Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10817 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 08 1 7 / 01 REPUBBLI A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NULLITA CONTRATTO EX ART. 4280C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 11341/99 Cron.23437 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3679 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/06/01 Rel. Consigliere CORTE SUPE CASSAZIONE ConsigliereDott. Sergio DEL CORE Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti ₤3000 "06 AGO 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso propoST da: AL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA M TESSAROLO COSTANTINO, che lo difende unitamente all'avvocato FIORAVANTI OLIVO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AL RE, BR FLORIA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliati in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dal Sig TESSAROLO per diritti L.
3.000 dell'avvocato GIOVANNI VALERI, che li difende # 13/101 it 2001 unitamente all'avvocato GIUSEPPE BETTANIN, giusta IL CANCELLIERE DIRITTI DI 990 delega in atti;
-1- A A3 controricorrenti avverso la sentenza n. 705/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 12/6/1987 DI AR esponeva che: a) il 28/12/1986 era deceduto il proprio genitore, DI ST, senza lasciare né immobili, né denaro;
b) dopo la morte del padre aveva appreso che il medesimo, con atto 3/11/1983, aveva venduto a DI EN ed a Broc- cardo RI, figlio e nuora del de cuius, l'intera sua proprietà immobiliare;
c) all'epoca della stesura del detto atto il genitore era affetto da infermità che lo rendevano totalmente incapace di intendere e di volere. L'attore, quindi, conveniva in giudizio DI EN, BR RI e RA LI ( moglie del defunto DI ST ) per sentir dichiarare che la suindicata vendita era simulata e comunque nulla ed inefficace per incapa- cità naturale del proprio genitore e per sentir accertare il proprio diritto a ri- cevere un terzo del patrimonio di quest'ultimo. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto delle domande dell'attore. L'adito tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva 10/2/1995, an- nullava il contratto di vendita dedotto in giudizio in quanto stipulato da Bal- din ST in stato di incapacità di intendere e di volere. Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello al quale resisteva DI AR. Con sentenza 23/4/1998 la corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta da DI AR. Osservava la corte di merito: che il c.t.u. ave- va concluso la sua relazione peritale affermando che DI ST "al momento del contratto stipulato il 3/11/1983 era capace di intendere e di volere"; che tale conclusione non contrastava con le deposizioni rese dai 3 numerosi testi escussi in primo grado i quali si erano limitati ad asserire che DI ST "dopo la paralisi faceva fatica ad esprimersi” e comunque "non parlava"; che detta circostanza non costituiva la prova certa ed univoca dell'incapacità di intendere e di volere di DI ST il quale ben poteva aver deciso di non intrattenersi con i suoi visitatori per la depressione psi- chica causatagli dalle sue gravi condizioni;
che la riferita circostanza poteva anche dipendere da una forma di disartria, ossia dall'impossibilità di pro- nunciare rettamente le parole o le singole lettere per difetto di motilità della lingua e delle labbra dovuto a lesioni cerebrali o dei nervi di collegamento tra lingua e labbra;
che ciò era confermato dal rilievo che, come riferito dal teste Chinello, il DI ST alla fine "riusciva a farsi capire pur senza recuperare la parola"; che, in definitiva, DI AR non era riuscito a fornire la prova certa ed univoca che il proprio genitore, al momento della stipula dell'atto in questione, era incapace di intendere e di volere. La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da DI AR con ricorso affidato a due motivi. DI EN - in proprio e quale erede della defunta madre RA LI - e BR RI hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai resistenti relativa all'asserita scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza della corte di appello di Venezia notificata, con il precetto, a DI AR in data 28/10/1998. In proposito è appena il caso di osservare che la sentenza impugnata ri- sulta notificata al ricorrente personalmente e non al suo procuratore costi- tuito nel giudizio di secondo grado. In tale ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la notifica della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ( tra le tante, sentenze 21/4/2000 n. 5274; 9/7/1999 n. 6213). Pertanto nel caso in esame il ricorso per cassazione non doveva osservare i termini dell'impugnazione di cui all'articolo 325 c.p.c., ma era soggetto al termine annuale di decadenza, indicato dal successivo articolo 327 c.p.c., il quale è stato rispettato. Con il primo motivo di ricorso DI AR denuncia omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia in relazione agli articoli 1425 e 428 c.c. Deduce il ricorrente che, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, l'esame delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio ( dati clinici, relazione del c.t.u. de- posizioni testimoniali ) permette di acclarare e dimostrare che DI E- ST al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita de quo ver- sava in stato di incapacità di intendere e di volere. Con il secondo motivo di ricorso DI AR denuncia violazione degli articoli 428 e 1425 c.c. sostenendo che chi mira ad ottenere l'annullamento di un contratto non deve provare l'assoluta mancanza di ca- pacità di intendere e di volere, bensì semplicemente che le facoltà intelletti- ve e volitive di uno dei contraenti erano, al momento della stipula, tanto perturbate o menomate da impedire un serio controllo del suo comporta- mento e la formazione di una volontà cosciente. Nella specie l'espletata c.t.u. e le testimonianze assunte hanno permesso di accertare che DI Er- neST era incapace di intendere e volere al momento dell'atto annullando. In particolare le deposizioni dei testi escussi consentono di ritenere raggiunta la prova della malafede degli altri contraenti ( figlio e nuora del DI Eer- neST ) coscienti e consapevoli dello stato di incapacità in cui versava il loro dante causa al momento della vendita. Le dette censure · da esaminare congiuntamente per la loro evidente e stretta connessione o interdipendenza e per ragioni di ordine logico e di economia di motivazione - sono infondate, risolvendosi essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diver- sa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamenti dei fatti e delle ri- sultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa dl giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se come ap- - punto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di pro- va. