Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- Reglemente SEZIONE TERZA CIVILE de comptenge Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente R.G. N. 831/00 n. 6834 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cro Rel. Consigliere Rep. ело Dott. Ernesto LUPO TRIFONE Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Francesco --- MALZONE Consigliere - C.C. Dott. Ennio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TEN Z A Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE-ST sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3 0 ERREPI SRL, in persona del legale rappresentante pro il IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA LIRE 1500 MERCEDE 11, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO ANCELLERIA CIAPPARONI, difeso dall'avvocato ANDREA AULETTA, giusta delega in atti;
0239896 ricorrente - D239871
contro
PROFITT SRL, in persona del R.p.t. Sig. Antonio Starace, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, difeso dall'avvocato RICCARDO MANDELLI, 2000 giusta delega in atti;
B 1797 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia regale resistente AULETEAal Si g per diritty 42 Γ h la sentenza n. 1117/99 del Tribunale di COMO, avverso 15 GIU 2001 il 30/11/1999, depositata il 16/12/99; IL CANCELLIEREemessa il RG, 2713/98, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si CANCELLERIA ----- dichiari la competenza del Tribunale di Como, con le conseguenze di legge. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 155 13000 UFFICIO COPIE RIA Richiesta copia studio dal Sig. ARAZZA 00584514 3000 per diritti 20 GIU 2001 00584516 00686415 IL CANCELLIERE 00684518 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiest copia esecutiva dal Sig. AULETTA per diritti L2/1000+4 11.2201 IL CANCELLIERE -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1998 la Errepi s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Como la Profitt s.r.l. affinché fosse accertata l'illegittimità e l'inefficacia della diffida ad adempiere del 30 luglio 1998, ad essa intimata dalla convenuta in relazione al contratto di locazione datato 25 maggio 1998, riguardante un immobile sito in Como. La società Profitt, costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il pretore ai sensi dell'art.8, secondo comma, n.3 c.p.c.. Il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 16 dicembre 1999, accoglieva l'eccezione e dichiarava "la propria incompetenza per materia per essere } competente, al momento della proposizione della domanda, il Pretore di Como”. Il giudicante riteneva irrilevante l'entrata in vigore, nel corso dell'istruttoria, del d. lgs. 19 febbraio 1998 n.51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, stante il principio posto dall'art.5 c.p.c.. Avverso la sentenza del Tribunale di Como la società Errepi ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La società Profitt ha presentato memoria di costituzione e risposta. Motivi della decisione. 1.- Vanno, pregiudizialmente, ritenute infondate le eccezioni opposte dalla società Profitt in ordine alla validità della procura ad litem della parte ricorrente. Il difensore di quest'ultima parte ha presentato ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base della “procura a margine dell'atto di citazione”. Tale ricorso, secondo la giurisprudenza di 3 4 questa Corte (v., di recente, Cass. 25 marzo 1995 n.3538), può essere validamente firmato dal procuratore della parte nel giudizio di merito, non essendo per esso necessaria una procura speciale, né richiedendosi che il difensore sia iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione, considerato che l'art.47, primo comma, c.p.c. legittima anche la parte che si sia costituita personalmente nel giudizio di merito a proporre regolamento di competenza. Deve, quindi, ritenersi che la procura per il giudizio di merito sia comprensiva del potere di proporre regolamento di competenza, salvo che da essa risulti una chiara ed espressa limitazione. Nel caso di specie, non vi è alcuna limitazione nella procura ad litem rilasciata dalla società attrice all'avv. Andrea Auletta a margine dell'atto di citazione, riferendosi tale procura al giudizio "in tutte le sue fasi e gradi". Consegue che la procura rilasciata per il giudizio di merito non deve essere depositata nella cancelleria di questa Corte, essendo essa già conosciuta dalle altre parti processuali, onde ne è sufficiente l'indicazione contenuta nel ricorso. Infondata è, pertanto, la doglianza di controparte sul punto. Per quanto attiene all'elezione di domicilio che l'avv. Auletta, nel ricorso per regolamento di competenza e limitatamente a tale giudizio, ha fatto in Roma, essa si fonda sull'art.82 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37 (sull'ordinamento forense), che obbliga gli avvocati esercenti fuori del circondario di Roma ad eleggere ivi domicilio per il giudizio di cassazione, se vogliono evitare di essere domiciliati presso la cancelleria della Corte. 5 2.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce che il d. lgs. 19 febbraio 1998 n.51, che ha soppresso il pretore ed ha trasferito le sue funzioni al tribunale, ha eliminato in radice ogni questione di competenza tra i due giudici, onde è inapplicabile l'art.5 c.p.c. e la causa non può che proseguire davanti al Tribunale di Como. Il ricorso è fondato. Secondo l'interpretazione che questa Corte (V., ex plurimis, le sentenze 9 febbraio 2000 n.1441, 2 dicembre 1999 n.13426) ha dato alle disposizioni transitorie del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51, con cui è stato introdotto il giudice unico di primo grado ed è stato soppresso il pretore, l'art. 132, comma 1, di tale testo normativo ha previsto l'immediata applicabilità dello ius superveniens alle controversie in corso } (con la sola esclusione delle controversie pendenti davanti al pretore che si trovino nello stato avanzato indicato nel successivo art. 133, comma 1). کی Detta disciplina transitoria costituisce una espressa deroga al principio posto dall'art.5 c.p.c.. In applicazione del richiamato orientamento interpretativo, condiviso dal Collegio, deve dirsi che la causa proposta dalla società Errepi davanti al tribunale, anche se originariamente apparteneva alla competenza del pretore secondo la previsione dell'art.8, cpv. n.3 c.p.c. (essendo relativa a rapporto di locazione), è divenuta di competenza del tribunale a seguito dell'abrogazione del citato art.8, operata dall'art.49 del decreto legislativo n. 51/98, a far data dal 2 giugno 1999. 5 6 Consegue che è errata la sentenza impugnata, la quale, il 16 dicembre 1999, ha dichiarato la competenza del pretore sulla base di una disposizione di legge (l'art.8 c.p.c.) non più vigente. In conclusione, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, va dichiarata la competenza del Tribunale di Como. Ala soccombenza della società resistente Profitt consegue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. hoooo L 290000
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Como. Condanna la società intimata Profitt s.r.l. a pagare alla società ricorrente Errepi le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive L1397.000, delle quali L.
1.200.000 per onorari. Così deciso a Roma il 9 novembre 2000. Il Relatore-Estensore Il Presidente Tulum Елиић про CANCELLIERE C1 thum Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li -7 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista finy W E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 23 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in d a 24536 ver versate S. 290.000 cl m DUECENTONOVANTAMILA re p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia er FIDY PO) Il Responsabile Stra p Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 6