. A quest'ultimo riguardo, è appena il caso di rilevare che, versandosi nella specie in tema di con- tratto, quale quello di comodato, а forma libera, la conclusione del medesimo ben poteva essere tratta, come ha fatto nel caso concreto la corte territoriale, da un comportamento tacito e concludente delle parti. Al contrario, le argomentazioni svolte sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale si SO- stanziano nel prospettare un'interpretazione delle pro- ve acquisite in senso contrapposto a quello assunto dall'impugnata sentenza e più favorevole alle rispetti- ve tesi delle esponenti, in definitiva, in una richie- sta di riesame delle risultanze acquisite ed in una di- 11 versa valutazione del fatto, istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità. 3) Con il secondo motivo la ricorrente principale violazione e falsa applicazione di norme di di- deduce ritto (art. 360 n.3 C. p. C. in relazione all'art.2697 C.C. e all'art. 1218 c.c.) e comunque insufficiente mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 no 5 c. p. c.), sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato, in ordine al pro- filo del risarcimento del danno, che difettava la prova che la proprietaria avrebbe locato l'immobile de quo, per cui il danno per la ritardata restituzione del bene non era commisurabile automaticamente al corrispettivo che la proprietaria avrebbe percepito da una eventuale locazione. Infatti, l'art.1218 c.c. dispone che il de- bitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, laddove, in tema di inadempimento contrattuale, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa che si intende far va- lere in giudizio, a norma dell'art.2697 C.C., consiste nella dimostrazione della esistenza di un obbligo, che si assume inadempiuto. La censura è infondata. In linea generale, va posto in luce come la regola probatoria desumibile dall'art. 1218 C.C. concerne solo 12 il momento della responsabilità, nel senso che detta norma pone a carico del debitore la dimostrazione della mancanza di colpa, la quale, una volta provato il rap- porto, si presume. Viceversa, incombe sempre sul con- traente danneggiato l'onere della prova del reale pre- giudizio e dell'entità dello stesso, posto che, anche in tema di responsabilità civile da inadempimento con- trattuale, il diritto al ristoro dei danni ed alla re- integrazione patrimoniale nasce solo con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del danneggiato medesimo. Nella spe- cie, quindi, non sussiste alcuna violazione della norma generale relativa all'onere della prova, mentre è appe- na il caso di rilevare che il giudice di merito si è limitato a dare atto che, alla stregua degli elementi processuali acquisiti, mancava la prova che la proprie- taria del locale concesSO in comodato avrebbe dato l'immobile medesimo in locazione, durante il periodo in cui si protrasse l'illegittimo possesso dello stesso: circostanza quest'ultima, in ordine alla quale nessuna censura specifica risulta proposta dalla ricorrente. La doglianza, infine, relativa all'insufficienza di motivazione appare formulata in modo del tutto generi- co ed è, pertanto, inammissibile. 4) Con il terzo motivo, la ricorrente principale, 13 lamentando omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che, avendo la corte di merito risolto la fattispecie in esame, in punto di determinazione concreta del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., era evidente come fosse stata omessa ogni motivazione sul punto. Infatti, alla luce di quanto affermato costantemente dal giudice di legit- timità, la liquidazione equitativa del danno, pur con- sistendo in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l'indicazione di con- grue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla concreta determina- zione. Il giudice del merito è tenuto, pertanto, a dare adeguata ragione del concreto processo logico e valuta- tivo di quei dati attraverso i quali si è giunti alla concreta determinazione dei danno, laddove nel caso concreto la Corte di appello milanese aveva omesso ogni motivazione sul punto, limitandosi a liquidare il danno nella misura di L.50.000.000, senza nulla soggiungere circa le ragioni in forza delle quali era pervenuta al- la determinazione di detto importo. Il motivo è infondato. La ricorrente, invero, si duole di un vizio di mo- tivazione in ordine ad un asserito punto decisivo della 14 controversia. Al riguardo, in linea generale, si osser- va che, secondo il costante indirizzo di questo Supremo Collegio, la decisività richiesta dall'art.360 n. 5 c. p. c. per integrare il vizio di motivazione è costitui- ta dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione di- versa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni al- ternativa e che la motivazione è la descrizione di que- sta necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicita- zione degli elementi interni al ragionamento del giudi- cante, sia in negativo, attraverso la critica di ele- menti (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. Peraltro, ai fini della decisività, é richiesta la sussistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data dal giudice alla controversia, causalità tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quella cir- costanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a diverse conclusioni da quelle adottate, particolarmente più favorevoli al ricorrente. Quest'ultimo, infine, de- 15 ve indicare il punto decisivo oggetto della doglianza, e ciò ai fini di consentire la valutazione della causa- lità del preteso errore. Nella specie, si rileva che la ricorrente si è li- mitata a dolersi, in via del tutto generica, di un in- sufficiente e/o omessa motivazione della sentenza gra- vata in ordine alla liquidazione equitativa del danno, indicando quale unico elemento, in senso contrario, la valutazione dell'equo canone conseguibile dalla loca- zione dell'immobile, operata dal consulente tecnico di ufficio. Il dato indicato appare, peraltro, erroneo, doven- dosi considerare: a) che il giudice di merito, come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, ha escluso che il danno subito dalla comodante potesse es- sere calcolato con riferimento ad un'eventuale locazio- ne dell'immobile medesimo;
b) che, inoltre, mentre il periodo, al quale fa riferimento la ricorrente Tespa, corrisponde a quello preso in considerazione dal C. t. U., ai fini della sua valutazione, e Va dal 1 gennaio 1986 corrispondente al termine del primo rapporto di comodato inter partes - al 31 dicembre 1992, in effet- ti il periodo da considerare, ai fini del calcolo del danno, era ben minore. Infatti, una volta accertato che dal 1 gennaio 1986 si instaurò inter partes un rapporto 16 di comodato soggetto alla disciplina dell'art. 1810 C.C., in effetti l'illegittimo possesso della comodata- ria ebbe inizio solo il 6 maggio 1989, per effetto del- la diffida della comodante a consegnare l'immobile, e si protrasse fino al 23 settembre 1992, quando cioè fu rilasciato l'immobile in questione, il tutto, quindi, per complessivi quaranta mesi e diciassette giorni. La circostanza individuata dalla ricorrente non è, pertanto, idonea, con riferimento al dedotto vizio di omessa e insufficiente motivazione, ad identificare un punto decisivo della controversia. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi as- sorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, at- teso che lo stesso risulta proposto dalla VSP Bullone- ria solo condizionatamente all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Sussistono giusti motivi per compensare integral- mente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due ricorsi e li rigetta en- trambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 17 ne, il 30 ottobre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore Que Il Presidente Emul inp *CANCELLIG E 01 Giovanni Giambattista there Depositata in Cancelleria Ocai, 1 26 MAR 2001 - 20 MAR. 2001 IL CANOULLIBRE Giovanni Giambattista рий UFFICIO DELLE ENTRATE, ROMA 2 2 MAG 2001 Serio Reghinale in cata (The Trecinte ingontem 350.00 1. versato S. ? r20 Dirigente Area Servizi PPO) a diziert (D.ssa Mia Graz Au p. (Dr. M. PACCICUM) Il Responsabile Sery U F F C I I O MAS 200% 100000 350000 18