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, seb- bene non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico- giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha in- dotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ov- vero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarez- za le ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle at- tese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito. Per poter poi configurare il vizio della motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica, fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata consi- derata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere ( per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazio- ne) di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indi- care le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo e' con- sentito alla Corte di cassazione valutare sulla base delle sole deduzioni - contenute nel ricorso e senza la necessita' di indagini integrative - l'inciden- za causale del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non considerata e ritenuta irrilevante. 7 Nella specie non e' ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui e' stata oggetto. La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito, ha ritenuto non provata l'incapacità di intendere e di volere di DI ST alla data della stipula del contratto di compravendita del 3/11/1983. La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione attraverso argo- mentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridi- ci, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istrutto- rie e, in particolare, della relazione del c.t.u. e delle deposizioni rese dai testi escussi. La corte territoriale ha fatto riferimento sia a quanto accertato dal c.t.u. segnalando che quest'ultimo aveva concluso la sua relazione peritale - affermando che il DI ST era capace di intendere e di volere alla data del 3/11/1983 - sia alle dichiarazioni dei testi dalle quali poteva desu- mersi solo la difficoltà del DI ad esprimersi e non la incapacità dello stesso di intendere e di volere. Il giudice di secondo grado ha quindi dato conto delle proprie valutazio- ni, circa i riportati accertamenti in fatto, con sufficiente motivazione e con un compiuto esame delle risultanze di causa. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In particolare, per quanto riguarda la prova dell'incapacità di intendere e di volere la corte di merito ha correttamente applicato il principio in propo- 8 sito più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale per l'annullamento di un contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psi- chiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione di una infermità, tran- sitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della conclusione del contratto, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi. Per aversi incapa- cità naturale non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accade- re in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e vo- litive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impe- dirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio: la rela- tiva prova deve essere rigorosa e specifica ed il suo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se sufficientemente motivato. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. e delle deposizione dei testi escussi, deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti ri- servati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto completo e specifico della relazione del c.t.u. e delle dette prove testimoniali, né fornisce elementi validi per poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal con- sulente di ufficio e la complessiva esposizione in fatto oggetto delle raccolte testimonianze. Ciò comporta l'impossibilità di individuare compiutamente il pensiero del c.t.u. e le dichiarazioni dei testi che si porrebbero in contraST 0 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da 6. OTT 2001 4 Wholl EN al n. .... versate £. 310.000 TRATE 6 (lire trecentodiecimila 2 1 p. Il Dirigente Area Servity (Dott.ssa Maria Grazia DI F ED) If Responsabile Servizio Ate Giudiziań (Dr. M. RACCICHING con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di merito e con le conclusio- ni cui la stessa è pervenuta. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la valutazione della corte territoriale in ordine ai risultati della c.t.u. e della prova testimoniale si sottrae al sindacato di legittimità tenuto conto della 109T 250.000 convincente ed ampia motivazione al riguardo fornita dal giudice di appello. 456T 60000 Peraltro il ricorrente, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati TOT. 310000 commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie) al fatto che sa- rebbe stato affermato in contraST con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accerta- mento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 12 giugno 2001 r Il presidente Il consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Photo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLES - 6 AGO 2001. Roma IL CANCELLIERE OT 10 Talarico